Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
AULA A 1 5086/ 01 REPUBB CA ITALIANA In nome del popolo italiano J LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 22136/1998Composta dai magistrati: Dott. Vincenzo Trezza Presidente 4 66 Guglielmo Sciarelli - Consigliere 66 Rep. 66 Alberto Spanò Cron. 10850 66 Pasquale Picone Relatore 66 66 Bruno Balletti 66 Ud.
5.12.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BR ES, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Severini, n. 54, presso l'avv. Dante De Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- contro 5199 AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA DI TARANTO - A.M.A.T - (già Azienda Municipalizzata Trasporti di Taranto), in persona del direttore generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo, n. 60, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mastrobuono, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Altamura con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1765 in data 3 dicembre 1997 (R.G. 2563/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Sebastiano Mastrobuono per delega dell'avv. Altamura;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Il Pretore di Taranto ha accolto l'opposizione proposta dall'Azienda Munipalizzata Autotrasporti di Taranto - AMAT (poi trasformata in Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) avverso il decreto che le ingiungeva di pagare 6.803.333 al dipendente ES Bramo, a titolo di retribuzione per 87 giorni di assenza dal lavoro nei mesi di maggio giugno e luglio 1993 per permessi sindacali fruiti quale segretario provinciale della Filt-Cgil. L'appello del lavoratore è stato respinto dal Tribunale di Taranto con la motivazione che i permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, sono concessi esclusivamente per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti, sicché legittimamente l'azienda aveva rifiutato il pagamento della retribuzione in 2 mancanza di qualsiasi prova in ordine alla suddetta esigenza;
che, di conseguenza, la nota della direzione aziendale che invitava i richiedenti i permessi a produrre un attestato relativo alla partecipazione a riunioni o trattative non aveva introdotto innovazioni nella disciplina legale dei permessi;
che, oltre che non provato, doveva reputarsi irrilevante ai fini del diritto ai permessi, lo svolgimento di attività di preparazione delle riunioni e di attuazione delle decisioni;
che, infine, anche l'esistenza di un "monte ore" contrattualmente stabilito nella specie insussistente - non sarebbe stato in grado di eliminare il necessario collegamento tra il motivo dell'assenza dal lavoro ed il diritto alla retribuzione. La cassazione della sentenza è chiesta dal lavoratore con ricorso articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'A.M.A.T. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione delle norme che disciplinano le rispettive attribuzioni, nelle aziende municipalizzate, del consiglio di amministrazione e del direttore. A giudizio del ricorrente, il potere organizzativo relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro appartiene in via esclusiva all'organo deliberante, cosicché nessun effetto giuridico poteva collegarsi alla nota del direttore in data 26 gennaio 1993 con la quale si invitavano gli agenti ' membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali a dimostrare di avere effettivamente partecipato a riunioni di organi, comitati o commissioni, ovvero a trattative sindacale, mediante produzione di certificazione rilasciata dal soggetto che aveva presieduto la riunione.
2. Il secondo motivo denunzia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nella verifica della normativa contrattuale della materia 3 del permessi. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che non fosse contrattualmente determinato un "monte ore", senza considerare che l'accordo sindacale del 1992, ridimensionando la consistenza numerica dei permessi previsti dall'accordo del 1983 – disdettato dall'azienda - aveva appunto fissato il "monte ore".
3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 300/1970 e dell'art. 27 del c.c.n.l., sviluppando la tesi secondo cui la natura potestativa del diritto ai permessi sindacali esclude qualsiasi ingerenza del datore di lavoro sui motivi della richiesta;
il datore di lavoro, del resto, in presenza di un “monte ore”, non avrebbe alcun interesse a contestare l'utilizzazione indebita dei permessi, atteso che non avrebbe comunque l'obbligo di concedere permessi al di là della misura massima prevista.
4. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'utilizzazione dei permessi per fini privati o comunque diversi da quelli considerati dalla legge, ed inoltre, ingiustificatamente, il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale diretta a comprovare che i permessi era stati utilizzati per “riunioni di segreteria, o quelle concorrenti o alternative di livello regionale e nazionale, e per le attività di preparazione delle dette riunioni e di attivazione delle decisioni adottate" 5. I suesposti quattro motivi, per le ragioni di connessione fra le questioni che risulteranno evidenti dal loro esame, devono essere unitariamente esaminati.
6. Preliminarmente deve essere vagliata la tesi, in vario modo sottesa ad alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e la cui fondatezza sarebbe assorbente di ogni altra questione, secondo cui l'utilizzazione dei permessi per finalità diverse da quelle previste dalla legge potrebbe essere sanzionata soltanto 4 sul piano politico-sindacale, ma non concreterebbe inadempimento su quello del rapporto di lavoro, e, quindi, non giustificherebbe la cessazione dell'obbligo retributivo.
