CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25342 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/s ;te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25342 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/5/2022, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da NT LO per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 25 luglio 2017 (data nella quale il ricorrente era consegnato alla Polizia di Fiumicino in seguito all'accoglimento della richiesta della sua estradizione) al 21/12/2018, allorquando la Corte di Assise di appello di Roma, ribaltando la decisione di condanna all'ergastolo resa dai giudici della Corte di Assise di NE ne disponeva la scarcerazione. Il ricorrente veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravi reati contro la persona ed il patrimonio in concorso con altri originari coindagati. Erano contestati al richiedente il duplice omicidio di IN SE e Di ME CO e taluni reati a corollario di tali fatti di sangue (detenzione e porto di armi, ricettazione di un motoveicolo adoperato per la commissione dell'omicidio di IN SE). Da tali reati il ricorrente era assolto con sentenza della Corte di Assise di Roma irrevocabile il 2/3/2019 (Omicidio di IN SE) e della Corte di Assise di appello di Roma irrevocabile il 20/2/2020 (omicidio Di ME CO). La Corte di appello, nella ordinanza impugnata, ha rilevato la tardività della domanda con riferimento alla detenzione patita dal richiedente nell'ambito del procedimento riguardante l'omicidio di IN SE;
ha comunque individuato comportamenti colposi ostativi al riconoscimento dell'invocato indennizzo valevoli per entrambi i fatti omicidiari contestati nel titolo cautelare elevato a carico del richiedente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 315, comma 1, cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale. L'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma merita di essere censurata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione rispetto al reato di cui al capo 11) della originaria ordinanza di custodia cautelare (omicidio IN SE). Assume il giudice della riparazione che, essendo la sentenza assolutoria dell'omicidio IN, emessa dalla Corte di Assise di Roma, divenuta irrevocabile 2 il 2 marzo 2019, la richiesta di riparazione, depositata in data 11/2/2022, è tardiva. Sebbene il NT sia stato sottoposto a distinti procedimenti penali innanzi alla Corte di Assise di Roma e innanzi alla Corte di Assise di NE, entrambi i titoli cautelari derivavano dalla medesima ordinanza genetica;
la separazione era avvenuta soltanto a seguito della emissione del decreto che dispone il giudizio. Essendo unico il titolo cautelare, la difesa osserva che non avrebbe potuto proporre la domanda di riparazione prima del passaggio in giudicato della sentenza riguardante l'omicidio di Di ME CO, divenuta irrevocabile il 20/2/2020. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. A prescindere dal primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata meriterebbe ampia censura anche in relazione alla carcerazione subita dal NT per l'omicidio Di ME. Le motivazioni espresse al riguardo dal giudice della riparazione sarebbero del tutto illogiche e non rispettose dei principi stabiliti in sede di legittimità in materia. La Corte di appello ha riportato ampi stralci della ordinanza di custodia cautelare, criticando nel merito le decisioni assolutorie emesse dalla Corte di Assise di Roma e dalla Corte di Assise di NE per l'omicidio IN e per quello di CO Di ME. Così argomentando la Corte di appello ha dato vita ad un provvedimento simile ad una nuova sentenza di merito, non in grado di soddisfare i requisiti di valutazione richiesti al giudice della riparazione. Nell'accennare all'unico elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaborante SI AR con riferimento all'omicidio Di ME, ha trascurato di considerare che il NT si trovava all'estero nel periodo di noleggio della Golf blu, come attestato dai tabulati acquisiti dagli stessi operanti. I richiami allo stile di vita ed ai precedenti annoverati dal richiedente sono inconferenti rispetto al tema che avrebbe dovuto impegnare la Corte di appello nel presente ambito. Del tutto illogico è il riferimento alla possibilità che il ricorrente, ove fosse stato soggetto incensurato, non avrebbe patito la misura maggiormente afflittiva della custodia in carcere, pur essendo accusato di un duplice omicidio aggravato dal metodo mafioso e dalla premeditazione. Anche a ritenere che il perdurante stile di vita pericoloso ed antigiuridico serbato dal NT possa influire sulla decisione da adottarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare come i precedenti annoverati dal richiedente risalissero al 1994. Del pari illogica è la motivazione del provvedimento nella parte in cui valorizza la presunta latitanza del NT. 3 el) Il ricorrente si era trasferito in Kenya un anno e due mesi prima della esecuzione della misura custodiale, utilizzando il proprio passaporto e adoperando voli di linea assolutamente tracciabili. Il fatto di avere appreso della esistenza dell'ordinanza successivamente al suo trasferimento in Kenya e di non essersi spontaneamente costituito non è un comportamento qualificabile in termini di colpa grave. La giurisprudenza della Corte di legittimità è ferma nell'escludere che la decisione di sottrarsi alla cattura possa costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza di diniego. