Articolo 1256 del Codice della navigazione
Articolo 1234Articolo 1236
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21 aprile 1942
Art. 1256.
(Infrazioni disciplinari dei passeggeri).

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile;
2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile;
4) l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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