Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6579 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 657 9/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg,ri Magistra R.G.N.16669/99 SAGG Presidente Dott. Antonio FIGURELLI Dott.Donato Consigliere Cron. 14758 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 14/02/01 PICONE Consigliere Dott. Pasquale ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI UC EL, AR ST, RE NR e UR RF, elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico n. 33, presso l'avv. Bruno Cossu, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ACEA s.p.a., in persona del presidente dr. Fulvio Vento, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Ostiense n. 2, presso l'avv. Vincenzo Puca, che la 763 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 15929 del Tribunale di Roma 1 depositata il 14 settembre 1998 (R.G. n. 9409/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Bruno Cossu;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 dicembre 1990 il Pretore di Roma, accogliendo la domanda proposta da EL Di CC, ST LL, NR CE e RF Giurisato nei confronti dell'ACEA s.p.a., alle dipendenze della quale prestavano la loro attività lavorativa, riconosceva agli attori il diritto ad essere inquadrati nella terza fascia, livello retributivo A1, a decorrere dal 1° ottobre 1976, e dal 1° gennaio 1983 nel livello AS, e condannava la società convenuta al pagamento delle differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. La decisione, appellata dalla soccombente, stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 13 marzo/14 settembre 1998, che ha 2 rigettato le pretese dei lavoratori. Accertate le mansioni da svolte da costoro, il Tribunale ha ritenute che esse, prive dell'elemento direttiva dellecaratterizzante della natura mansioni di terza fascia, in cui avevano richiesto di essere inquadrati, rientravano in quelle proprie della seconda fascia, livello retributivo BS, in cui gli appellati erano, invece, collocati. Avverso questa pronuncia il CC e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. L'altra parte ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 83 cod. proc. civ. ed assumono la mancanza di una valida procura per la proposizione del gravame: quella apposta a margine del ricorso in appello non poteva essere riferita a tale fase del giudizio, non essendo ciò desumibile dalla espressione in essa contenuta nel presente giudizio, in quanto la procura era stata sottoscritta il 7 febbraio 1992 mentre l'appello era stato redatto, secondo l'indicazione apposta, il 10 febbraio successivo. 3 La procura, concludono i ricorrenti, era stata rilasciata dunque a margine di un foglio in bianco e quindi per un giudizio che al momento del suo conferimento non era determinato, né determinabile. Il motivo è infondato. In base all'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso e degli altri atti indicati dalla medesima norma e in tali casi l'autografia sottoscrizione della parte deve esseredella certificata dal difensore. Secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141, che ha modificato, integrandola, la richiamata disposizione, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. Orbene secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la procura a margine (o in calce) è speciale per la sua collocazione nell'atto processuale e con specifico riferimento alla questione posta dal ricorrente, si è ritenuta (Cass. 23 maggio 1998 n. 5150) la validità della procura al difensore che risulti rilasciata prima della redazione dell'atto difensivo in calce o a margine del quale è apposta, argomentando che l'unico limite cronologico fissato dalla legge al rilascio della procura al difensore è quello dettato dall'art. 125, secondo comma, cod. proc. la procura al difensore dell'attore puòciv. - essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata - non applicabile però al rito del lavoro (Cass. 6 costituzione ottobre 1998 n. 9899), in cui la dell'appellante nel giudizio di dell'attore (e secondo grado) avviene con il deposito del ricorso, prima della notificazione dell'atto al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. E si è rilevato (cfr. in motivazione Cass. 5150/98 già citata) che la formulazione della norma, già in quella originaria, non consente l'interpretazione nel senso che la procura debba essere conferita dopo la redazione dell'atto difensivo a margine del (o in calce al) quale è apposta. Ma si deve aggiungere che, come hanno sottolineato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 22 novembre 1994 n. 9869, scopo del rilascio della procura alle liti, con il rispetto di forme particolari, quello di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, esso sicuramente raggiunto nella specie, in quanto gli odierni ricorrenti non contestano la riferibilità dell'attività del difensore alla parte dallo stesso rappresentata, limitandosi invece a sostenere della procura per ill'incertezza dell'impiego giudizio in relazione al quale era stata rilasciata. Ma ciò inerisce al rapporto interno fra al cliente ed il suo difensore, in riferimento titolo