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. 2. In relazione al primo motivo di doglianza, che censura la dichiarata inammissibilità dell'istanza con riferimento al reato di cui al capo 11) della originaria contestazione, afferente all'omicidio di IN SE, la Corte distrettuale ha osservato che, sebbene fosse unico il titolo cautelare da cui era stato raggiunto il richiedente, il procedimento penale riguardante i diversi fatti omicidiari fu separato all'atto della emissione del decreto di rinvio a giudizio. Il NT fu quindi interessato da due diverse sentenze - l'una riguardante l'omicidio di IN SE, l'altra riguardante l'omicidio di Di ME CO - che passarono in giudicato in date diverse. L'omicidio IN è stato oggetto di procedimento deciso dalla Corte di Assise di Roma il 6 dicembre 2017 con sentenza assolutoria impugnata dal Pubblico ministero e confermata dalla Corte di Assise di appello di Roma il 17 ottobre 2018, non oggetto di ricorso per Cassazione, divenuta irrevocabile in data 2 marzo 2019. La richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione è stata depositata in data 11 febbraio 2022, oltre il termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. Tale termine, il quale scadeva nella specie in data 2 marzo 2021, rappresenta una causa di decadenza dall'esercizio di un diritto sostanziale (di natura civile, sebbene sia previsto che la procedura si svolga innanzi al giudice penale), per il quale non è previsto alcun fattore sospensivo o interruttivo. La doglianza, pertanto, è infondata. Anche volendo accedere alla diversa prospettazione difensiva, in base alla quale era necessario attendere l'irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di NE (divenuta definitiva in data 20/2/2020 in seguito alla 4 declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione), il rilievo difensivo non ha carattere dirimente, poiché il giudice della riparazione, affrontando nel merito l'intera vicenda, ha provveduto ad individuare comportamenti gravemente colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, valevoli per entrambi i fatti omicidiari oggetto dei diversi procedimenti. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, la. giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento del dolo o della colpa grave quali cause ostative del riconoscimento del diritto all'equa riparaiione per ingiusta detenzione, ha sottolineato l'esigenza di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice della cognizione da quella propria del giudice della riparazione. E' noto come il giudice della riparazione, pur essendo chiamato ad esprimersi sul medesimo materiale probatorio esaminato nell'ambito del giudizio di cognizione, debba seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, non dovendo stabilire se le condotte dell'imputato costituiscano o meno reato, ma se le stesse si siano poste come fattore condizionante la privazione della libertà personale del richiedente, svolgendo una efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. In tal senso il giudice della riparazione, in ragione della natura eminentemente solidaristica dell'istituto, deve effettuare l'accertamento che gli compete soffermandosi sui comportamenti del richiedente alla luce del generale dovere di autoresponsabilità incombente su tutti i consociati, stabilendo, sulla base di una valutazione da effettuarsi ex ante e secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, se il richiedente abbia dato luogo ad un agire apparentemente illecito, ingenerando un falso convincimento nell'Autorità procedente e suscitando la necessità di un intervento a tutela della collettività (Sez. U n. 32383/10 D'ambrosio, Sez. U n.43/96, Sarnataro). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv.266808). Pertanto, il giudice della riparazione può esaminare tutti gli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi disponibili, onde verificare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, sostenendo il proprio convincimento con una motivazione, 5 che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Il comportamento gravemente colposo del richiedente può essere desunto anche da prove dichiarative acquisite, purché il giudice della riparazione, per ritenere provata la condotta colposa, verifichi se la prova testimoniale abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di merito o, comunque, motivi in ordine alla accertata attribuibilità del comportamento al richiedente o, ancora, verifichi che il riferito testimoniale non sia stato escluso dal giudice dell'assoluzione che l'abbia ritenuto inidoneo a fondare la condanna [cfr. Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Sewaneh, Rv. 282570 - 01:"Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione in quanto fondata su comportamenti dell'istante riportati da testimoni, senza alcun riferimento alla valutazione che di quelle prove dichiarative era stata data nella sentenza di merito)"]. 4. Venendo al merito della regiudicanda, la Corte di appello, confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento delle pronunce assolutorie, ha evidenziato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SI AR siano state ritenute intrinsecamente attendibili e che le ragioni delle assoluzioni del richiedente siano state individuate nella inadeguatezza degli elementi di riscontro raccolti in relazione alla partecipazione del NT ai singoli episodi onnicidiari. In proposito, la Corte di appello ha evidenziato come tutte le sentenze di merito abbiano ripetutamente affermato che la ricostruzione dei numerosi delitti confessati dal collaboratore fosse sorretta da una narrazione coerente e ricca di puntuali elementi atti ad avvalorare la generale attendibilità delle sue dichiarazioni (cfr. pag. 26 della ordinanza). Non sono mancati riscontri suscettibili di attingere direttamente il richiedente, idonei a dimostrare nel presente ambito i rapporti di conoscenza e frequentazione tra l'SI ed il NT (in altro procedimento penale si era appurato che NT LO, nell'anno 2010, avesse effettivamente in uso, come riferito dall'SI, un motociclo modello enduro targato DR08138; il collaborante ha individuato esattamente l'abitazione del NT). 6 Le dichiarazioni dell'SI, riconosciuto sicario professionale nelle pronunce di merito, sebbene inidonee a dimostrare la partecipazione del NT ai fatti omicidiari, rendevano conto delle sue frequentazioni con soggetti gravitanti in contesti malavitosi allarmanti, primo fra tutti l'SI stesso, dediti alla commissione di gravi reati contro la persona ed il patrimonio. La circostanza, si legge in motivazione, era confortata dal fatto che il NT era stato destinatario di un decreto di Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nella capitale. Inoltre, il NT annoverava condanne per detenzione illegale di armi da fuoco e carichi pendenti che riguardavano la ricettazione di un'arma clandestina, fatto risalente all'anno 2008, per il quale il ricorrente aveva riportato condanna in primo grado. Tale quadro, afferma l'ordinanza con argomentare logico, evidenziava una elevata pericolosità del soggetto, combaciante per molti aspetti con il contenuto delle accuse mosse nei suoi confronti dall'SI, il quale, nel corso delle dichiarazioni rese, aveva particolarmente evidenziato la competenza del NT in materia di armi e la sua capacità di reperire le stesse sul mercato clandestino. L'apparente coinvolgimento del richiedente nei fatti di sangue per il quale era stato emesso il titolo cautelare era corroborato, agli occhi dell'autorità inquirente, dalla circostanza che il richiedente, nel periodo in cui era stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare, fosse espatriato in Kenya, usando accorgimenti tali da rendere estremamente difficoltoso il suo rintraccio nel suddetto paese. Nel corso delle indagini era emerso come durante la latitanza egli avesse utilizzato circa dieci utenze diverse, che avesse cambiato spesso alloggio e che si fosse avvalso della collaborazione di tale IA AN per reperire somme di danaro da diversi soggetti che provvedevano al suo sostentamento. Sebbene la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso di escludere che la sola latitanza possa configurare ex se una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Ascone, Rv. 261404), si tratta di elemento utilizzabile, unitamente alle altre circostanze rappresentate in motivazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice della riparazione. Le circostanze rappresentate in motivazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non si prestano ad essere censurate sul piano logico. Le critiche difensive non risultano idonee a rivelare aspetti di criticità nel complessivo discorso giustificativo posto a fondamento della decisione. 5. Deve pertanto concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 29 marzo 2023
