Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
A L 2 7 L - 0 O 1 - B 6 I 2 L D 00783/02 E D A . 2 T 4 S 6 R . O R P . . P . M I D V B A . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l l D a . E b T a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE t N 2 Oggetto E 2 S . E t r a INDENNITA' SEZIONE PRIMA CIVILE DI ESPROPRIAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19223/99 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere on. 2157 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 237 SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. UN Ud.11/10/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSO L UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 155 sul ricorso proposto da: || 2. GEN 2002 IL CANCELLIERS COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, 1,55 1,3000 CANCELLE presso l'avvocato PATRIZIA TILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO TRINCHI, giusta procura in calce al ricorso;
OH676667 - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA CASSAZIONE GR BR, GR AN, GR PA, GR UFFICIOfor Richiesta copia studio LU, GR IN, GR VI, CC LU, dal Sig. TRINCHI per diritti € 4.65 FILIPPONI IDA, CERRA MA CARMELA,LUNO NARDI 12 NOV. 2002 CORTE SUPREMA LI CA SAZION 2001 CC SANDRO;
IL CANCELLIERE UFFICIO COPE 2097 Richiesta copia studio
- intimati -
dal Sig. UC per diritti € 155 11 25-11- IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 3777/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Trinchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo, sencondo e quinto motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo juliam Con atto di citazione notificato in data 4.5.1982 UN, NA, IU, IG, IN ed VI Grillo nonchè IG VE e ID ON proponevano opposi- zione all'indennità di espropriazione notificata loro dall'I.A.C.P. di Rieti, determinata a seguito del- l'espropriazione di un'area di loro proprietà, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n 846 del 13.6.78 e del 22.5.79. Chiedevano pertanto gli attori che, previo annulla- mento della stima UTE, fosse determinata dalla Corte di appello di Roma la giusta indennità di espropriazione loro dovuta. Costituitosi in giudizio il Comune di Rieti conte- 2 stava le argomentazioni svolte dagli opponenti, preci- sando che comunque, ai sensi della L. 29.7.1980 n 385, l'indennità di espropriazione era ancora soggetta а conguaglio. Con sentenza in data 21.12.1998 la Corte di appello Roma accoglieva l'opposizione e determinava in com- di plessive £ 1.106.005.000 1 l'indennità di espropriazione dovuta, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data dell'esproprio. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su sei motivi il Comune di Rieti. Non svolgono attività difensiva gli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo 1'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992, nonchè omessa о insufficiente motivazione circa un punto decisivo della vertenza. Rileva che la Corte territoriale, in violazione dell'art. 5 bis L. 359/92, dalla stessa ritenuto appli- cabile, ha omesso di considerare, ai fini della deter- minazione dell'indennità di espropriazione, il coacervo dei redditi dominicali rivalutati dell'ultimo decennio, mediando poi tale dato con il valore venale dell'area. Omissione resa evidente dallo stesso conteggio del 3 C.T.U. che nel supplemento di consulenza era pervenuto ad un valore finale di £ 684.675.000 a fronte di £.
1.106.005.000 ritenuto dalla Corte. di Rieti censura Con il secondo motivo il Comune insufficiente motiva- l'impugnata sentenza per omessa zione in ordine alle modalità di calcolo adottate per pervenire alla determinazione dell'indennità di espro- priazione. La Corte territoriale infatti è pervenuta alla de- terminazione dell'indenità di esproprio sulla base del- l'apodittica affermazione "in applicazione dell'indice di edificabilità quale ritenuto è pari a £. 1.106.005.000" Trattasi di motivazione del tutto carente e di de- cisione assolutamente errata considerato che qualora la Corte territoriale avesse posto una maggiore attenzione alle risultanze di causa l'indennità di espropriazione avrebbe dovuto essere determinata in £ 233.201.826. Con il terzo motivo il Comune ricorrente deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento agli elementi accertati nel corso del pro- cesso. Rileva che il giudice di merito non ha tenuto conto che la volumetria dell'intero comparto era di mc. 77.500, che la superficie dell'intero comparto era di mq. 75.846 e che la superficie complessiva dell'intera area espropriata era di mq. 15.215. Con il quarto motivo di cassazione il Comune di Chieti evidenzia omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della c.t.u. Sabati - ni circa il valore dei terreni espropriati. Rileva che la Corte territoriale non ha spiegato il motivo in base al quale ha ritenuto più attendibile il costo delle costruzioni fissato dal C.T.U. ing. Sabati- ni in £ 600.000 al mq. anzicchè quelle dell' ing. Marra indicato in £. 240.000 circa al mq. La Corte di appello ha inoltre apoditticamente sva- lutato la rilevanza degli atti di compravendita prodot- ti dal Comune, la pubblicazione utilizzata dallo stesso C.T.U. Sabatini, nella quale il costo di costruzione, nei comuni con popolazione inferiore alle 100.000 uni- tà, è indicato in £ 450.000 al mq., il rilievo che pri- ma di calcolare l'incidenza del costo del terreno, sul costo dell'intera costruzione, si sarebbe dovuto de- trarre dal valore di mercato delle costruzioni il costo degli oneri di urbanizzazione, pari al 10%, in quanto non sostenuto dal costruttore. Con il quinto motivo lamenta il ricorrente viola- zione e falsa applicazione degli artt. 48, 55 e 72 L. 2359/1865 per avere il giudice di merito disposto il 5 pagamento dell'indennità direttamente agli attori e non il versamento presso la cassa Depositi e Prestiti. Infine con il sesto ed ultimo motivo rileva che te- nuto conto delle indicate censure la condanna del Comu- ne è stata pronunziata in violazione dell'art. 91 c.p.c. Il ricorso è fondato nei limiti in prosieguo preci- sati e va pertanto in tali limiti accolto. Si osserva in relazione al primo motivo che effet- tivamente in base all'art. 5 bis comma 1 della legge 359/1992 l'indennità di espropriazione deve essere cal- colata mediando il valore venale del terreno con il coacervo dei redditi dominicali rivalutati degli ultimi dieci anni. A tale principio non si è attenuta la Corte terri- toriale che ha tenuto conto del solo valore venale del terreno, come si desume dal supplemento di c.t.u., che si può esaminare avendo il giudice di merito più volte riferimento alla c.t.u., dal quale risulta chefatto 1'ammontare dell'indennità di espropriazione è stato effettivamente determinato in £ 684.675.000. Pertanto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, diversa sezione, per il ricalcolo dell'indennità di espropriazione, in base al- l'art. 5 bis L. 359/1992, tenuto presente il punto di 6 diritto su indicato. Posto che la Corte territoriale dovrà procedere al ricalcolo dell'indennità di espropriazione i rimanenti cinque motivi vanno dichiarati assorbiti, essendo il 100T 129.11 secondo, terzo, quarto e quinto motivo relativi alle 456T modalità di calcolo dell'indennità ed il sesto alla li- [TOT. 129,11 quidazione delle spese di giudizio che dovranno automa- ticamente essere riliquidate, all'esito finale della lite. La Corte territoriale provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte : di appello di Roma, diversa sezione, anche per le spes M O R del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la prima sezione civile, in data 11.ottobre, 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Mario Adamo Mario IDncy Poprie be Mum'sРарите CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 24 GEN. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 7