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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25958 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO AV nato a [...] il [...] NO ON nato a [...] il [...] IG NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da IG NO, l'annullamento relativamente alle statuizioni civili e il rigetto nel resto dei ricorsi di NO AV e NO ON. udito il difensore E' presente l'avvocato COLAGIACOMO MARILENA del foro di FROSINONE in difesa di IG NO e IG NO che si riporta ai motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 25958 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/02/2023 chiedendone l'accoglimento. In qualità di difensore della parte civile deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che affermava, all'esito di giudizio abbreviato, la penale responsabilità di DA NE e NE NE in ordine ai delitti di tentato omicidio nei confronti di OS OC, di lesioni personali nei confronti di DA OT, di porto ingiustificato in luogo pubblico di due coltelli e di rissa aggravata, unitamente a DA OT e OC, giudicato quest'ultimo separatamente, nonché la penale responsabilità di OT per rissa aggravata, e pertanto condannava, tenuto conto della diminuente per il rito, OT alla pena di mesi otto di reclusione, e, ritenuta l'attenuante della provocazione prevalente sulle recidive, applicato l'aumento di pena per la continuazione, concesse a NE NE le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della riduzione di pena per l'abbreviato, quest'ultimo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e DA NE alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, alla provvisionale di euro 20.000 e alle spese, processuali e di parte civile. La sentenza di appello ha condannato, altresì, alle spese processuali e di parte civile, liquidate in complessivi euro 1500, oltre accessori come per legge. 1.1 Questi i fatti come ricostruiti dai Giudici del merito (in particolare dalla sentenza di primo grado). La sera del 31 maggio 2020 DA NE, DA OT ed un amico erano a cena assieme, raggiunti da SÉ OC. A fine serata scoppiava un litigio, perché OT accusava NE di avergli sottratto 20 euro e OC colpiva più volte al volto NE. Questi, accecato dalla rabbia e dall'offesa ricevuta, tornava a casa, svegliava i fratelli AR e NE e insieme a quest'ultimo uscivano di casa, per raggiungere OT e OC, armati di coltelli, di cui due venivano rinvenuti sui luoghi dell'evento insieme a un'asta tubolare in ferro, utilizzata verosimilmente per colpire OC. Ne seguiva una colluttazione, nel corso della quale quest'ultimo, oltre a riportare come OT ferite da taglio, veniva colpito almeno due volte sul lato sinistro del volto e nella parte alta del capo, cadeva a terra e veniva ,ec\ ulteriormente colpito, tanto da riportare una permanente compromissione dell'organo della vista;
anche NE veniva ferito. 1.2. La Corte sottolinea come in punto di qualificazione giuridica non possa che convenirsi col primo Giudice circa la sussistenza del contestato tentato omicidio, sorretto però da dolo intenzionale (mentre il G.u.p. lo aveva ritenuto nella forma di dolo alternativo), l'esclusione della scriminante della legittima difesa per gli NE e della responsabilità di NE NE ai sensi dell'art. 116 cod. pen., nonché la configurabilità in capo a tutti del reato di rissa, non scriminato da legittima difesa per OT. 1.3. Passando al trattamento sanzionatorio, detta Corte ritiene, invece, equo, anzi connotato da "inusitata benevolenza", il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo Giudice. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, DA e NE NE. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 56, 575, 577, comma secondo, cod. pen., 192, 533, comma 1, e 546 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Ci si duole che la sentenza di appello si sia appiattita sulle considerazioni del primo Giudice, alle quali si è riportata de relato. La difesa rileva che la Corte territoriale, nell'individuare l'elemento soggettivo del tentato omicidio nell'accanimento degli imputati nei confronti della vittima, anche se rovinata a terra, ha trascurato le dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli stessi e la documentazione fotografica prodotta comprovanti il fatto che la persona caduta a terra e colpita alla testa era da individuarsi in DA NE, anziché nella persona offesa. Osserva che se la Corte territoriale si fosse soffermata sulle dichiarazioni rese dagli imputati avrebbe configurato nel caso in esame il dolo eventuale, incompatibile con il tentativo, ovvero la colpa cosciente. