CASS
Sentenza 12 ottobre 2023
Sentenza 12 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2023, n. 46853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46853 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME Penale Sent. Sez. 4 Num. 46853 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 24.1.2023 la Corte d'appello cli Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 24.2.2022 aveva dichiarato CC ID colpevole del reato di cui all'art. 95 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito si ricava che l'odierno imputato in data 24.5.2018 aveva presentato presso il Tribunale di Caltanissetta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento 218/2018 R.G.N.R. nel quale era impul:ato e che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione aveva dichiarato che il proprio reddito, cumulato con quello dei familiari conviventi per l'anno 2016, era pari ad Euro 6815,20, dichiarazione rivelatasi falsa in quanto il reddito percepito ammontava ad Euro 9984,00. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'integrità della volontà dell'imputato. Si assume che l'odierno imputato già prima dei fatti per cui si procede era sottoposto a regime carcerario presso la casa circondariale di Trapani e tale condizione restrittiva ha comportato che lo stesso non avesse una percezione concreta della situazione reddituale del suo nucleo familiare sicché lo stesso poteva fare affidamento unicamente sulle risultanze dell'ISEE. Nel momento in cui ha sottoscritto la dichiarazione per l'ammissione al gratuito patrocinio lo stesso era in buona fede. Aggiungeva, peraltro, che in ogni caso pur risultando il reddito superiore rientrava comunque nei limiti fissati per l'ammissione al beneficio de quo. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato note scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto riproduce le medesime doglianze già esposte nell'atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ad integrazione e conferma della sentenza del giudice di prime cure. In tema di ricorso per cassazione, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 2, 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, EO ed altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2. La sentenza impugnata ha per converso fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza di codesta Corte, secondo cui le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 27219201). Si é altresì affermato che "lo stato di detenzione non interrompe la condizione di convivenza familiare rilevante ai fini della posizione reddituale dell'interessato" e "in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratl:o nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi" ( Sez 4, n.10563 del 7.2.2018, n.m.). 3. Nella specie, la motivazione che sorregge la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato si presenta immune dai prospettati vizi di legittimità, avendo la Corte d'appello evidenziato che il CC nell'avanzare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva riportato il dato ISEE, senza 3 accertarsi dei redditi propri e dei suoi familiari, con i quali, anche in stato di detenzione, ben aveva la possibilità di intrattenere colloqui anche telefonici, così deliberatamente ignorando i propri obblighi di rappresentazione in ordine alla disponibilità economica. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12.10.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME Penale Sent. Sez. 4 Num. 46853 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 24.1.2023 la Corte d'appello cli Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 24.2.2022 aveva dichiarato CC ID colpevole del reato di cui all'art. 95 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito si ricava che l'odierno imputato in data 24.5.2018 aveva presentato presso il Tribunale di Caltanissetta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento 218/2018 R.G.N.R. nel quale era impul:ato e che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione aveva dichiarato che il proprio reddito, cumulato con quello dei familiari conviventi per l'anno 2016, era pari ad Euro 6815,20, dichiarazione rivelatasi falsa in quanto il reddito percepito ammontava ad Euro 9984,00. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'integrità della volontà dell'imputato. Si assume che l'odierno imputato già prima dei fatti per cui si procede era sottoposto a regime carcerario presso la casa circondariale di Trapani e tale condizione restrittiva ha comportato che lo stesso non avesse una percezione concreta della situazione reddituale del suo nucleo familiare sicché lo stesso poteva fare affidamento unicamente sulle risultanze dell'ISEE. Nel momento in cui ha sottoscritto la dichiarazione per l'ammissione al gratuito patrocinio lo stesso era in buona fede. Aggiungeva, peraltro, che in ogni caso pur risultando il reddito superiore rientrava comunque nei limiti fissati per l'ammissione al beneficio de quo. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato note scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto riproduce le medesime doglianze già esposte nell'atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ad integrazione e conferma della sentenza del giudice di prime cure. In tema di ricorso per cassazione, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 2, 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, EO ed altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2. La sentenza impugnata ha per converso fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza di codesta Corte, secondo cui le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 27219201). Si é altresì affermato che "lo stato di detenzione non interrompe la condizione di convivenza familiare rilevante ai fini della posizione reddituale dell'interessato" e "in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratl:o nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi" ( Sez 4, n.10563 del 7.2.2018, n.m.). 3. Nella specie, la motivazione che sorregge la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato si presenta immune dai prospettati vizi di legittimità, avendo la Corte d'appello evidenziato che il CC nell'avanzare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva riportato il dato ISEE, senza 3 accertarsi dei redditi propri e dei suoi familiari, con i quali, anche in stato di detenzione, ben aveva la possibilità di intrattenere colloqui anche telefonici, così deliberatamente ignorando i propri obblighi di rappresentazione in ordine alla disponibilità economica. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12.10.2023