Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2002, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUB0 04 6 1 /02 IN NOMEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente - R.G.N. 21280/99 Cron.1099 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 15/05/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: OR EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA SARDI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
2001 1207 nonchè
contro
-1- UFF DISTRETTUALE II DD MILANO I UFF;
intimato la sentenza n. 201/98 della Commissione avverso regionale di MILANO, depositata il tributaria 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IAMBRENGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso per quanto di ragione. -2- 21280SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. GI AN ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 201/35/98 del 27 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia accoglieva l'appello dell'ufficio avverso la sentenza di primo grado e confermava l'accertamento dell'ufficio delle Imposte Dirette di Milano che aveva contestato al contribuente di aver omesso di denunciare nel reddito imponibile ai fini IRPEF per gli l'anni 1985 e 1986 redditi di capitale, quale socio di una cooperativa, rispettivamente per 14 milioni e 47.500.000. La Amministrazione si costituiva con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il sig. AN deduce una nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. in quanto la sentenza impugnata, redatta a mano, sarebbe illeggibile. Il motivo deve essere rigettato. Invero sia pure con qualche difficoltà il testo in questione può essere letto, come dimostra anche il fatto che nel successivo secondo motivo il ricorrente confuta analiticamente le argomentazioni dei giudici di merito. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., in concorrenza con Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.. Il motivo deve essere accolto. Invero manca nella sentenza impugnata una motivazione logica e coerente circa la sussistenza dei redditi in questione e la loro provenienza dalla partecipazione alla società cooperativa Adriatica s.r.l. Non è di per sè probante che il Sig. AN facesse parte del consiglio di amministrazione, né che presso la cancelleria del Tribunale “non risultino variazioni nella composizione del capitale sociale" della cooperativa, se nel contempo non si dice se dai documenti presso la cancelleria il sig. AN risulti socio. Non è poi sufficiente a costituire prova del fatto, la inadeguatezza delle prove contrarie (attestazioni di privati, certificazioni del datore di lavoro) offerte dal contribuente. Infatti come posto in rilievo fa' difetto l'apparato indiziario del fatto positivo (partecipazione alla società e percezione di utile) cui si possano contrapporre gli indizi contrari. In definitiva, si impone un ulteriore giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che deciderà anche per le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 15 maggio 2001. Il Presidente Il Relatore Lam Cical IL CANCELLIERE C1 Alcolet 1 OU Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.7 GEN. 2002 Amado CasanoAwield IL CANCELLIERE C1