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione degli artt. 56, 575, 577, comma secondo, 582, 585 cod. pen. e 546 lett.e) cod. proc. pen. Rileva la difesa che la motivazione è illogica e carente in punto di mancata riqualificazione del tentato omicidio in lesioni aggravate, non confrontandosi con la tesi del dolo alternativo prospettata dal primo Giudice, anzi ponendosi in contrasto con la stessa. Si insiste sul travisamento concernente il rilevato accanimento ed anche la reticenza degli imputati a fronte di ampie dichiarazioni confessorie degli stessi. 2 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il difensore rileva violazione degli artt. 116 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Ci si duole che non sia stata riconosciuta nei confronti di NE NE la responsabilità a titolo di concorso anomalo. E ciò con una motivazione carente, nella quale non vengono indicati gli elementi da cui evincere che il ricorrente si fosse comunque rappresentato la possibilità del degenerare della condotta di suo fratello. 2.4. Col quarto motivo di ricorso si eccepiscono violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 546 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Rileva la difesa che la Corte territoriale ritenendo "benevola" la concessione delle circostanze attenuanti generiche, da parte del primo Giudice, in favore di NE NE, ha completamente omesso di valutare la posizione di DA NE, compiendo, altresì, un travisamento in ordine alla ritenuta reticenza dei prevenuti. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 546, lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la Corte adita abbia omesso di indicare i criteri seguiti per comminare gli aumenti di pena. 2.6. Col sesto motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 538 e ss. e 546 lett. e) cod. proc. pen. Il difensore si duole che la Corte di appello non abbia specificato i criteri seguiti per la liquidazione delle spese di parte civile, limitandosi ad indicarne l'importo complessivo;
e che allo stesso modo abbia fatto con riguardo alla liquidazione della provvisionale, non preceduta da previa verifica dei danni cagionati. La difesa insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Propone, altresì, ricorso DA OT, tramite il proprio difensore. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione risultante dagli atti probatori acquisiti nel processo e indicati nel testo delle due sentenze di merito. Rileva il difensore che la sentenza di primo grado, interpretando i messaggi e le telefonate tra gli imputati nel lasso di tempo immediatamente prima dei fatti, ritiene che gli stessi non comprovino che sia stato concordato un appuntamento con le persone offese dimostrando al più una prosecuzione dei litigi via telefono durante la ricerca delle persone offese. Osserva la difesa che, mentre per il primo Giudice viene esclusa la legittima difesa di OT nella rissa, per avere 3 lo stesso posto in essere una difesa "attiva" dimostrata dalle lesioni di DA NE, invece per la Corte di appello la scriminante è esclusa per una premeditata volontà di ricercare lo scontro con la controparte sulla base della rilettura della messaggistica. I Giudici di appello, secondo la difesa, di fatto sovvertono la ricostruzione di primo grado della condotta e dell'elemento soggettivo•addebitato a OT e OC, escludendo la scriminante su basi di diritto totalmente differenti. Dando vita ad una motivazione illogica che non fa comprendere come sulle risultanze di semplici tabulati si possa ritenere l'accettazione dello scontro da parte delle persone offese. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione nella parte in cui si ritiene sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di rissa nei riguardi dell'imputato. Lamenta la difesa che entrambe le sentenze sono carenti con riguardo alla motivazione su detti elementi. Rileva che tutti i testimoni ascoltati parlano esclusivamente di un forte pestaggio consumato ai danni di un ragazzo riverso a terra e non riferiscono di reciproci colpi scambiati tra più persone;
