TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 96/23 RG
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Romano, Galeotti e Mosa.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Romano conclude come da foglio depositato telematicamente.
Gli avv.ti Galeotti e Mosa concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 96/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
CP_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 30.9.21, alle ore 11:45 circa, mentre stava attraversando sulle striscie pedonali il v.le XX settembre in agro di Carrara, veniva investita dalla Fiat Punto tg DE170AD Contr dell' e condotta dallo stesso, assicurata con la;
che a seguito dell'investimento CP_2 riportava delle gravi lesioni. L'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno
L non ha contestato la propria responsabilità, rimettendosi all'esito dell'istruttoria CP_2 sul quantum e lamentando la mala gestio da parte dell'assicurazione. Contr
Il convenuto ha quindi chiesto di essere manlevato da .
Quest'ultima, non contestato a propria volta l'an della domanda, ha contestato invece il quantum, nonché l'asserita mala gestio da parte sua, sostenendo che l'attrice non le aveva inviato la documentazione necessaria ex artt. 144, 145 e 145 l. ass.ni.
La convenuta ha quindi chiesto la declaratoria dell'improcedibilità della domanda in base alle citate norme e, nel merito, il rigetto delle domande.
Motivi della decisione
1. Sull'improcedibilità. Contr
A fronte dell'eccezione contenuta nella comparsa di risposta della , nella prima memoria l'attrice ha allegato di avere fornito alla stessa tutta la necessaria documentazione e tale allegazione
è stata bensì contestata dalla convenuta, ma solo con la terza memoria e dunque tardivamente.
L'eccezione va dunque respinta.
2. Il danno ed il risarcimento.
Premesso che, come riferito, sull'an della domanda non c'è contestazione, per quanto concerne il quantum il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea totale: 35 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 30 gg;
- invalidità permanente residua: 14 %.
Su tale base, la somma da liquidare, ex art. 138 d. lgs. 209/2005, come attuato dal dpr 12/2025, quantificando il danno morale nella misura del 30 % (l'esistenza di pesanti ripercussioni sulla vita dell'attrice emerge in modo evidente dalla relazione del ctu), è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 2.803,43;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 3.604,41;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 2.402,94;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 600,74;
- invalidità permanente residua: € 53.166,84; per un totale dunque di € 62.578,36, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu (tali sono senz'altro da reputare anche quelle per le visite e le relazioni mediche) nonché quelle per l'assistenza, la pulizia personale e l'aiuto ai pasti (non specificamente contestate), pari ad €
6.078,65.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (62.578,36 + 6.078,65 =) 68.657,01.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dalla data del sinistro fino al saldo e dovranno però essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€
62.578,36 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data del sinistro, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro conteggiati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta.
I convenuti dovranno dunque essere condannati in solido a versare all'attrice quanto precede. Contr
dovrà poi essere condannata a tenere indenne l' da tale soccombenza. CP_2
3. Le spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. I convenuti dovranno dunque, in Contr solido, rifonderle all'attrice e dovrà, oltre che tenere indenne l' da tale soccombenza, CP_2 rifondergli quelle sostenute in proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna i convenuti, in solido, a versare a all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di
€ 68.657,01, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
Contr condanna a tenere indenne l' da tale soccombenza;
CP_2 condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 759,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge Contr condanna a tenere indenne l' anche dalla soccombenza sulle spese, nonché a CP_2 rifondergli quelle sostenute in proprio, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Romano, Galeotti e Mosa.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Romano conclude come da foglio depositato telematicamente.
Gli avv.ti Galeotti e Mosa concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 96/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
CP_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 30.9.21, alle ore 11:45 circa, mentre stava attraversando sulle striscie pedonali il v.le XX settembre in agro di Carrara, veniva investita dalla Fiat Punto tg DE170AD Contr dell' e condotta dallo stesso, assicurata con la;
che a seguito dell'investimento CP_2 riportava delle gravi lesioni. L'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno
L non ha contestato la propria responsabilità, rimettendosi all'esito dell'istruttoria CP_2 sul quantum e lamentando la mala gestio da parte dell'assicurazione. Contr
Il convenuto ha quindi chiesto di essere manlevato da .
Quest'ultima, non contestato a propria volta l'an della domanda, ha contestato invece il quantum, nonché l'asserita mala gestio da parte sua, sostenendo che l'attrice non le aveva inviato la documentazione necessaria ex artt. 144, 145 e 145 l. ass.ni.
La convenuta ha quindi chiesto la declaratoria dell'improcedibilità della domanda in base alle citate norme e, nel merito, il rigetto delle domande.
Motivi della decisione
1. Sull'improcedibilità. Contr
A fronte dell'eccezione contenuta nella comparsa di risposta della , nella prima memoria l'attrice ha allegato di avere fornito alla stessa tutta la necessaria documentazione e tale allegazione
è stata bensì contestata dalla convenuta, ma solo con la terza memoria e dunque tardivamente.
L'eccezione va dunque respinta.
2. Il danno ed il risarcimento.
Premesso che, come riferito, sull'an della domanda non c'è contestazione, per quanto concerne il quantum il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea totale: 35 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 30 gg;
- invalidità permanente residua: 14 %.
Su tale base, la somma da liquidare, ex art. 138 d. lgs. 209/2005, come attuato dal dpr 12/2025, quantificando il danno morale nella misura del 30 % (l'esistenza di pesanti ripercussioni sulla vita dell'attrice emerge in modo evidente dalla relazione del ctu), è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 2.803,43;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 3.604,41;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 2.402,94;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 600,74;
- invalidità permanente residua: € 53.166,84; per un totale dunque di € 62.578,36, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu (tali sono senz'altro da reputare anche quelle per le visite e le relazioni mediche) nonché quelle per l'assistenza, la pulizia personale e l'aiuto ai pasti (non specificamente contestate), pari ad €
6.078,65.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (62.578,36 + 6.078,65 =) 68.657,01.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dalla data del sinistro fino al saldo e dovranno però essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€
62.578,36 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data del sinistro, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro conteggiati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta.
I convenuti dovranno dunque essere condannati in solido a versare all'attrice quanto precede. Contr
dovrà poi essere condannata a tenere indenne l' da tale soccombenza. CP_2
3. Le spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. I convenuti dovranno dunque, in Contr solido, rifonderle all'attrice e dovrà, oltre che tenere indenne l' da tale soccombenza, CP_2 rifondergli quelle sostenute in proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna i convenuti, in solido, a versare a all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di
€ 68.657,01, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
Contr condanna a tenere indenne l' da tale soccombenza;
CP_2 condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 759,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge Contr condanna a tenere indenne l' anche dalla soccombenza sulle spese, nonché a CP_2 rifondergli quelle sostenute in proprio, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari