Sentenza 9 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 14443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14443 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 14443 0 2 IN NOME DEL POROLO ITALIAN LA CORTE SUÍ R Oggetto Locazione: SEZIONE TERZA CIVILE qualificazione del tipo di contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9583/99 - Presidente Dott. Vittorio DUVA - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 33549 © Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. 3782 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ED IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. per diritu SOLETORE BANCO DEL SANTO SPIRITO 4, presso lo studio 9 OTT. 2002 dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che la difende unitamente IL CANCELLIERE all'avvocato GRISI LUCIANO, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
SA NA, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMENUELE II 326, presso 10 studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo difende unitamente all'avvocato PORCEDDU CILIONE DIONIGI, 2002 giusta delega in atti;
1298 controricorrente avverso la sentenza n. 2083/98 del Tribunale di VERONA, sezione I emessa il 28/10/1998, depositata il 16/12/98; RG.4249/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato MARIO D'OTTAVI; udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12.6.1991, LA ED intimava ad NA AV licenza per finita locazione alla data dell'1.2.1992, in relazione alla locazione, stipulata 1'1.2.1988, di un immobile composto da una RY villetta con giardino e da un cortile asfaltato di mq. 1700 con sovrastanti cinque box, sito in Peschiera del Garda, e la citava contestualmente per la convalida da- vanti al Pretore di Verona. L'intimata si opponeva, eccependo che l'immobile era adibito sia ad uso di abitazione che ad uso diverso (deposito di mezzi di autotrasporto) e che alla loca- zione, in ragione della prevalenza dell' uso commercia- le, si applicavano, quanto alla durata ed alla disdetta 2 alla prima scadenza, gli artt. 27 e 29 della legge n. 392 del 1978. Il pretore, con sentenza del 30.5.1995, ravvisava la prevalenza dell'uso abitativo, in quanto destinato a soddisfare esigenze primarie, ed accoglieva la domanda dichiarando cessato il rapporto alla scadenza del qua- driennio. Pronunciando sull'appello della AV, il Tribu- nale di Verona, con sentenza del 16.12.1998, lo acco- glieva e rigettava la domanda. Considerava il tribuna- le: che il primo giudice, chiamato a qualificare il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile pacificamente adibito sia ad uso abitativo che ad uso commerciale, avendo ritenuto dubbia la prevalenza di uno dei due usi, aveva privilegiato l'uso abitativo co- me uso assorbente in ragione delle esigenze primarie che è destinato a soddisfare;
che, per converso, nessun dubbio poteva sussiste- re sulla qualificazione del contratto, come locazione abitativa o commerciale, dovendo tenersi conto in primo luogo della interpretazione letterale del contratto;
che il contratto, redatto su modulo in parte pre- stampato, recava l'espressa intestazione di “contratto di locazione commerciale"; 3 che tale espressione letterale poteva essere su- perata solo dall'accertamento dell'esistenza di una di- versa comune intenzione delle parti, nella specie non ravvisabile;
che anche la lettura complessiva del contratto confermava che si trattava di locazione ad uso commer- ciale. Avverso la sentenza la ED ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo, al quale ha re- sistito, con controricorso, la AV. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico mezzo denuncia violazione e falsa appli- cazione degli artt. 27 e 29 della legge 27.7.1978 n. 392, nonché omessa motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Assume la ricorrente che erroneamente il tribunale ha attribuito rilievo preminente all'interpretazione letterale del contratto, ed in particolare alla sua in- testazione, trascurando le argomentazioni svolte dalla locatrice nei suoi scritti difensivi, nei quali aveva osservato che, tenuto conto delle caratteristiche della villetta con giardino, sita in località turistica, da un lato, e delle dimensioni del cortile (mq. 1700) e del capannone (mq. 173), e dei canoni in teoria rispet- 4 tivamente ricavabili da tali immobili, non pare dubbio che l'uso prevalente doveva considerarsi quello abita- tivo, con conseguente applicabilità del relativo regime legale, ed aveva inoltre rilevato che, comunque, alla locazione non poteva essere applicata la disciplina dettata dagli artt. 27 e 29 della legge n. 392 del 1978, non avendo provato la AV di avere svolto nell'immobile attività commerciale.
2. Il motivo è fondato. Non ha considerato il giudice di appello che, ri- sultando dall'intestazione del contratto la stipula di una locazione commerciale, ed essendo tuttavia pacifi- CO, come riconosciuto dal medesimo giudice, che l'immobile era adibito sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo (deposito di mezzi per autotrasporti), era ravvisabile una situazione obbiettiva di uso promi- scuo, da risolvere, una volta accertata la riconducibi- lità dell'attività economica della conduttrice nell'ambito di quelle previste dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978, con conseguente distinzione di disci- plina rispetto alla locazione ad uso abitativo, secondo il criterio della prevalenza (sent. n. 7554/83; n. 583/93; n. 6223/93). A tale criterio non si è attenuto il giudice di ap- pello, che ha del tutto omesso di motivare sul punto. 5 3. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia.
4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma il 5.6.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viétorio fuva IL CANCELLIERE C1 NO Battista DEPOSITA IN CANCELLERIAA9 011., 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 EN Battista 109T129,11 4567 20166 TOT. 149177 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registicton 48 OTT.2007 aln. 15760 Serie 4 Vancte C 149,77 (euro CENTCQUARANTANOVE/77. p. Dirigents ervizi (Dottissa i Pia/ELIPPO) A udizia 1 0 { } 6