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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/12/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Carolina Stroscio che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, resistente
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
convenuto oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale – revoca reddito di cittadinanza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 gennaio 2022 adiva questo giudice del lavoro Parte_1 chiedendo di accertare l'insussistenza dell'indebito di 3.732,94 euro asseritamente maturato nei confronti dell' a seguito della revoca del reddito di cittadinanza per il periodo novembre 2020 – maggio 2021 CP_1 disposta per l'assunta mancanza del requisito di residenza, e la conseguente illegittimità della richiesta di restituzione del relativo importo di cui alla nota del 20 ottobre 2021.
Nella resistenza dell' , integrato il contraddittorio nei confronti del , rimasto Pt_2 Controparte_2 contumace, sostituita l'udienza dell'11 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere in linea generale che l'accipiens, ove chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v. da ultimo Cass. n. 2739/2016). Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito.
Ciò posto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
26036/2019 e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando che in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il d.l. n. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore .., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la l. n. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.P.R. n. 698/1994).
Quindi l'indebito assistenziale determinato, come nella specie, dalla carenza del requisito della residenza, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. Nella specie l' ha chiarito che l'indebito è interamente riconducibile alla condotta e Pt_2 all'azione del Comune di Fabro (TR), che tramite la piattaforma digitale GePI prevista dall'art. 6, comma
1, d.l. n. 4/2019 ha comunicato che il ricorrente “non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, gestendo l' solo il conto deputato Pt_2 ad assicurare la provvista atta a finanziare il Reddito di Cittadinanza, così disponendo per l'erogazione del beneficio e per la sua ripetizione a fronte della revoca e/o per la sua sospensione. Ha quindi eccepito di non essere il legittimo contraddittore del , non essendogli imputabile, secondo quanto previsto Pt_1 dalla legge, né la verifica/controllo inerente il requisito di cittadinanza/anagrafico e di residenza né per l'effetto la revoca della prestazione.
In realtà, malgrado i controlli inerenti alla residenza spettino al Comune, la prestazione ritenuta indebita è stata erogata dall' , sicchè non può dubitarsi della sua legittimazione in questa CP_1 controversia.
3.- Ciò posto dagli atti emerge che, contrariamente a quanto rilevato in via amministrativa, il ha vissuto dal 19 novembre 1999 al 18 gennaio 2005 in via Comunale Case IACP, Int. 6, Pal. C Pt_1
- Messina, dal 19 gennaio 2005 si è trasferito a fino al 16 gennaio 2020, data in cui è rientrato a Pt_3
Messina dapprima in Via della Casa Comunale dal 16 gennaio 2020 al 12 novembre 2020 e successivamente in Via Giarre, 39 Fondo Pistone dal 13 novembre 2020 al 9 gennaio 2022, giusto certificato di residenza rilasciato dal Comune di Messina il 10 gennaio 2022 e non specificamente contestato.
Si ricorda in proposito che il beneficio economico del reddito di cittadinanza – sulla cui natura assistenziale v. Corte Cost. n. 126/2021 –, introdotto con D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, costituiva una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1, comma 1) e si componeva, su base annua, di due elementi: “a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini IS., fino ad un massimo di euro 3.360 annui” (art. 3, comma 1).
L'indebito è quindi insussistente e comunque irripetibile. 4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei resistenti in solido per il principio di causalità, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.310 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'insussistenza e comunque irripetibilità dell'indebito di 3.732,94 euro maturato a seguito della revoca del reddito di cittadinanza percepita da nel periodo novembre 2020 Parte_1
– maggio 2021 e illegittima la richiesta di recupero di cui alla nota del 20 ottobre 2021; CP_1
2) condanna in solido l' resistente e il , contumace, a rimborsare al Pt_2 Controparte_2 ricorrente le spese processuali, liquidate in 1.310 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 12.12.2025
Il Giudice del lavoro
LE AR