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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4443/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. A54987 IVA-ALTRO 2016
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. A54987 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato il rigetto opposto dall'Ufficio all'stanza di rateazione della somma dovuta in quanto l'importo era già stato oggetto di rateazione, poi decaduta e revocata;
in tale situazione la somma non può essere ulteriormente rateizzata, ai sensi dell'art. 19 del dpr n. 602/73, non essendo stato rispettato il pagamento delle rate.
Parte ricorrente precisa di avere avuto gravi problemi di salute che non gli hanno permesso di seguire gli interessi dal 1.3.2023 al 17.6.2025, quindi non ha potuto seguire la rateazione e le scadenze delle rate ed anche la segretaria non era presente.
L'Agenzia replica, precisando, oltre alle altre opposizioni, che per importi superiori a 60.000 € è necessaria la prova concreta dello stato di difficoltà economica.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che non è applicabile l'esimente perché non sono presenti cause ostative previste dalla normativa di riferimento;
la mancanza della segretaria e la malattia non incidono sui pagamenti.
Inoltre la normativa di riferimento afferma che a seguito della decadenza l'importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione;
tuttavia se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l'importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data.
In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
mentre dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Milano, 26/01/2026
il Giudice Relatore il Presidente
Dott. Riccardomaria Moroni Dott.ssa Giuseppa Crisafulli
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4443/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. A54987 IVA-ALTRO 2016
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. A54987 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato il rigetto opposto dall'Ufficio all'stanza di rateazione della somma dovuta in quanto l'importo era già stato oggetto di rateazione, poi decaduta e revocata;
in tale situazione la somma non può essere ulteriormente rateizzata, ai sensi dell'art. 19 del dpr n. 602/73, non essendo stato rispettato il pagamento delle rate.
Parte ricorrente precisa di avere avuto gravi problemi di salute che non gli hanno permesso di seguire gli interessi dal 1.3.2023 al 17.6.2025, quindi non ha potuto seguire la rateazione e le scadenze delle rate ed anche la segretaria non era presente.
L'Agenzia replica, precisando, oltre alle altre opposizioni, che per importi superiori a 60.000 € è necessaria la prova concreta dello stato di difficoltà economica.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che non è applicabile l'esimente perché non sono presenti cause ostative previste dalla normativa di riferimento;
la mancanza della segretaria e la malattia non incidono sui pagamenti.
Inoltre la normativa di riferimento afferma che a seguito della decadenza l'importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione;
tuttavia se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l'importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data.
In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
mentre dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Milano, 26/01/2026
il Giudice Relatore il Presidente
Dott. Riccardomaria Moroni Dott.ssa Giuseppa Crisafulli