e che la ferita di NE è frutto di un solo colpo che lo stesso potrebbe avere ricevuto da altri. 3.3. Col terzo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 52 cod. pen. Osserva il difensore che entrambi i Giudici di merito riconoscono che OT e OC si sono trovati contro un numero soverchiante di persone (quattro contro due), e che quest'ultimo è stato buttato a terra dove gli aggressori hanno continuato a picchiarlo anche con spranghe di ferro con l'intento di ucciderlo, causandogli la perdita di un occhio. Lamenta che, ciò nonostante, gli stessi Giudici non ammettono che sia stata consumata ai danni di OT un'azione imprevedibile e sproporzionata, tale da giustificare la legittima difesa. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione ai criteri adottati per la dosimetria della pena. Rileva il difensore che la Corte territoriale nel fare leva sul "comportamento processuale pessimo" di OT, in ragione della asserita totale reticenza, trascura il testo del messaggio vocale inviato da DA NE all'imputato, contenente esplicite minacce di morte da parte di un soggetto che aveva già dimostrato fisicamente di essere in grado di organizzarsi e armarsi in modo idoneo. Insiste sul fatto che nel caso di specie andava rimodulata la pena comminata attraverso congrua 4 riduzione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. La difesa insiste alla luce di tali censure sull'annullamento della sentenza impugnata. 4. Sono state, altresì, presentate conclusioni scritte per OT quale imputato e parte civile (con allegata nota-spese), alle quali si riporta il difensore in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo del ricorso di OT, sul vizio di motivazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di rissa, è fondato, dovendosi ritenere assorbiti i restanti motivi di impugnazione sia sulla legittima difesa (il primo e il terzo), sia sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (il quarto). L'impugnazione in oggetto, non fondata su motivi esclusivamente personali, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., giova anche a DA e NE NE, ai quali è, altresì, contestata la rissa ed è stato inflitto per detto reato un aumento di pena in continuazione pari a mesi otto (non considerata la diminuente per il rito). Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi nor . ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Corte di cassazione in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226). La sentenza di appello, a fronte del rilievo della difesa di DA OT sull'insussistenza della rissa, per essere stato il medesimo "semplicemente oggetto di un'aggressione, portata a freddo, ma non già protagonista di una rissa", si limita ad affermare che «i due gruppi antagonisti vanno allo scontro da tutti loro fortemente cercato (basti rileggere l'intera messaggistica scambiata dai vari protagonisti della vicenda) per cui correttamente viene contestato a tutti il delitto di rissa cui tutti partecipano con eguale intenzionalità e consapevolezza, pienamente aderendovi». 5 La sentenza di primo grado (p. 13 e 14), come in parte riportato in punto di fatto, evidenzia che: - gli NE, dopo l'offesa e l'aggressione ad NE DA, da parte rispettivamente di OT e OC, si mettevano alla ricerca di questi ultimi con i quali verosimilmente continuavano a litigare telefonicamente, come documentato dai molteplici contatti telefonici tra l'utenza di OT e le sim intestate agli NE, armati quantomeno di tre coltelli e verosimilmente di un'asta tubolare in ferro rinvenuta sul posto, utilizzata per colpire OC;
- nel corso della colluttazione OC, oltre a riportare come OT ferite da taglio, veniva colpito almeno due volte sul lato sinistro del volto e nella parte alta del capo, cadeva a terra e veniva ulteriormente colpito, tanto da riportare una permanente compromissione dell'organo della vista;
- anche NE risultava riportare una ferita alla testa compatibile con un colpo di un corpo contundente;
- il teste ER IG ha riferito di un aggressore che "picchiava solo lui" la persona riversa per terra urlandole contro ("ti ammazzo, ti ammazzo") in compagnia di altri tre/quattro giovani;
- il teste NO IC ha dichiarato di avere visto dalla propria finestra cinque giovani che si accanivano a colpi di spranghe nei confronti di due giovani, precisando che "uno dei due riceveva una sprangata alla nuca e cadeva a terra e nonostante questo continuavano a picchiarlo con sprangate e calci al corpo e alla testa con cattiveria e ferocia [...]". Muovendo da tali dati, il G.u.p. del Tribunale di Roma ritiene configurabile la rissa, tenuto conto che anche DA NE riportava lesioni, ed esclude la legittima difesa per avere OT (e OC) posto in essere una difesa "attiva", come confermato dalle lesioni in ultimo menzionate, e non meramente "passiva" limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga. Le testimonianze sopra riportate, che individuano nel gruppo degli NE una maggioranza numerica (con la complicità di terze persone non identificate) e un accanimento unilaterale, l'entità