per muovere quale la controparte non ha contestazioni concernenti una utilizzazione della procura alle liti non corrispondente alla volontà della parte che l'aveva rilasciata. Inoltre, se in base al citato art. 83, terzo comma, si deve ritenere che la posizione topografica della procura, anche in quella risultante dalla modifica legislativa ora indicata, è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza provenienza dalla parte del potere di della rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (v. Cass. sez. unite 10 marzo 1998 n. 2642, Cass. 5 gennaio 2000 n. 46), a maggior ragione si deve affermare altrettanto per la procura rilasciata a margine del ricorso, come appunto nella specie, a nulla rilevando la mancanza nel testo della procura di specifiche indicazioni del giudizio per il quale era stata rilasciata. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362 e SS. cod. civ., violazione dei principi in materia di autonomia sindacale ed omesso esame di fatti decisivi. Addebitano alla sentenza impugnata di avere considerato necessario ai fini dell'inquadramento, da essi richiesto, nella terza fascia il requisito della responsabilità dell'attività svolta anche da terzi, la quale presuppone la preposizione gerarchica su altri lavoratori ed i conseguenti coordinamenti e direzione dell'altrui attività, invece espressamente ritenuta non necessaria nella clausola contrattuale. Deducono che il Tribunale innon ha tenuto conto che nella seconda fascia, cui essi erano collocati, erano inquadrati anche lavoratori che espletavano funzioni di caposquadra, omissione che ha indotto il medesimo giudice a confondere il coordinamento organizzativo tra le varie squadre e con i vigili del fuoco, vigili urbani ed enti interessati per i provvedimenti di 7 emergenza, propri della terza fascia, con il coordinamento tecnico-operativo, che veniva esercitato nel corso della esecuzione dei lavori dal caposquadra tra i vari componenti della squadra. Criticano ancora la pronuncia del Tribunale per non avere preso in esame il verbale di accertamento delle mansioni in data 16 gennaio 1985, laddove si dava atto che i ricorrenti per l'ampiezza delle attività svolte si (erano) avvalsi di un elemento di seconda fascia e che gli stessi coordina (va)no diciotto squadre. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ulteriori vizi di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice del gravame ha limitato l'attività di coordinamento delle squadre svolte dai ricorrenti alla mera ricezione dei guasti ed alla individuazione della squadra disponibile per l'intervento, la loro competenza autonoma alle piccole riparazioni ed ha escluso che l'attività da essi espletate comportasse la responsabilità dell'attività svolta anche da terzi, in contrasto con quanto evidenziato dal richiamato verbale di accertamento e dal teste Fefè nella deposizione resa nel corso del giudizio. Anche questi due motivi, che per la loro 8 connessione possono essere congiuntamente trattati, sono infondati. In tema di inquadramento dei lavoratori, il procedimento logico che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte, fra le più recenti, Cass. 2 aprile 1999 n. 3195), il giudice del merito deve seguire, si articola in tre fasi, e precisamente a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle mansioni di fatto concretamente svolte dal lavoratore;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. Il Tribunale ha seguito questo procedimento logico e riportate le declaratorie professionali della seconda fascia livello retributivo BS, in cui i lavoratori ricorrenti erano inquadrati, e del terzo livello retributivo in cui avevano chiesto di essere collocati, ha evidenziato come le mansioni espletate dagli stessi fossero riconducibili alla qualifica professionale già da essi rivestita. Ed a questo proposito il giudice del gravame ha riportato alcune mansioni individuate dalla declaratoria a titolo esemplificativo, cioè 9 presidio, sorveglianza e controllo di impianti idrici con intervento sui quadri di manovra dei centri, per l'effettuazione delle manovre di esercizio, di emergenza e di sicurezza;
coordinamento per l'esecuzione diretta di lavori di manutenzione ordinaria degli impianti;
intervento per la localizzazione dei guasti ed anomalie sulle apparecchiature del centro, con adozione di tutte le misure atte a garantire la continuità del servizio nonché la salvaguardia degli impianti;
