Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
In tema di restituzione in termine, spetta a colui che chiede di essere restituito nel termine per impugnare l'onere della prova di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza di atti del procedimento e di essersi avvalso di tutti i mezzi fornitigli dall'ordinamento giuridico per venire a conoscenza del processo e per partecipare al giudizio (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava di non aver potuto avere conoscenza degli esiti processuali successivi alla sua espulsione dal territorio nazionale: la Corte ha rilevato che tanto l'art. 7, comma 12 quinquies, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1989 n. 39, che l'art. 17 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, prevedevano la possibilità per l'imputato espulso di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2002, n. 34930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34930 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 27/06/2002
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - ORDINANZA
2. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1572
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - N. 000804/2002
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UH BA LE N. IL 13/01/1965;
avverso ALTRO del 22/11/2001 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BATTISTI MARIANO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il difensore di UH UD XA chiede alla Corte di Cassazione che, accertato che ricorrono i presupposti per la restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 5 ottobre 1995, venga disposta la restituzione.
Il difensore premette che:
- L'UD veniva tratto a giudizio nel 1995 dinanzi al tribunale di Roma, il quale, con sentenza del 22 febbraio 1995, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione e di L. 60.000.000 di multa per violazione della legge, sugli stupefacenti;
- l'imputato proponeva appello;
- nel mese di maggio o giugno del 1995 l'UD veniva espulso dal territorio dello Stato in quanto cittadino extracomunitario e non in regola con la normativa sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia;
- il procedimento in grado di appello si svolgeva nella contumacia dell'appellante;
- la corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre, confermava la sentenza del tribunale e l'estratto contumaciale della sentenza veniva notificato al difensore ex art. 161, comma 4, C.P.P.;
- non essendo stato proposto ricorso per Cassazione la sentenza di condanna diveniva irrevocabile in data 4 febbraio 1996;
- l'UD, espulso dal territorio nazionale, non sarebbe potuto rientrare prima del decorso del termine di legge di cinque anni e, quindi, non aveva potuto conoscere gli esiti processuali determinatisi successivamente alla sua espulsione se non al suo rientro in Italia, allorché gli veniva notificato l'ordine di esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La richiesta deve essere rigettata.
a - Premesso che l'UD lamenta di non essere stato in grado di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 ottobre 1995 perché all'oscuro del giudizio di appello, va rilevato che l'istante, in sede di appello, è stato giudicato in contumacia e, come è noto, l'art. 175, comma 2, c.p.p. dispone che, "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, - che è il caso di specie - e 169 c.p.p., l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento".
b - È di tutta evidenza che l'onere della prova di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento spetta a colui che chiede di essere restituito nel termine per impugnare, il quale non può limitarsi ad alle gare, come fa l'UD, che, nel momento in cui si è celebrato il processo di appello, era fuori del territorio nazionale perché espulsione nel maggio-giugno 1995.
È, invero, lo stesso UD che ammette di avere impugnato la sentenza del tribunale, il quale lo aveva condannato alla pena, tutt'altro che lieve, di anni otto di reclusione e di L. 60.000.000 di multa, donde l'evidente interesse dell'istante, visto che intendeva ritornare in Italia, come poi avrebbe fatto, ad essere tenuto al corrente dell'esito del processo di appello per poter, eventualmente, impugnare la relativa sentenza, impugnazione proponibile, peraltro, anche davanti ad un agente consolare all'estero, come prevede l'art. 582, comma 2, c.p.p. e come prevedeva l'art. 198 comma 3, dell'abrogato codice di rito ed è il caso di, ricordare che, secondo la giurisprudenza formatasi sotto il precedente codice, "ai fini della restituzione in termini per l'esercizio del diritto di impugnazione, non costituisce caso di forza maggiore l'assenza dell'imputato dal territorio nazionale Poiché, ai sensi dell'art. 198, comma 3, c.p.p. del 1930, la dichiarazione di impugnazione può essere presentata anche davanti ad un agente consolare all'estero, nelle forme e nei termini indicati nella citata disposizione di legge per essere inoltrata all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato" (Cass., 10 novembre 1995, Moroni). c - E ciò tanto più ove si consideri che nell'istanza si dice che l'estratto della sentenza è stato notificato, ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., al difensore dell'UD, senza alcuna specificazione, il che può anche significare che, l'istante fosse difeso da un difensore di fiducia e, d'altro canto, la posta in gioco, in termini di libertà, era così alta da giustificare il ricorso ad un difensore di fiducia.
d - D'altro canto, se l'art. 17 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - dispone, disciplinando il "diritto di difesa", che lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la presenza" e, se questa norma non è applicabile al caso di specie, essendo il d. lgs. n. 286 del 1998 successivo ai fatti che qui si stanno esaminando, è anche noto che, l'art. 7, comma 12-quinquies, del d. l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1989, n. 39, - comma introdotto dal d. l. 14 giugno 1993, n. 1897, convertito in legge 12 agosto 1993, n.296 - prevedeva, anch'esso, che "lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12-bis è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza e che "una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente". L'art. 7, in cui è stato inserito il comma 12-bis, recava, come rubrica, "espulsione dal territorio dello Stato", sicché è da ritenere che il comma 12-quinquies riguardasse qualsiasi straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso e non soltanto lo straniero, sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12 bis, norma che regolava la espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare per uno dei delitti, consumati o tentati, diversi da quelli. indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1 a 6, e l'UD risulta essere stato privato della libertà per un mese ed era sottoposto a procedimento penale non per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a.), numeri da 1 a 6.
Ove la norma si prestasse sul piano letterale, ad una diversa, più stretta interpretazione, non ne sarebbe vietata, di certo, una lettura analogica, avallata, oltre tutto, dalla attuale norma dell'art. 17 del d.lgs, 25 luglio 1998, n. 286, dianzi citata. e - L'UD, dunque, non ha dato alcuna prova di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento, non ha dato alcuna prova di non essersi volontariamente disinteressato di quella conoscenza, di essersi avvalso da tutti i mezzi fornitigli dall'ordinamento giuridico per venire a conoscenza del processo e per, volendolo, persino partecipare al giudizio di appello.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere, rigettato.
P.Q.M.
La corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002