lette/s ;te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25342 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/5/2022, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da NT LO per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 25 luglio 2017 (data nella quale il ricorrente era consegnato alla Polizia di Fiumicino in seguito all'accoglimento della richiesta della sua estradizione) al 21/12/2018, allorquando la Corte di Assise di appello di Roma, ribaltando la decisione di condanna all'ergastolo resa dai giudici della Corte di Assise di NE ne disponeva la scarcerazione. Il ricorrente veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravi reati contro la persona ed il patrimonio in concorso con altri originari coindagati. Erano contestati al richiedente il duplice omicidio di IN SE e Di ME CO e taluni reati a corollario di tali fatti di sangue (detenzione e porto di armi, ricettazione di un motoveicolo adoperato per la commissione dell'omicidio di IN SE). Da tali reati il ricorrente era assolto con sentenza della Corte di Assise di Roma irrevocabile il 2/3/2019 (Omicidio di IN SE) e della Corte di Assise di appello di Roma irrevocabile il 20/2/2020 (omicidio Di ME CO). La Corte di appello, nella ordinanza impugnata, ha rilevato la tardività della domanda con riferimento alla detenzione patita dal richiedente nell'ambito del procedimento riguardante l'omicidio di IN SE;
ha comunque individuato comportamenti colposi ostativi al riconoscimento dell'invocato indennizzo valevoli per entrambi i fatti omicidiari contestati nel titolo cautelare elevato a carico del richiedente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 315, comma 1, cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale. L'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma merita di essere censurata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione rispetto al reato di cui al capo 11) della originaria ordinanza di custodia cautelare (omicidio IN SE). Assume il giudice della riparazione che, essendo la sentenza assolutoria dell'omicidio IN, emessa dalla Corte di Assise di Roma, divenuta irrevocabile 2 il 2 marzo 2019, la richiesta di riparazione, depositata in data 11/2/2022, è tardiva. Sebbene il NT sia stato sottoposto a distinti procedimenti penali innanzi alla Corte di Assise di Roma e innanzi alla Corte di Assise di NE, entrambi i titoli cautelari derivavano dalla medesima ordinanza genetica;
la separazione era avvenuta soltanto a seguito della emissione del decreto che dispone il giudizio. Essendo unico il titolo cautelare, la difesa osserva che non avrebbe potuto proporre la domanda di riparazione prima del passaggio in giudicato della sentenza riguardante l'omicidio di Di ME CO, divenuta irrevocabile il 20/2/2020. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. A prescindere dal primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata meriterebbe ampia censura anche in relazione alla carcerazione subita dal NT per l'omicidio Di ME. Le motivazioni espresse al riguardo dal giudice della riparazione sarebbero del tutto illogiche e non rispettose dei principi stabiliti in sede di legittimità in materia. La Corte di appello ha riportato ampi stralci della ordinanza di custodia cautelare, criticando nel merito le decisioni assolutorie emesse dalla Corte di Assise di Roma e dalla Corte di Assise di NE per l'omicidio IN e per quello di CO Di ME. Così argomentando la Corte di appello ha dato vita ad un provvedimento simile ad una nuova sentenza di merito, non in grado di soddisfare i requisiti di valutazione richiesti al giudice della riparazione. Nell'accennare all'unico elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaborante SI AR con riferimento all'omicidio Di ME, ha trascurato di considerare che il NT si trovava all'estero nel periodo di noleggio della Golf blu, come attestato dai tabulati acquisiti dagli stessi operanti. I richiami allo stile di vita ed ai precedenti annoverati dal richiedente sono inconferenti rispetto al tema che avrebbe dovuto impegnare la Corte di appello nel presente ambito. Del tutto illogico è il riferimento alla possibilità che il ricorrente, ove fosse stato soggetto incensurato, non avrebbe patito la misura maggiormente afflittiva della custodia in carcere, pur essendo accusato di un duplice omicidio aggravato dal metodo mafioso e dalla premeditazione. Anche a ritenere che il perdurante stile di vita pericoloso ed antigiuridico serbato dal NT possa influire sulla decisione da adottarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare come i precedenti annoverati dal richiedente risalissero al 1994. Del pari illogica è la motivazione del provvedimento nella parte in cui valorizza la presunta latitanza del NT. 3 el) Il ricorrente si era trasferito in Kenya un anno e due mesi prima della esecuzione della misura custodiale, utilizzando il proprio passaporto e adoperando voli di linea assolutamente tracciabili. Il fatto di avere appreso della esistenza dell'ordinanza successivamente al suo trasferimento in Kenya e di non essersi spontaneamente costituito non è un comportamento qualificabile in termini di colpa grave. La giurisprudenza della Corte di legittimità è ferma nell'escludere che la decisione di sottrarsi alla cattura possa costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza di diniego. