Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9829 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da OV VE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9829/2026 Roma, li, 13/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 207/2026 UP - 12/02/2026 R.G.N. 40439/2025
- Relatore -
GI AD
GI IC
ND NE
LA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SP IO, nato a [...] il [...] DO GR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Trieste
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'Avv. Giorgio Vianello Accorretti, in difesa di DO GR, concludeva con note scritte per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Ottavio Maria Riggio, in difesa di IO SP, con note scritte concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di IO SP ed GR OC per i reati loro contestati (rapine aggravate e lesioni gravi) ritenendo congrua per GR OC la
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3646c935df4415 Firmato Da: ND NE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662
pena di anni otto di reclusione ed euro tremila di multa e per IO SP la pena di anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro duemila ed ottocento di multa.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di IO SP che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178, lett. c) cod. proc. pen.): sarebbero state violate le regole sulla assunzione delle dichiarazioni di IZ LA, decisive per la condanna, acquisiste dopo che le parti erano state fatte uscire dall'aula, impedendo l'attuazione del contraddittorio, 2.2.violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni contestato al capo b), che sarebbe stato ritenuto sussistente sulla base di una motivazione carente;
2.3. violazione di legge (art. 628, comma 3, n, 3-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa che sarebbe stata ritenuta sussistente senza indicare gli elementi che dimostrassero che il luogo dove era avvenuto il reato era isolato e capace di accrescere la situazione di vulnerabilità della vittima;
2.4.violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti: la motivazione sarebbe apodittica e non terrebbe conto delle allegazioni difensive;
2.5.violazione di legge (art. 114 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.: IO SP avrebbe avuto un ruolo marginale rispetto a quello degli altri imputati e, pertanto, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere applicata la richiesta attenuante.
3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di DO GR che deduceva:
3.1. violazione di legge (artt. 69, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio che avrebbe rigettato la richiesta di concedete le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti non privilegiate non valutando adeguatamente né il dimostrato dal ricorrente relazione alle azioni delittuose né il comportamento successivo al reato;
si deduceva inoltre che la motivazione sarebbe carente in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
pentimento
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c935df4415 Firmato Da: ND NE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662
1.Il ricorso presentato nell'interesse di IO SP è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità delle modalità di assunzione delle dichiarazioni di IZ LA non supera la soglia di ammissibilità. In primo luogo il Collegio osserva che il ricorrente è stato giudicato con il rito abbreviato c.d. "secco", nell'ambito del quale non è stata effettuata alcuna attività istruttoria. In secondo luogo la ipotetica violazione inquadrabile come nullità generale a regime intermedio -è stata tardivamente eccepita solo con il ricorso per cassazione. Infine, il Collegio osserva che il ricorrente non ha effettuato la prova di resistenza in quanto non ha indicato la rilevanza delle dichiarazioni censurate sul percorso motivazionale tracciato dalla Corte di merito per confermare la responsabilità dello SP.
1.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione integrale delle fonti di prova già oggetto di accurata analisi da parte della Corte d'appello. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). La Corte di merito ha infatti rilevato che lo SP aveva deciso di partecipare alla esecuzione della rapina ed era consapevole che il correo fosse armato di una spranga che avrebbe potuto utilizzare nei confronti della vittima sicché La sussistenza del dolo quantomeno nella forma eventuale - doveva ritenersi provata (pag. 6 della sentenza impugnata).
1.3. Il terzo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa è manifestamente infondato. In materia il Collegio riafferma che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02) Nel caso in esame la Corte d'appello rilevava che la contestazione si riferiva
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c935df4415
Firmato Da: ND NE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662
al fatto di aver agito in un luogo isolato che ostacolasse la privata difesa e che sul punto l'appello non era stato pertinente;
nello specifico rilevava a che il luogo dove era stata consumata rapina era un parcheggio collocato sul retro di un edificio commerciale non frequentato e che l'atto predatorio era stata consumato in orario notturno, in un punto nascosto non visibile dalla pubblica via: tali elementi concorrevano univocamente nell'indicare la sussistenza dell'aggravante contestata (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).
1.4.Il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è manifestamente infondato. In materia il Collegio ribadisce che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso in esame la Corte d'appello in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche riteneva (a) che lo SP non aveva esibito alcuna forma di resipiscenza tale non potendo essere considerata la sua modesta offerta risarcitoria, (b) che lo stesso non aveva ammesso le proprie responsabilità e non aveva collaborato allo svolgimento delle indagini, emergenze che ostavano al riconoscimento di un bilanciamento di maggior favore rispetto a quello già concesso (pag. 10 della sentenza impugnata).
1.5. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. In materia il Collegio ribadisce che, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 - 01; (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01) Nel caso in esame la Corte, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che le prove raccolte indicavano univocamente che lo SP avesse partecipato attivamente alla fase esecutiva del progetto criminoso contribuendo ad agire gli atti costrittivi costitutivi del violento atto predatorio contestato, condividendo pienamente le condotte del correo, il che ostava alla concessione
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c935df4415
Firmato Da: ND NE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662
del beneficio invocato (pag. 9 della sentenza impugnata)
2.Il ricorso di DO GR è inammissibile.
definizione
Le contestazioni si concentrano sulla del trattamento sanzionatorio e segnatamente sulla scelta di bilanciare le attenuanti generiche in equivalenza in relazione alle aggravanti "non privilegiate". In materia si richiama la giurisprudenza indicata al § 1.4. Nel caso in esame la Corte d'appello con motivazione che non si presta ad alcuna censura ha rilevato che non potesse essere concesso un trattamento di maggior favore in regione del disvalore intrinseco del più grave delitto caratterizzato da barbara ed inutile ferocia nei confronti della vittima anche tenuto conto del fatto o che gli autori della rapina si erano già impossessati dei beni trafugati ed avevano, ciononostante, infierito sulla stessa (pag. 5 della sentenza impugnata). Infine, la mancata valutazione del motivo d'appello che aveva contestato l'eccessività dell'aumento per la continuazione si giustifica in ragione della primigenia inammissibilità della doglianza che si profilava ab origine del tutto aspecifica. Sul punto il Collegio riafferma che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Sandra Recchione
Il Presidente
VA VE
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3646c935df4415 Firmato Da: ND NE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662