7. La tesi poggia fondamentalmente sulla considerazione che il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi entro un determinato limite quantitativo, sicché gli è indifferente, non alterando la consistenza del suo obbligo di pagare il corrispettivo senza ricevere la prestazione retributiva, l'effettiva utilizzazione dei permessi che la legge obbliga a concedere.
8. Va chiarito, in primo luogo, che la verifica di fondatezza della tesi prescinde dall'esistenza di un limite quantitativo contrattualmente stabilito. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha definitivamente chiarito che, sebbene l'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sembri rinviare esclusivamente alle norme dei contratti di lavoro per la determinazione dell'oggetto del diritto ai permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali, in realtà, trattandosi di norma direttamente attributiva del diritto soggettivo ai detti permessi, anche in difetto della fonte pattizia i limiti quantitativi possono essere fissati dal giudice, secondo gli usi o l'equità ex art. 1374 c.c., eventualmente ricorrendo al minimo fissato dalla stessa legge per i permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 23 (Cass., 23 novembre 1985, n. 5847; 20 luglio 1989, n. 3430; 5 gennaio 1993, n. 24). Ne discende che, ai fini della soluzione della controversia, è completamente irrilevante l'indagine rivolta a verificare l'esistenza di norme contrattuali aventi ad oggetto la fissazione di un limite quantitativo (cd. monte ore), atteso che un tale limite deve considerarsi in ogni caso operante, attenendo alla necessaria determinazione del contenuto del diritto ai permessi. 5 9. Sul problema del se e quale rilievo giuridico debba attribuirsi all'esplicita funzionalizzazione, nel testo dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, del diritto ai permessi retribuiti alla "partecipazione alle riunioni" degli "organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19", risulta decisivo il raffronto con la disciplina che la stessa legge appresta per il diverso istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti cd. interni, cioè ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. L'art. 23, infatti, collega il diritto dei dirigenti delle RSA puramente e semplicemente all'esigenza di espletare del loro mandato, sicché la giurisprudenza ha chiarito che nessun tipo di sindacato o di controllo è previsto in ordine all'utilizzazione delle ore di permesso (Cass. 9 ottobre 1991, n. 10593; 22 aprile 1992, n. 4839; 20 novembre 1997, n. 11573; 15 dicembre 1999, n. 14128). In effetti, l'estrema indeterminatezza della formula "espletamento del mandato" dimostra con chiarezza l'intento del legislatore di collegare il permesso alla carica rivestita, atteso che le attività sono suscettibili di essere qualificate di natura sindacale anche sotto il profilo esclusivamente teleologico. 10. Non può, di conseguenza, ritenersi priva di significati normativi la radicale diversità delle espressioni adoperate dal medesimo testo normativo nella disciplina dell'istituto dei permessi retribuiti per i dirigenti esterni, coerente, del resto, con la specificità della situazione di coloro che rivestono cariche sindacali che rendono inerenti al mandato una serie di attività esulanti dagli interessi sindacali circoscritti all'azienda nella quale prestano servizio. Rilievo che esce rafforzato dalla considerazione che i titolari di cariche sindacali provinciali e nazionali possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 31 della stessa legge. Se di tale facoltà non si sono avvalsi, limitatamente ai componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali, a carico del datore di lavoro è posto l'onere di favorire l'espletamento delle funzioni retribuendo le assenze dal lavoro determinate dall'esigenza di partecipare a riunioni degli organi direttivi. 11. Ne discende l'infondatezza della tesi sviluppata nel ricorso, soprattutto nel terzo motivo, in ordine all'indifferenza per l'obbligo retributivo del datore di lavoro della concreta utilizzazione del permesso, poiché, da una parte, giunge, in contrasto con la legge, ad una sostanziale equiparazione fra i permessi ex art 23 e quelli ex art. 30, dall'altra, perviene al risultato di impiegare l'istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti esterni per raggiungere finalità in parte coincidenti con quelli propri del diverso istituto dell'aspettativa sindacale. Si tratta di una conclusione in linea con i precedenti giurisprudenziali della Corte, secondo cui l'effetto sospensivo dell'obbligazione di lavoro non si verifica se il permesso non sia fruito per il compimento dell'attività tipica prevista dalla legge (Cass. 12 dicembre 1989, n. 5521), sicché il datore di lavoro è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto (Cass. 3 maggio 1984, n. 2693), fermo restando che non è suscettibile di controllo l'organizzazione che il sindacato si è data in merito alle "riunioni" (Cass. 20 luglio 1989, n. 3430). 