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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1407/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1407/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.TI OS
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TI OS
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29.7.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 30.06.2023, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, sita in Spezzano Albanese (CS) alla Via Galileo Galilei n°9 , di proprietà
dello , con tutti i mobili e suppellettili, rimarrà nella esclusiva disponibilità Parte_1
dello ; Pt_1
3) La TI si riserva di asportare tutti i propri effetti ed indumenti personali dall'abitazione
coniugale entro la data dell'udienza presidenziale;
4) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, pertanto nessun
assegno di mantenimento è dovuto tra loro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23/10/1985 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
SS LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1407/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.TI OS
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TI OS
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29.7.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 30.06.2023, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, sita in Spezzano Albanese (CS) alla Via Galileo Galilei n°9 , di proprietà
dello , con tutti i mobili e suppellettili, rimarrà nella esclusiva disponibilità Parte_1
dello ; Pt_1
3) La TI si riserva di asportare tutti i propri effetti ed indumenti personali dall'abitazione
coniugale entro la data dell'udienza presidenziale;
4) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, pertanto nessun
assegno di mantenimento è dovuto tra loro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23/10/1985 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
SS LE