Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
0332 2/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL A LA CORTE SUPRE SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSITIONE DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 22657/98 Consigliere Cron. 6872 Dott. Rafaele CORONA Rep.1094 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 05/12/00 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE - Rel. Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. .00 SENTENZA 7 MAR 2001- IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: OM SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato MUNDULA CANCELLERIA: GIULIO, che lo difende unitamente all'avvocato VERGANO MAURO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZO AN, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLARIA DELLA CORTE DI ANTONIO IORFIDA,CASSAZIONE, difeso dagli avvocati GIUSEPPE IORFIDA, giusta delega in atti;
2000 1997 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 1344/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 30/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato MUNDULA Giulio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso per Generale Dott. ་ ་ del ricorso in subordine per il suo l'inammissibilità rigetto. 5 Q -2- Svolgimento del processo Con decreto 14/1/1988 il presidente del tribunale di Torino, su ricorso di RE NN, ingiungeva a GR BA di pagare alla ricorrente £35.000.000, oltre accessori, quale rata del prezzo pattuito in complessive £ 105 milioni nel contratto di cessione di un esercizio commerciale stipulato con scrittura 11/4/1987. Il detto decreto veniva opposto da GR BA che contestava l'esistenza del credito ed allegava che la promessa di vendita 11/4/1987 era stata sostituita da nuova scrittura privata del 13/4/1987 con la quale era stato previsto il pagamento del minor prezzo di £ 20 milioni. In via riconvenzio- nale l'opponente chiedeva la restituzione delle cambiali da essa versate in esecuzione della prima scrittura e detenute senza titolo dalla opposta. La RE, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo la piena validità della scrittura privata 11/4/1987 ed asserendo che la secon- da scrittura del 13/4/1987 era stata redatta, su accordo delle parti, a soli fini fiscali. Con sentenza 2/4/1992 il tribunale di Torino, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo 14/1/1988 e ordinava alla RE di resti- tuire alla GR le cambiali detenute senza titolo al di fuori di quanto sta- bilito nella scrittura 13/4/1987. Avverso la citata sentenza la RE proponeva appello al quale resi- steva la GR. La corte di appello di Torino, con sentenza 30/10/1997, accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava l'opposizione proposta da GR BA avverso il decreto ingiuntivo 14/1/1988. 3 Osservava la corte di merito che le risultanze istruttorie acquisite, interpre- tate secondo criteri di logica e di verosimiglianza, fornivano la prova certa della tesi della RE circa la validità e la perdurante efficacia della scrittura 11/4/1987 costituente il contratto effettivamente voluto dalle parti e circa la natura meramente simulata della successiva scrittura 13/4/1987 re- datta a soli fini fiscali. La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chie- sta da GR BA con ricorso affidato a due motivi. RE An- na ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il relativo conte- nuto è privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'articolo 366, n.3, c.p.c.: dal contesto dell'atto non è possibile desumere una conoscenza del "fatto” sostanziale e processuale sufficiente per ben in- tendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento. Occorre al riguardo osservare che come più volte affermato nella giuri- sprudenza di legittimità - il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dal citato articolo del codice di ri- to, é collegato all'autosufficienza del ricorso per cassazione e mira a soddi- sfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa é volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto é necessario che il conte- nuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la con- 4 troversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possibilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi pro- spettino errori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non é richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con suffi- ciente precisione dal contesto dei motivi del ricorso ( nei sensi suddetti, tra : le tante, sentenze 22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916; 27/11/1998 n. 12039; 29/12/1997 n. 13071 ). Nella specie nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito, di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c., è possibile rinvenire nel ricorso così come predisposto dalla GR nel quale, prima della parte relativa all'illustrazione dei motivi posti a base dell'impugnativa, vi è una brevissi- ma premessa ( di poche righe ) in cui i fatti di causa sono genericamente esposti con riferimento solo alle richieste formulate con l'atto di opposizio- ne al decreto ingiuntivo ed ai dispositivi delle sentenze del tribunale e della corte di appello di Torino. Da tale esposizione in fatto e dal contenuto dei motivi del ricorso non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso: i fatti che hanno ge- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato inRegis 4106569 SE 2004 Serie € 161,77 al n. Iversate (ouro. CENTO SESSANT√407/77 p. Digente Area IA (Dott.ssa Maria Greda DILIPPO) Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RABDICHINI). 43 nerato la controversia;
le varie vicende del processo;
le complessive e arti 4 80 colate contrapposte tesi in fatto e in diritto sviluppate dalle parti nei rispetti vi scritti difensivi relativi alle singole fasi processuali;
le richieste formulate dalla RE in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado;
gli argomenti posti a sostegno delle decisioni dei giudici del merito;
i motivi ( e le connesse deduzioni ) dell'appello avverso la sentenza del tribunale. h0oo0 In particolare occorre evidenziare che i due motivi del ricorso introduco- [TOT 290000 17,00 no direttamente questioni di violazione di legge - attinenti alla ammissione da parte della corte di appello di una prova testimoniale ( non richiesta dalla 8061 7 appellata) ed alla dichiarazione di simulazione ( non dedotta dalla Rescen- 7 1. zo) senza alcun chiarimento in ordine alla decisività di dette prove e della 6 1 rilevata simulazione e, pur richiamando alcuni vaghi cenni della vicenda, non ne consentono una ricostruzione essenziale e coerente se non ricorrendo alla lettura della sentenza impugnata. Dalle rilevate omissioni e carenze discende la pronuncia di inammissibi- lità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 139700, oltre lire 2.000.000 a titolo di onorari. Roma 5 dicembre 2000 consigliere estensore Il presidente Пралель IL CANCELLIERE C1 Paolo Tadarico. Talezico TO Y DEPOSITATO IN CA CELLERIA Roma 6 IL CANCELLIERE ひとつ