inoltro delle informazioni relative ad eventuali guasti ed anomalie per il successivo intervento del personale addetto alle riparazioni. Ha dato conto delle differenza di tali mansioni con quelle del diverso inquadramento richiesto, caratterizzate dalla natura direttiva delle stesse, sottolineando che queste, ancorché per esplicita previsione contrattuale non presupponessero necessariamente la preposizione gerarchica su altri lavoratori ed i conseguenti coordinamenti e direzione dell'altrui attività, comportavano più ampia autonomia decisionale e assunzione di responsabilità dell'attività svolta da terzi. In tale prospettiva ha specificato la sentenza impugnata - dovevano essere valutate le attività di coordinamento 10 dell'assegnazione ed esecuzione degli interventi sulla rete da affidare a squadre, e determinazione delle scelte, dei tempi di esecuzione e di composizione delle squadre in rapporto alle esigenze operative, anche contattando in casi urgenti i vigili del fuoco, i vigili urbani, l'Italgas ed altri per i ptovvedimenti di urgenza. Il Tribunale ha inoltre rimarcato la ridotta competenza autonoma degli odierni ricorrenti, limitata alle piccole riparazioni, dovendo essi per gli interventi di maggiore importanza agire sulla base di direttive di carattere generale impartite capo reparto manovre Fefè, ad essi dal gerarchicamente sovraordinato. haIn tal modo il giudice del gravame accertato la diversa natura e la maggiore ampiezza delle mansioni della qualifica superiore pretesa dai ricorrenti rispetto a quella da loro rivestita, caratterizzata invece dall'attività di raccordo tra le squadre d'intervento di volta in volta inviate per la esecuzione dei lavori necessari, in base alle segnalazioni che pervenivano all'ufficio; attività di raccordo che secondo la valutazione del giudice del merito coincideva con la nozione di coordinamento per l'esecuzione dei lavori e con 11 quella di adozione di tutte le misure atte a garantire la continuità del servizio nonché la salvaguardia degli impianti, proprie della declaratoria professionale di seconda fascia ed elencate nella esemplificazione delle mansioni allegata alla declaratoria. ha escluso La sentenza impugnata l'espletamento da parte del Di CC e degli altri tre ricorrenti di mansioni della categoria superiore anche in considerazione della mancanza di attribuzioni di compiti di coordinamento amministrativo e del magazzino, nonché di poteri n e y organizzativi di carattere amministrativo, caratterizzanti le funzioni direttive da loro invocate. Si deve perciò affermare che il Tribunale ha motivato diffusamente la differenza fra le mansioni delle due diverse qualificazioni professionali in base alle declaratorie contrattuali ed infondato è il rilievo mosso dai ricorrenti secondo cui la preposizione gerarchica su altri lavoratori sarebbe stata considerata, a quanto contrariamente contrattuale, evidenziato nella clausola discriminante fra la seconda e la terza fascia. Non può infatti ritenersi, diversamente da quanto 12 deducono i ricorrenti, la preposizione gerarchica presupposto necessario della responsabilità della attività svolta da terzi, caratterizzante le mansioni di terza fascia, non sussistendo tale collegamento necessario fra i due suddetti elementi ed il Tribunale si è limitato ad evidenziare come proprie della più elevata categoria in esame le più ampie funzioni organizzative, con connessa responsabilità, dei vari fattori per gli interventi sulla rete, a differenza delle funzioni di raccordo delle varie squadre invece demandate ai dipendenti di seconda fascia. Irrilevante ai fini della decisione è la circostanza che i ricorrenti assumono non valutata, relativa all'inquadramento gruppo B, categ. B1, deinella seconda fascia, capisquadra, la cui attività era coordinata dai ricorrenti, non avendo costoro evidenziato alcuna clausola contrattuale che richiedesse, per il dipendente preposto a tale compiti di raccordo, una qualifica superiore rispetto ai dipendenti le cui attività erano da collegare sotto il profilo funzionale e non essendo ciò necessario neppure sotto un profilo logico. Del resto rientra nelle scelte organizzative dell'imprenditore l'adozione dei provvedimenti che egli ritiene più opportuni 13 nella gestione del personale e nella ripartizione di compiti diversi fra dipendenti che rivestano la medesima qualifica. Quanto alle lamentate riduzioni dell'attività di coordinamento, dell'ampiezza dell'autonomia riferita soltanto alle piccole riparazioni e della esclusione di responsabilità per l'attività prestata da altri, esse si risolvano in un diverso apprezzamento rispetto alla valutazione effettuata dalla sentenza impugnata. Neppure possono essere accolte le censure per le denunciate violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuali, in relazione alle quali i ricorrenti si limitano al richiamo degli articoli di legge, senza specificare, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell'ammissibilità della censura (v. fra le aprile 2000 n. 4222, 25tante, le sentenze settembre 1999 n. 10568, 17 gennaio 1997 n. 435) il modo in cui si sono realizzate le violazioni medesime. Il ricorso va dunque rigettato. Sussistono giusti motivi, in considerazione anche dei diversi esiti dei precedenti giudizi di merito, compensare per intero fra le parti le spese 14 del giudizio di cassazione.
P Q. M.
rigetta il ricorso e compensa La Corte fra le parti le spese del presenteinteramente giudizio. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Hulu Wh Autours Lammoyen fille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 1. MAG 2881 3 0 3 1 I A IL CANCELLIERÊ 5 S . D S . T , A R O N T A L , ' L 3 L A O S L 7 E B - E 8 P I D - S D I 1 I S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G D A M E I E L O , A T O T D A I R L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E 15 5 5 1