Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
In caso di incarico di progettazione conferito dallo Stato o da altro ente pubblico, il rimborso spese di cui alla tariffa professionale per gli ingegneri e gli architetti può essere determinato solo in base alla documentazione esibita, con esclusione di rimborsi forfettari, a norma del quarto comma dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404, che ha portata generale e non limitata al settore dell'edilizia carceraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Giuseppe BOSELLI "
Dott. Rosario DE IULIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2186/97 R. G. proposto da COMUNE DI MONTEROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato con delibera di Giunta del 22.2.1994, elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Fracassini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Roberto Venettoni che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
AR ing. IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. G. Belli n. 36, presso lo studio dell'Avv. Dino dei Rossi, difeso dall'Avv. Franco Libori in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
controricorrente per la cassazione della sentenza 16 ottobre-24 ottobre 1996 n. 3293/96 della Corte d'appello di Roma. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 26 gennaio 1999, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per il ricorrente, l'Avv. Roberto Venettoni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
È comparso, per il resistente, con delega dell'Avv. Libori, l'Avv. Lietta Calzoni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel settembre del 1991 il Comune di Monterotondo propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Roma con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di £ 33.690.121, oltre accessori e spese, a favore dell'ing. IN IN a titolo di onorari professionali per la progettazione di opere pubbliche.
Il Tribunale, con sentenza 4.6.1993, dichiarò inammissibile l'opposizione per il mancato deposito, da parte dell'opponente, del decreto originale con la relata di notifica.
Proposto gravame dal Comune di Monterotondo, al quale il IN resistette, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza precisata in epigrafe, rilevato che l'originale del decreto opposto era stato depositato in secondo grado, è entrata nel merito dell'opposizione e la ha rigettata in base alle seguenti considerazioni: - Nessun fondamento aveva la doglianza secondo cui il credito del professionista non era ancora esigibile perché condizionato all'ottenuto finanziamento dell'opera, dato che dalla lettera di affidamento dell'incarico professionale in data 14.10.1985, riproducente la delibera di Giunta n. 681 del 6.6.1985, emergeva solo che gli onorari sarebbero stati finanziati con i fondi da stanziarsi per la realizzazione dell'opera, ma non che essi fossero non dovuti in caso di mancata concessione di tali finanziamenti;
- Neppure aveva pregio la doglianza secondo cui, in mancanza di un accordo tra le parti, le spese sostenute dal IN per l'espletamento dell'opera non potevano essere liquidate nella misura forfettaria indicata dallo stesso, poiché l'art. 13 del T. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto darsi carico dell'eccezione, sollevata con la memoria del resistente, secondo cui il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione che con esso il Comune di Monterotondo non ha formulato motivi di censura contro quella parte della sentenza impugnata dove si affermava essere corretta la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per mancato deposito dell'originale del decreto ingiuntivo con la relata di notifica, stante l'impossibilità di accertare la tempestività dell'opposizione stessa.
L'eccezione è infondata poiché con la suddetta affermazione la Corte territoriale ha inteso soltanto rispondere al motivo di gravame col quale si contestava che il Tribunale, per il solo fatto del mancato rideposito dell'originale del decreto, già visionato dal giudice istruttore, potesse dichiarare inammissibile l'opposizione, dopo di che, preso atto che detto originale era stato depositato in appello e accertata, sia pure implicitamente, la tempestività dell'opposizione, è entrata nel merito della stessa, sicché nessun interesse aveva il Comune di Monterotondo a censurare un'affermazione rimasta priva di qualsiasi incidenza sulla decisione finale e, semmai, doveva essere il IN a proporre ricorso incidentale per dolersi, sia pure in via condizionata, che l'opposizione fosse stata ritenuta ammissibile ed esaminata nel merito.
Con il primo mezzo di ricorso - denunziandosi violazione ed errata applicazione degli artt. 16 e 17 del R. D. 18.11.1923 n. 2440 - si lamenta che le pretese del professionista siano state accolte nonostante la mancanza di un atto formale di conferimento dell'incarico e in presenza della semplice delibera di Giunta non seguita dalla stipulazione del contratto, sia pure mediante scrittura privata, ad opera di un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'Amministrazione, la qual cosa comportava, secondo consolidata giurisprudenza, nullità assoluta del contratto stesso rilevabile anche d'ufficio.