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. 2. In relazione al primo motivo di doglianza, che censura la dichiarata inammissibilità dell'istanza con riferimento al reato di cui al capo 11) della originaria contestazione, afferente all'omicidio di IN SE, la Corte distrettuale ha osservato che, sebbene fosse unico il titolo cautelare da cui era stato raggiunto il richiedente, il procedimento penale riguardante i diversi fatti omicidiari fu separato all'atto della emissione del decreto di rinvio a giudizio. Il NT fu quindi interessato da due diverse sentenze - l'una riguardante l'omicidio di IN SE, l'altra riguardante l'omicidio di Di ME CO - che passarono in giudicato in date diverse. L'omicidio IN è stato oggetto di procedimento deciso dalla Corte di Assise di Roma il 6 dicembre 2017 con sentenza assolutoria impugnata dal Pubblico ministero e confermata dalla Corte di Assise di appello di Roma il 17 ottobre 2018, non oggetto di ricorso per Cassazione, divenuta irrevocabile in data 2 marzo 2019. La richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione è stata depositata in data 11 febbraio 2022, oltre il termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. Tale termine, il quale scadeva nella specie in data 2 marzo 2021, rappresenta una causa di decadenza dall'esercizio di un diritto sostanziale (di natura civile, sebbene sia previsto che la procedura si svolga innanzi al giudice penale), per il quale non è previsto alcun fattore sospensivo o interruttivo. La doglianza, pertanto, è infondata. Anche volendo accedere alla diversa prospettazione difensiva, in base alla quale era necessario attendere l'irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di NE (divenuta definitiva in data 20/2/2020 in seguito alla 4 declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione), il rilievo difensivo non ha carattere dirimente, poiché il giudice della riparazione, affrontando nel merito l'intera vicenda, ha provveduto ad individuare comportamenti gravemente colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, valevoli per entrambi i fatti omicidiari oggetto dei diversi procedimenti. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, la. giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento del dolo o della colpa grave quali cause ostative del riconoscimento del diritto all'equa riparaiione per ingiusta detenzione, ha sottolineato l'esigenza di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice della cognizione da quella propria del giudice della riparazione. E' noto come il giudice della riparazione, pur essendo chiamato ad esprimersi sul medesimo materiale probatorio esaminato nell'ambito del giudizio di cognizione, debba seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, non dovendo stabilire se le condotte dell'imputato costituiscano o meno reato, ma se le stesse si siano poste come fattore condizionante la privazione della libertà personale del richiedente, svolgendo una efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. In tal senso il giudice della riparazione, in ragione della natura eminentemente solidaristica dell'istituto, deve effettuare l'accertamento che gli compete soffermandosi sui comportamenti del richiedente alla luce del generale dovere di autoresponsabilità incombente su tutti i consociati, stabilendo, sulla base di una valutazione da effettuarsi ex ante e secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, se il richiedente abbia dato luogo ad un agire apparentemente illecito, ingenerando un falso convincimento nell'Autorità procedente e suscitando la necessità di un intervento a tutela della collettività (Sez. U n. 32383/10 D'ambrosio, Sez. U n.43/96, Sarnataro). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv.266808). Pertanto, il giudice della riparazione può esaminare tutti gli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi disponibili, onde verificare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, sostenendo il proprio convincimento con una motivazione, 5 che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Il comportamento gravemente colposo del richiedente può essere desunto anche da prove dichiarative acquisite, purché il giudice della riparazione, per ritenere provata la condotta colposa, verifichi se la prova testimoniale abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di merito o, comunque, motivi in ordine alla accertata attribuibilità del comportamento al richiedente o, ancora, verifichi che il riferito testimoniale non sia stato escluso dal giudice dell'assoluzione che l'abbia ritenuto inidoneo a fondare la condanna [cfr. Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Sewaneh, Rv. 282570 - 01:"Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione in quanto fondata su comportamenti dell'istante riportati da testimoni, senza alcun riferimento alla valutazione che di quelle prove dichiarative era stata data nella sentenza di merito)"]. 4. Venendo al merito della regiudicanda, la Corte di appello, confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento delle pronunce assolutorie, ha evidenziato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SI AR siano state ritenute intrinsecamente attendibili e che le ragioni delle assoluzioni del richiedente siano state individuate nella inadeguatezza degli elementi di riscontro raccolti in relazione alla partecipazione del NT ai singoli episodi onnicidiari. In proposito, la Corte di appello ha evidenziato come tutte le sentenze di merito abbiano ripetutamente affermato che la ricostruzione dei numerosi delitti confessati dal collaboratore fosse sorretta da una narrazione coerente e ricca di puntuali elementi atti ad avvalorare la generale attendibilità delle sue dichiarazioni (cfr. pag. 26 della ordinanza). Non sono mancati riscontri suscettibili di attingere direttamente il richiedente, idonei a dimostrare nel presente ambito i rapporti di conoscenza e frequentazione tra l'SI ed il NT (in altro procedimento penale si era appurato che NT LO, nell'anno 2010, avesse effettivamente in uso, come riferito dall'SI, un motociclo modello enduro targato DR08138; il collaborante ha individuato esattamente l'abitazione del NT). 6 Le dichiarazioni dell'SI, riconosciuto sicario professionale nelle pronunce di merito, sebbene inidonee a dimostrare la partecipazione del NT ai fatti omicidiari, rendevano conto delle sue frequentazioni con soggetti gravitanti in contesti malavitosi allarmanti, primo fra tutti l'SI stesso, dediti alla commissione di gravi reati contro la persona ed il patrimonio. La circostanza, si legge in motivazione, era confortata dal fatto che il NT era stato destinatario di un decreto di Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nella capitale. Inoltre, il NT annoverava condanne per detenzione illegale di armi da fuoco e carichi pendenti che riguardavano la ricettazione di un'arma clandestina, fatto risalente all'anno 2008, per il quale il ricorrente aveva riportato condanna in primo grado. Tale quadro, afferma l'ordinanza con argomentare logico, evidenziava una elevata pericolosità del soggetto, combaciante per molti aspetti con il contenuto delle accuse mosse nei suoi confronti dall'SI, il quale, nel corso delle dichiarazioni rese, aveva particolarmente evidenziato la competenza del NT in materia di armi e la sua capacità di reperire le stesse sul mercato clandestino. L'apparente coinvolgimento del richiedente nei fatti di sangue per il quale era stato emesso il titolo cautelare era corroborato, agli occhi dell'autorità inquirente, dalla circostanza che il richiedente, nel periodo in cui era stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare, fosse espatriato in Kenya, usando accorgimenti tali da rendere estremamente difficoltoso il suo rintraccio nel suddetto paese. Nel corso delle indagini era emerso come durante la latitanza egli avesse utilizzato circa dieci utenze diverse, che avesse cambiato spesso alloggio e che si fosse avvalso della collaborazione di tale IA AN per reperire somme di danaro da diversi soggetti che provvedevano al suo sostentamento. Sebbene la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso di escludere che la sola latitanza possa configurare ex se una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Ascone, Rv. 261404), si tratta di elemento utilizzabile, unitamente alle altre circostanze rappresentate in motivazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice della riparazione. Le circostanze rappresentate in motivazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non si prestano ad essere censurate sul piano logico. Le critiche difensive non risultano idonee a rivelare aspetti di criticità nel complessivo discorso giustificativo posto a fondamento della decisione. 5. Deve pertanto concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 29 marzo 2023