delle lesioni subite da OC e OT (di cui si parlerà con riguardo al tentato omicidio e alle lesioni aggravate in danno degli stessi), la pervicacia degli NE nel voler vendicare il torto subito da DA (che ponevano in essere minacce di morte anche dopo l'aggressione: p. 14 della sentenza di primo grado), tanto da affermare i Giudici di appello (a p. 9) che gli NE cercano lo scontro, lo provocano, sono anzi determinati ad averlo, e l'incertezza di come e quando si possa essere ferito DA (anche 6 considerato che, secondo la ricostruzione del primo Giudice, era stato colpito più volte antecedentemente alla condotta ritorsiva posta in essere col fratello ed altri non identificati), insinuano, però, non pochi dubbi sulla configurabilità nel caso in esame dei presupposti, oggettivo e soggettivo, del reato di rissa alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte. Invero, secondo la stessa: - non è ravvisabile il delitto di rissa quando un gruppo di persone assale altre persone e queste ultime si difendono (Sez. 1, n. 21353 del 10/04/2013, Carioti ed altri, Rv. 255949); - il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni (Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019, dep. 2020, Pagano, Rv. 278728); - i fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente;
allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi (Sez. 1, n. 1476 del 11/12/2007, dep. 2008, Arapaj e altri, Rv. 238766). 2. Assorbito il quinto motivo di impugnazione sugli aumenti di pena in continuazione dall'annullamento in relazione al delitto di rissa e dal conseguente rinvio per eventuale rideterminazione in ordine ai capi residui, sono nel complesso infondati i ricorsi nell'interesse di DA e NE NE. 2.1. Infondati sono i primi due motivi di ricorso alla luce delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale, invero, evidenzia che : - in punto di idoneità, aggredire una persona (OC) a colpi di spranga rivolti al cranio ed al volto, anche a prescindere dall'utilizzo di coltelli, tanto da provocare, tra l'altro, la perdita di un occhio, integra atti di indubbia idoneità a determinarne la morte;
- in punto di univocità,gli atti posti in essere, considerata altresì la presenza di coltelli e di spranghe sul luogo dei fatti, sono platealmente significativi, a prescindere dalle esplicite minacce, della volontà di provocare la morte di una persona, anche considerato che la vittima continuava ad essere colpita pure dopo essere rovinata a terra;
7 - quanto al dolo è di tutta evidenza che l'utilizzo di spranghe, il possesso di coltelli, la reiterazione dei colpi, la sede attinta, le stesse lesioni provocate a OC, il numero, la tipologia e le ferite inferte (fino a provocare un trauma di entità tale da comportare la perdita di un occhio) i costituiscono altrettanti elementi del tutto indicativi di una precisa volontà di uccidere, evento solo fortunosamente non verificatosi;
- la qualificabilità dei fatti quale tentato omicidio appare indiscutibile e, semmai, desta perplessità la qualificazione del reato compiuto ai danni di OT quale lesioni personali, in quanto non si vede perché mai proprio nei confronti dell'obiettivo principale degli NE il dolo sarebbe dovuto esser stato diverso. E' evidente che le censure difensive, che insistono sulle dichiarazioni autoaccusatorie degli imputati e su una documentazione fotografica, non documentandole in violazione del principio di autosufficienza, che, pur lamentando un appiattimento dei secondi Giudici sul primo, rilevano che il dolo è ricostruito da questi come intenzionale e non alternativo (come dal G.u.p.), e che ritornano sulla riqualificazione, si rivelano infondate ai limiti dell'inammissibilità. 2.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto rivalutativo e aspecifico. La Corte di secondo grado rileva che «la qualificabilità del titolo di responsabilità a carico di NE NE è del pari insostenibile», riallacciandosi alle più ampie argomentazioni del primo Giudice, che fanno leva sul fatto che NE non fa da paciere ma dà manforte al fratello e che anche la condotta del medesimo è indirizzata in via quantomeno alternativa ed indifferente al ferimento e alla morte. E a tale riguardo osserva che: - «l'imputato è perfettamente consapevole del fatto che il fratello è alla ricerca dello scontro, si è armato prelevando alcuni coltelli, vuole fortemente impartire una lezione al OT»; - in tale contesto non si può ipotizzare che «NE NE non si rappresenti la possibilità che le azioni del fratello trasmodino fino al limite massimo dell'evento perseguibile, ammesso poi che DA NE perseguisse in prima intenzione un obiettivo più lieve e non fosse invece già, ab origine, precisamente animato da dolo omicidiario»; - si deve, invece, ritenere che «entrambi i fratelli, a pari titolo, ed in egual misura, perseguono quanto è poi realmente accaduto ed entrambi devono risponderne in egual misura». 