12. E' certo che la fonte pattizia, individuale o collettiva, cui rinvia l'art. 30, potrebbe non limitarsi a stabilire il limite quantitativo e le modalità prescritte per la fruizione dei permessi, allargando, quale condizione di maggior favore, l'ambito di applicazione dell'istituto al di là della pura e semplice partecipazione alle riunioni (es. parlando di "disimpegno" o di "espletamento delle funzioni"), ma, nel caso di specie una simile evenienza è rimasta del tutto estranea al tema della controversia. 13. Ciò premesso, va esaminato specificamente il contenuto del quarto motivo, con il quale si sostiene che sarebbe onere del datore di lavoro che intende 7 contestare il diritto alla retribuzione provare che il permesso non è stato utilizzato per le finalità previste dalla regolamentazione dell'istituto. La tesi non può trovare accoglimento perché, come lo stesso ricorrente ricorda richiamando l'univoca giurisprudenza della Corte sul punto, il termine "permesso" è impropriamente adoperato dalla legge secondo un uso lessicale tradizionale. Infatti, non è una manifestazione di consenso del datore di lavoro a produrre l'effetto giuridico di esonero dalla prestazione lavorativa conservando il diritto alla retribuzione, ma esclusivamente la richiesta dell'interessato nella sussistenza delle condizioni legali e contrattuali previste per la fruizione del permesso. Donde la qualificazione in termini di diritto potestativo della facoltà di richiedere il permesso sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, nella cui sfera giuridica si verificano immediatamente, senza la mediazione di un suo comportamento, sia pure dovuto, gli effetti innanzi descritti. Pertanto, l'indebita utilizzazione dei permessi, di per sé considerata, non è inadempimento di un obbligo assunto dal dipendente (inadempimento da provarsi dal creditore della prestazione) ma rivela l'inesistenza degli elementi costituivi della fattispecie costitutiva del diritto potestativo. Secondo i principi generali, è il soggetto che assume di essere titolare di un diritto potestativo che deve provare l'esistenza delle condizioni e dei presupposti necessari per l'insorgenza del diritto stesso. Ove una tale prova, di fronte alle contestazioni della controparte, non venga fornita, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e lui l'assenza del dipendente è reputata mancanza della prestazione per causa a imputabile al lavoratore, che impedisce la nascita del credito alla retribuzione. 14. Le considerazioni svolte privano di qualsiasi rilievo le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso e intese a dimostrare che il potere di determinare 8 modificazioni sul piano della regolamentazione dei rapporti di lavoro non compete al direttore di azienda municipalizzata ma soltanto al consiglio di amministrazione della stessa azienda. E' evidente, infatti, che la "nota" della direzione non contiene alcuna "disciplina" dei rapporti di lavoro, limitandosi ad operare una ricognizione delle regole legali e contrattuali e ad indicare le modalità della loro applicazione concreta. 15. Prive di fondamento sono le censure formulate nei confronti della sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare la corretta utilizzazione dei permessi sindacali. Il Tribunale ha motivato la decisione di non ammissione del mezzo istruttorio in modo sufficiente e logicamente corretto in fatto e in diritto, sia con riguardo alla genericità delle circostanze di fatto che si intendevano provare (riunioni di segreteria e altre di livello regionale o provinciale), sia con l'irrilevanza delle medesime in quanto consistenti in attività sindacali non riconducibili alle nozioni di riunione o di trattativa (attività della segreteria, preparazione e attuazione dei deliberati delle riunioni). 16. Conclusivamente, non sono pertinenti alle questioni rilevanti per la decisione della controversia il primo motivo, per quanto detto al n. 14, ed il secondo motivo, per quanto detto ai m½ 8 e 12; sono infondati il terzo motivo, per le ragioni esposte ai m9-11, e il quarto motivo per le considerazioni svolte ai m 13 e 15. Il ricorso va dunque rigettato con la compensazione per intero delle spese del giudizio fra le parti in considerazione nella natura della controversia e dei profili di novità delle questioni.
P. Q. M.
9 La Corte rigetta il ricorso;
compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincense PresseУченаمسو Деярли тісайн IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 5 APR. 2001 oggi, IL CABORATORE DI CANCELLERIA E R P R O C L L E A D 0 . T 1 A ' R S E L D I L S N I A E T R T O I I D O T I S G E R G E G E - 1 8 1 - N 7 3 3 . 3 5 I O D , L O L B I D A S A E D O I S E T S S N , S A P T A A , G O P M A I D 10