Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10224 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO TALIAN1 0224/02 REPUBBLICA ITALIA 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 941/00 Dott. Mario Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 77825 MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. Dott. Alfredo Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: t TECNEDA SRL, in persona del legale rappresentante u A Ing. DO GI PALMA, elettivamente domiciliato VIA DARDANELLI 3, presso lo studio in ROMA i dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata inCAPRANICA MARIA LUISA, ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che la difende unitamente all'avvocato MARCO MARIA BRUNETTI, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 249/99 del Giudice di pace di ANCONA, depositata il 02/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Arturo ALFIERI, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso o la sua improcedibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per in subordine, il rigetto del l'inammissibilità A ricorso. M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TECNEDA a r.l. con sede in Ancona, in La Società persona del suo legale rappresentante ing. DO GI Palma, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due censure, avversO la sentenza 31.7-2.8.1999 con la quale il Giudice di pace di Ancona ha revocato il decreto ingiuntivo IS AN peremesso nei confronti di MA l'ammontare di L.
2.000.000 per forniture insolute di cui alle prodotte fatture e in accoglimento della riconvenzionale di parte opponente l'ha condannata al ну pagamento in favore della predetta della somma di е L.
1.000.000 quale risarcimento danni "a riconoscimento dei disagi subiti dalla medesima", compensando tra le parti i rispettivi debiti e crediti e ponendo a suo carico le spese del giudizio. Resiste con controricorso MA IS AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 231 (recte 213) cpc e dei principi generali in tema di richiesta ed ammissione delle prove. Lamenta la ricorrente che ingiustificatamente il decadenza legiudice di pace avrebbe respinto per 3 prove richieste da essa Tecneda consistenti nell'interrogatorio formale della AN , nella prova per testi e nell'acquisizione di informazioni dell'art. 213 срс presso l'Enel e la ai sensi Telecom. Rileva, quanto alla richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, che il diniego di tale istanza per tardività della stessa non avrebbe potuto esser pronunciato dal giudice rientrando nell'autonomia del giudicante decidere sul punto anche d'ufficio. ик Osserva, quanto all'interrogatorio formale, che н trattandosi di mezzo di prova tendente ad ottenere la confessione della parte, lo stesso doveva considerarsi sempre ammissibile, sia nella ipotesi in cui fossero state già espletate le prove testimoniali, sia e tanto più in quella di specie in cui i testi non erano stati ancora escussi. Con il secondo mezzo si deduce omessa motivazione circa un punto della controversia. Rileva ancora la ricorrente che il giudice di pace motivato sul rigetto della istanza di non avrebbe informazioni alla P.A.,pur essendo necessario accertare, in relazione al mancato funzionamento delle apparecchiature,se nel periodo controverso si fossero eventi metereologici idonei 10a verificati danneggiarle. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si appalesano infondati. Quanto al mancato accoglimento da parte del Giudice di pace della sollecitazione all'esercizio del potere di richiedere alla P.A. o ad altri enti informazioni ai sensi dell'art. 213 cpc è sufficiente il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale , a parte la considerazione che tale sollecitazione non può dirsi sostitutiva dell'onere che alla parte incombe di fornire quelle prove che essa stessa sia in grado di procurarsi direttamente e che non può pretendere di ricercare attraverso l'attività del giudice (Cass. n.1880/62,n.2601/66,n. 1283/67,n.651/68,n.5313/80,n.6500/82, n.891/83, n.1522/ 83,n.2382/87), l'esercizio di quel potere è rimesso all'insindacabile discrezionalità dello stesso giudice del merito (Cass. n.1654/64, n.2560/66, n.538/68, n.2226/68, n. 3113/68,n. 1768/69,547/71, n.1542/73, n. 3427/80, n.5657/80, n.1331/8 2, n.1371/82, n.3257/82, n.5557/82, n.7803/86, n. 5794/98) il quale non è neppur tenuto a spiegare le ragioni che l'abbiano indotto a non far uso di tale facoltà e 5 а disattendere l'istanza della parte (v. Cass. n. 2017/63, n. 1008/69,450/72). Quanto, poi, alla dedotta mancata ammissione delle prove per interrogatorio formale della opponente AN e per testi richieste da essa Tecneda Srl, la ricorrente non ha assolto all'onere su di lei consolidata giurisprudenza diincombente, secondo legittimità, di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto di tali prove al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto da questa Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. Cass.n.5656/86, n.3356/93, n.1037/94, n.3233/95,n.5742/9 5, n. 6863/95,n.7692/96, n. 7177/97, n.72/98, nonchè, con specifico riferimento all'interrogatorio formale, Cass. n. 558/97). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
6 s La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente u al pagamento, in favore di MA IS AN, delle A spese del presente giudizio, che liquida in euro 23,00 oltre ad euro 500,00 per onorari. Roma 18 aprile 2002. - Alfast, Merrition st. Браконь IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talanco Conco 15 LUG. 2002 Roma تا IL CANCELLIERE C1, lolorica 7