Sentenza 5 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7621 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN N ITAL ANO7621 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE MUSIS Presidente R.G.N. 14533/99 Dott. Rosario SCIARELLI - Rel. Consigliere- Cron. 17484 Dott. Guglielmo MERCURIO Consigliere Dott. Ettore Rep. Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Ud.29/03/01 Consigliere - Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI PERAZIONI, in persona del legale E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliate rappresentante in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in 1479 -1- T 13 atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2985/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/07/98 R.G.N. 818/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3 -2- Svolgimento del processo. Brubo Ormas, con ricorso al Pretore di Bari del 28 maggio 90, conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato ed esponeva di essere dipendente dell'Ente convenuto e di rivestire la qualifica di 'ausiliario viaggiante di 2a/3a cat. ma di avere svolto mansioni superiori di conduttore dal settembre 89; chiedeva,pertanto, il relativo riconoscimento con ogni conseguenza, anche , economica. L'Ente Ferrovie dello Stato chiedeva il rigetto della domanda,che però il Pretore accoglieva, riconoscendo all'attore le mansioni superiori di 3a/4a categoria(conduttore o operatore specializzato) a far tempo dall'8 settembre 89. La spa Ferrovie dello stato proponeva appello, del quale il lavoratore chiedeva il rigetto e che, di fatti, il Tribunale di Bari rigettava con sentenza depositata l'8 luglio 98. Le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione. Il lavoratore ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore la qualifica invocata sulla base dell'art. 41 del CCNL 87-89, per aver svolto "da solo le mansioni di addetto al bagagliaio, mansioni, queste, proprie della categoria superiore di conduttore”. A fronte del rilievo che l'attore era sfornito dell'apposita abilitazione, il Tribunale osserva che non "possono essere applicati gli accordi che estendono la qualifica di conduttore agli ausiliari viaggianti,muniti di apposita abilitazione, in quanto nel presente giudizio non si invoca la progressione di carriera contrattuale, ma quella prevista dalla legge e dal primo contratto collettivo per tutti i dipendenti che, per un certo tempo, abbiano svolto le superiori mansioni”. Con l'unico motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 e segg., 2697 cc,nonché dell'art. 39 Cost.; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. 2 Si afferma che nella sentenza impugnata "invano si cercherebbe un cenno pur sommario di riferimento alla disposizione del contratto collettivo in tema di inquadramento del personale ferroviario, con particolare riguardo alla qualifica spettante al lavoratore ricorrente per le mansioni da lui espletate". Che il conduttore (qualifica richiesta dall'attore) deve possedere, a norma del DM 1085/85 e del CCNL 1987/89, una terza abilitazione (mancante nella fattispecie),oltre quelle del personale ausiliario viaggiante. Il ricorso è fondato. In tema di riconoscimento di qualifica,il giudice deve individuare la norma applicabile e considerare se le mansioni svolte corrispondano a quelle previste dalla norma contemplante la qualifica. All'opposto, nel caso di specie, il tribunale non ha svolto tale essenziale indagine,omettendo di individuare la norma che prevede la qualifica e, di conseguenza, omettendo di effettuare il raffronto tra le mansioni svolte e quelle della qualifica invocata, indagine, questa, essenziale ai fini del riconoscimento di qualifica richiesto con la domanda introduttiva. Per tale ragione, la motivazione della sentenza del Tribunale è insufficiente. Ne consegue che la sentenza medesima va cassata, con rinvio ad altro Giudice, che colmerà la ravvisata lacuna di motivazione,provvedendo, altresì, sulle spese di questa fase.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame ' 3 3 0 1 Appello di Bari, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazi A A . . D S I T S N E D R A , A T 3 ' O 7 L 29 marzo 2001 - L A L L 8 S E - E O 1 D P B 1 Guylicha lünell Chill Repris be S I I S T D Il Cons. est.: Il Presidente: E N N E G G A S T O G I S E A O A L D P O E M A T I , IL CANCELLIERE L T O I A L R R D E I T Depositato in Cancelleria S D D E I T G 5-61. 2001 Ở N E E R A M S oggi,. E E R P U S IL CANCELLIERE