La censura, benché prospetti una questione mai sollevata in precedenza, è ammissibile nella misura in cui tende a sollecitare il potere, spettante anche a questa Corte, di rilevare d'ufficio la nullità del contratto ex artt. 1418 e 1421 cod. civ. quando sia stata invocata in giudizio la sua applicazione o sia stato chiesto il riconoscimento dei diritti che ne scaturiscono, sempre che a tal fine non siano necessarie indagini di fatto non compiute in sede di merito.
Essa, però, è destituita di fondamento.
Invero, l'assunto del ricorrente, secondo il quale alla delibera di Giunta del 6.6.1985 non sarebbe mai seguita la formale stipulazione del contratto, è nettamente smentito dal fatto, risultante chiaramente dalla motivazione della gravata sentenza e non contestato col ricorso, che la volontà dell'Ente ebbe trovare estrinsecazione in una "lettera di affidamento dell'incarico" in data 14.10.1985 riproducente detta delibera, il che è sufficiente a far ritenere perfezionato il vincolo negoziale, ove si consideri che successivamente il professionista manifestò per iscritto la volontà di accettare l'incarico, sia eseguendo e sottoscrivendo le opere di progettazione affidategli, sia producendo in giudizio quella lettera per far valere sulla base di essa le proprie pretese creditorie. Con il secondo mezzo - denunziandosi violazione ed errata applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 1 , L. n. 13/49 in riferimento all'art. 6 della L. n. 404/77, nonché difetto di motivazione - si lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel ritenere che il citato art. 13 della legge professionale prevede la semplice facoltà per il professionista di chiedere la liquidazione forfettaria delle spese fino ad un massimo del 60 % degli onorari, omettendo completamente di considerare che l'art. 6 della successiva L. 404/77 ha vietato detta liquidazione forfettaria ed ha prescritto, invece, che la liquidazione delle spese avvenga solo sulla base della documentazione fornita. La censura è fondata.
Infatti, l'invocato art. 6 della legge 1.7.1977 n. 404 stabilisce, al quarto comma, che per gli incarichi previsti dal secondo comma (vale a dire per quelli di progettazione conferiti dallo Stato o da altro ente pubblico) " le spese riconoscibili ai "sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente "sulla base della documentazione fornita dal professionista, con "esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria".
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che detto articolo, sebbene inserito in una legge intitolata "Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 "dicembre 1971 n.1133 relativo all'edilizia degli istituti di "prevenzione e pena",
ha portata generale, e non limitata allo specifico settore di cui sopra (v. sent. 17.3.1993 n. 3167, 30.8.1995 n. 9155, 24.10.1995 n. 11037, 27.1.1997 n. 799). Alla luce di tale principio, dal quale non v'è motivo di discostarsi, stante la ratio complessiva della norma, mirante al contenimento della spesa pubblica, deve ritenersi che, per gli incarichi di progettazione conferiti dallo Stato o da qualsiasi altro Ente pubblico ad ingegneri ed architetti, non possa trovare più applicazione l'art. 13 della L.
2.3.1949 n. 143 là dove prevede la facoltà di richiedere la liquidazione forfettaria delle spese fino ad un'aliquota del 60 % degli onorari a percentuale, essendo tale tipo di liquidazione perentoriamente escluso dalla disposizione sopra richiamata che subordina espressamente il riconoscimento di dette spese all'esistenza di apposita documentazione fornita dal professionista.
La Corte capitolina, pertanto, ritenendo consentita detta facoltà in relazione all'incarico conferito all'ing. IN da un ente pubblico, qual è il Comune di Monterotondo, ha violato il disposto dell'art. 6, comma 4 , della L. 404/77, il che impone la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente procedimento, ad altra sezione della stessa Corte che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P. Q. M.
L A C O R T E
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del procedimento di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 1999.