Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
Agli effetti della legge penale non può considerarsi commesso, neanche in parte, nel territorio dello Stato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari previsto dall'art. 12, comma primo e terzo, del D. Lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 11 della Legge n. 189 del 2002, allorché, essendosi la condotta concretata nel trasporto clandestino degli stranieri a mezzo di un autocarro traghettato su nave non battente bandiera italiana, la scoperta del "carico umano" sia avvenuta in acque internazionali, in quanto in tale eventualità le persone trasportate, dal momento della scoperta, cessano di trovarsi nella disponibilità di fatto del trasportatore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'occultamento degli stranieri operato dal trasportatore sotto copertura di un apparente carico di merce era stato commesso per intero all'estero e che il risultato finale voluto, e cioè quello dell'introduzione dei clandestini in territorio italiano, non era ricollegabile allo stratagemma a tal fine escogitato dall'autore del fatto, bensì all'autonoma decisione del comandante della nave di adottare, in relazione al luogo e al momento dell'accertamento, le misure impostegli dal dovere di condurla a destinazione per apprestare efficace soccorso a persone che, per le disumane condizioni di trasporto, versavano in concreto pericolo di danni all'integrità fisica).
Commentari • 2
- 1. Sussiste la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamentoAndrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Con la sentenza in oggetto, la Corte di cassazione, in sede cautelare, affronta un problema di sempre più frequente attualità, concernente le ipotesi di soccorso di migranti irregolari in acque internazionali. In particolare la Corte si è trovata a decidere circa la sussistenza della giurisdizione italiana in riferimento a condotte di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare destinate ab initio ad esaurirsi oltre il limite delle acque territoriali nazionali. Nel caso di specie, risultava accertato che l'imputato H.H. fosse membro dell'equipaggio di una motonave con la quale un'associazione criminale operante in Libia aveva organizzato un trasporto di stranieri irregolari in direzione …
Leggi di più… - 2. Corte di Cassazione, sezione I Penale, sentenza 28 febbraio - 27 marzo 2014, n. 14510https://www.asgi.it/ · 26 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2003, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 28/10/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 968
3. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012356/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
ST IC N. IL 06/11/1951;
avverso SENTENZA del 09/01/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso);
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17-9-2002, pronunciata in giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Ancona condannava ST IL a due anni di reclusione ed euro 10.000 di multa, siccome responsabile "del reato previsto dall'art. 12, co. 1 e 3, D. L.vo 25-7-1998 n. 286, per avere compiuto attività dirette a favorire l'ingresso clandestino di cittadini extracomunitari in territorio italiano, ossia... per avere ricoverato, trasportato ed occultato 84 persone di nazionalità curda all'interno di un autocarro imbarcato su nave diretta al porto di Ancona, ed ivi poi sbarcata, celando le predette persone all'interno del vano di carico dell'autotreno, da lui personalmente gestito e condotto... sotto la copertura di un apparente carico di arance (previa realizzazione di una botola sul pianale del cassone) e facendosi pagare da ciascuno dei predetti clandestini la somma di euro 500".
Su gravame dell'imputato la Corte d'Appello di Ancona, riformando la prima decisione, dichiarava "non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere iniziata trattandosi di reato commesso da cittadino straniero in territorio estero". Osservava che "la scoperta del 'carico umano' clandestinamente trasportato sull'autocarro dell'imputato avvenne in corso di navigazione ed in mare aperto, all'incirca alle ore 7 del mattino, molto prima che la nave raggiungesse il limite delle acque territoriali italiane (lo sbarco era previsto alle ore 16), quando la nave si trovava in acque internazionali, e quindi, trattandosi di nave battente bandiera greca, in ambito soggetto (secondo i comuni principi) alla sovranità di quel Paese... Da quel momento lo stesso 'carico umano' cessa di essere sotto il controllo e la signoria di fatto dell'imputato, e viene anzi per così dire 'preso in consegna' dal comandante della nave (che poi provvederà, dopo lo sbarco, a trasferirlo sotto il controllo dell'autorità italiana): dal predetto momento della 'scopertà, dunque, viene a cessare ogni relazione effettuale fra la condotta dell'imputato e le vicende relative alla presenza ed al trasporto dei clandestini sulla nave e il loro successivo ingresso in territorio italiano"; quest'ultimo evento, d'altra parte, è irrilevante ai fini della consumazione del delitto, che, consistendo in una condotta "diretta a favorire" l'ingresso illegale dello straniero nello Stato, (reato di attentato, o a consumazione anticipata) si esaurisce in modo definitivo con l'attività di favoreggiamento, indipendentemente dal suo esito. Ricorre per Cassazione il P.G. del distretto, denunciando erronea applicazione dell'art. 6 C.P.. La norma, disponendo che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta "che lo costituisce" sia in esso avvenuta, anche in parte, ovvero ivi si sia verificato l'evento "che è la conseguenza dell'azione od omissione", dovrebbe interpretarsi nel senso che, quando la norma penale volta a prevenire determinati eventi dannosi o pericolosi estenda l'incriminazione al semplice attentato, il verificarsi nel territorio dello Stato dell'evento oggetto dell'anticipata tutela implichi la punibilità del fatto secondo la legge nazionale;
nel caso di specie, oltretutto, l'imbarco dell'autotreno e la partenza del traghetto implicavano come necessaria conseguenza, ormai non più controllabile dall'agente, l'arrivo dei clandestini nel porto italiano di destinazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Infatti, la rilevanza dell'evento, agli effetti della legge penale e quindi anche dell'art. 6 del codice, presuppone che la consumazione del reato dipenda da quel dato accadimento, naturalisticamente inteso;
quando è incriminata - per la sua attitudine ad esporre a pericolo l'interesse protetto - una condotta rivolta a realizzare un determinato risultato, l'illecito è con ciò perfetto, sicché l'eventuale conseguimento dello scopo diviene indifferente, essendo la tutela anticipata al momento dell'azione. Ne segue che non può considerarsi realizzato nel territorio dello Stato un comportamento come tale incriminato, anche se nel detto territorio se ne verifichino le conseguenze. Nel caso di specie, oltretutto, il risultato voluto (introduzione dei clandestini) non è neppure causalmente collegabile alla condotta criminosa in sè conclusa: infatti, lo sbarco dei clandestini non è dipeso dallo stratagemma a tal fine apprestato dall'autore del fatto, ma dall'autonoma decisione del comandante che, scoperto l'inganno, prese - in relazione al luogo ed al momento dell'accertamento - le misure impostegli dal dovere di condurre la nave a destinazione e di apprestare efficace soccorso a persone che, per le disumane condizioni di trasporto, versavano in concreto pericolo di danni all'integrità fisica.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004