Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
In base all'art. 16, n. 1, lett. a , della Convenzione 27 settembre 1968 di Bruxelles (ratificata con legge n. 804 del 1971 e, a seguito dell'adesione della Spagna con legge n. 330 del 1991) - il quale, in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto di immobili, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato - non sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente alla domanda, promossa da una società spagnola contro una società italiana, di pagamento di canoni di locazione di un immobile sito in Spagna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROMOIDEA INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARZANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COSTA ESTRELLA S.L.;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 41542/96 del Pretore di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Arturo MARZANO, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 aprile 1996 nella cancelleria della Pretura di Roma la società ST LA con sede in Spagna esponeva di non avere in parte percepito il canone di locazione di alcuni appartamenti per vacanze, siti in quello Stato, dalla conduttrice s.r.l. PR IN e chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente. Il decreto veniva emesso dal Pretore in data 9 luglio 1996 e notificato il 5 agosto successivo all'ingiunta, la quale proponeva tempestiva opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e nel merito sollevando un'eccezione di inesatto adempimento della controprestazione.
La s.r.l. PR IN proponeva altresì ricorso a questa Corte per regolamento preventivo di giurisdizione, osservando che il contratto di locazione riguardava immobili siti in Spagna e che l'undicesima clausola di esso sottoponeva le eventuali controversie al Tribunale di Marbella, ossia al giudice straniero. La società ST LA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che all'ammissibilità del ricorso non osta che:
- la ricorrente sostenga il difetto della giurisdizione italiana nei confronti di un soggetto straniero, considerato che l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma, cod. proc. civ. da parte dell'art. 73 L. 31 maggio 1995 n. 218 non ha comportato modifiche al rinvio,
ricettizio, dall'art. 41 all'art. 37 cit., vecchio testo, e quindi non esclude il regolamento preventivo per difetto della giurisdizione italiana (Cass., Sez. Un. 1 febbraio 1999 n. 6);
- sia stato emesso un decreto ingiuntivo, atteso che questo, se opposto, costituisce, fino al momento della conferma o della revoca, un atto processuale provvisorio e insuscettibile di divenire definitivo, onde non contiene alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione, su cui possa formarsi la cosa giudicata (Cass. 25 ottobre 1996 n. 9336). La ricorrente invoca gli artt. 16, n. 1, lett. a, e 17 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles da alcuni Stati europei, tra cui l'Italia, il 27 settembre 1968 e ratificata nonché resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, osservando che, a norma di essi, nei contratti d'affitto di immobili hanno competenza i giudici dello Stato in cui l'immobile è situato, e comunque è rimessa alla volontà delle parti contrattuali la designazione del giudice competente. E poiché gli appartamenti affittati si trovano in Spagna e spagnuolo è il giudice a cui le parti, in una clausola del contratto, hanno rimesso le eventuali controversie, il Pretore di Roma avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, negare la propria giurisdizione.
Il ricorso è fondato.
Alla suddetta convenzione internazionale ha aderito il Regno di Spagna e l'adesione è stata ratificata in Italia con legge 5 ottobre 1991 n. 339. A norma dell'art. 16, n. 1, lett. a, di essa "indipendentemente dal domicilio (delle parti), hanno competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato". A norma del successivo art. 17, primo comma, poi, "qualora le parti, di cui una almeno domiciliata nello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente". La clausola dev'essere stipulata per iscritto, ne' si dubita che l'espressione "domiciliata" debba essere interpretata estensivamente, come riferita anche alla sede della persona giuridica. La contraria disposizione dell'art. 2 cod. proc. civ. it. è espressamente derogata ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della convenzione (cfr. Cass. 26 novembre 1993 n. 11719, 11 luglio 1997 n. 6328, 23 dicembre 1997 n. 13015). E poiché nella specie non è controverso che gli immobili affittati si trovino in Spagna e dal contratto prodotto in copia risulta (clausola undicesima) che le parti vollero devolvere le eventuali controversie al giudice spagnolo, dev'essere qui dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Si può aggiungere che dal sistema della convenzione sembra risultare che gli accordi di proroga non possano operara in contrasto con i criteri di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 16, onde la clausola contrattuale di cui sopra appare superflua.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna la società ST LA al pagamento delle spese del giudizio pretorile in lire cinquecentomila, oltre all'onorario in un milione di lire nonché delle spese di questo giudizio di Cassazione in lire 176.000, oltre a lire duemilioni per onorario. Così deciso in Roma il 26 febbraio 1999.