Sentenza 27 maggio 1999
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L'ordinanza con cui la Corte d'appello dichiara l'inammissibilità della richiesta di revisione non è revocabile ne' ricorribile per cassazione, non essendo tali rimedi espressamente previsti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/1999, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 27/5/99
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua " N. 2555
3. Dott. Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella " N. 13590/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SI DI nato in [...] il [...];
PI GI nato in [...] il 10/43;
RI DR nato in [...] il [...].
avverso l'ordinanza emessa il 9/3/99 dalla Corte di Appello di Brescia. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale il quale ha chiesto il rigetto del ricorsi.
Vicenda processuale e ragioni della decisione
Con atto depositato il 4-3-99 OM DI, PI GI e RI DR chiedevano alla Corte di Appello di Brescia di provvedere con urgenza alla revoca della propria ordinanza del 23-2- 99, con la quale era stata respinta l'istanza di revisione da essi avanzata avverso la sentenza definitiva di condanna a loro carico emessa l'11-10-95 della Corte di Assise di Appello di Milano. A sostegno della domanda i medesimi denunciavano che per puro equivoco la Corte bresciana aveva ritenuto la produzione "Diario ST (pur valutata nuova e rilevante) inammissibile perché consistente in fogli separati, dei quali quello che interessava era privo di data: si evidenziava che, in realtà, era stata confusa una fotocopia con l'originale rappresentato da un quaderno rilegato, che veniva contestualmente prodotto.
In data 9-3-99 il giudice adito rigettava la richiesta escludendo che l'ordinanza suddetta, ricorribile per Cassazione, potesse altresì, in mancanza di previsione legislativa, essere revocata dall'organo che l'aveva pronunciata.
La riportata decisione è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dai citati soggetti i quali hanno lamentato violazione dell'art. 634 c.p.p. deducendo, in particolare, che il provvedimento in questione era revocabile in quanto emesso de plano e di portata meramente ordinatoria.
La Corte osserva.
Non esiste un principio generale, ricavabile dal nostro sistema processuale penale, in base al quale ritenere che talune pronunce - in ragione del contenuto, della procedura di adozione, della possibilità di proporre o meno nei loro confronti impugnazione in senso tecnico - siano sempre revocabili.
Al contrario deve considerarsi che il legislatore ha ammesso e disciplinato la revoca indipendentemente dai menzionati canoni: così il rimedio è stato sancito anche per provvedimenti assunti in contraddittorio tra le parti, quali quelli sull'inammissibilità delle prove e la sentenza di non luogo a procedere, e del pari per ordinanze che pure sono impugnabili e non hanno certo un contenuto meramente ordinatorio, come quelle applicative di misure cautelari personali o impositive del vincolo del sequestro preventivo. Manca, pertanto, la possibilità di individuare un criterio per stabilire, a prescindere da specifiche disposizioni, la revocabilità o meno di un provvedimento del giudice penale: ne deriva che la revoca non può essere adottata ne' richiesta al di fuori del casi espressamente determinati.
Del resto l'istanza di revoca, se non costituisce un'impugnazione in senso tecnico, è pur sempre finalizzata ad una diversa valutazione ed alla rimozione, in tutto o in parte, dell'atto a cui si riferisce:
in tale ottica non può dubitarsi che il principio di tassatività dettato dall'art. 568 c.p.p. per le impugnazioni, in considerazione del suo carattere generale, debba trovare applicazione anche per l'istituto de quo.
Orbene, poiché con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità della revisione non sussiste norma alcuna che preveda la revoca, la domanda rivolta ad ottenere la stessa era in effetti improponibile. Alle svolte argomentazioni aggiungasi il seguente rilievo, comunque decisivo per ciò che attiene al ricorso in esame.
Qualora anche si volesse riconoscere la revocabilità dell'ordinanza emessa ex art. 634 c.p.p. dovrebbe comunque escludersi che contro la relativa decisione, di inammissibilità o di rigetto, sia esperibile il ricorso per Cassazione: quest'ultimo infatti, siccome non contemplato dalla legge, risulterebbe - e risulta nella fattispecie - inammissibile. (Per una simile affermazione in ordine ad altro provvedimento, quello di proroga delle indagini preliminari, per il quale non è prevista la revoca: Cass. 14-2-92 n. 00 128 RV. 189061). S'impone pertanto pronuncia in termini conseguenziali con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché di ciascuno di loro al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché ciascuno di loro al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999.