2.3. Infondato è il quarto motivo. 8 Invero, vi è motivazione implicita sull'impossibilità di riconoscere a DA NE le circostanze attenuanti generiche. Laddove (p. 9 e 10 della sentenza impugnata) si parla di benevolenza con riguardo al riconoscimento di dette attenuanti in favore di NE NE e si evidenziano il precedente degli NE per stupefacenti, il comportamento processuale pessimo anche per la reticenza degli imputati, le gravi modalità dei fatti consistenti in uno scontro fisico in un centro abitato, a riprova della asocialità e del totale disinteresse per qualsiasi forma di convivenza civile, e, infine, l'intensità del dolo. 2.4 Il sesto motivo è inammissibile. Invero, è inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443); Inoltre, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 2. Si impone, per quanto sopra detto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di rissa aggravata sub capo d) nei confronti di tutti i ricorrenti e al trattamento sanzionatorio nei confronti di NE DA e NE NE con riferimento ai residui capi, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. I ricorsi di NE DA e di NE NE vanno rigettati nel resto. In ragione dell'annullamento in ordine al reato di rissa ascritto a tutti e tre gli imputati, nulla va liquidato a OT a titolo di spese di parte civile. Provvederà, invece, il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, alla liquidazione dell'onorario e delle 9 spese spettanti all'avv. Marilena Colagiacomo quale difensore di fiducia dell'imputato OT, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di rissa aggravata sub capo d) nei confronti di tutti i ricorrenti e al trattamento sanzionatorio nei confronti NE DA e NE NE con riferimento ai residui capi, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi di NE DA e di NE NE. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da IG NO, l'annullamento relativamente alle statuizioni civili e il rigetto nel resto dei ricorsi di NO AV e NO ON. udito il difensore E' presente l'avvocato COLAGIACOMO MARILENA del foro di FROSINONE in difesa di IG NO e IG NO che si riporta ai motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 25958 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/02/2023 chiedendone l'accoglimento. In qualità di difensore della parte civile deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che affermava, all'esito di giudizio abbreviato, la penale responsabilità di DA NE e NE NE in ordine ai delitti di tentato omicidio nei confronti di OS OC, di lesioni personali nei confronti di DA OT, di porto ingiustificato in luogo pubblico di due coltelli e di rissa aggravata, unitamente a DA OT e OC, giudicato quest'ultimo separatamente, nonché la penale responsabilità di OT per rissa aggravata, e pertanto condannava, tenuto conto della diminuente per il rito, OT alla pena di mesi otto di reclusione, e, ritenuta l'attenuante della provocazione prevalente sulle recidive, applicato l'aumento di pena per la continuazione, concesse a NE NE le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della riduzione di pena per l'abbreviato, quest'ultimo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e DA NE alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, alla provvisionale di euro 20.000 e alle spese, processuali e di parte civile. La sentenza di appello ha condannato, altresì, alle spese processuali e di parte civile, liquidate in complessivi euro 1500, oltre accessori come per legge. 1.1 Questi i fatti come ricostruiti dai Giudici del merito (in particolare dalla sentenza di primo grado). La sera del 31 maggio 2020 DA NE, DA OT ed un amico erano a cena assieme, raggiunti da SÉ OC. A fine serata scoppiava un litigio, perché OT accusava NE di avergli sottratto 20 euro e OC colpiva più volte al volto NE. Questi, accecato dalla rabbia e dall'offesa ricevuta, tornava a casa, svegliava i fratelli AR e NE e insieme a quest'ultimo uscivano di casa, per raggiungere OT e OC, armati di coltelli, di cui due venivano rinvenuti sui luoghi dell'evento insieme a un'asta tubolare in ferro, utilizzata verosimilmente per colpire OC. Ne seguiva una colluttazione, nel corso della quale quest'ultimo, oltre a riportare come OT ferite da taglio, veniva colpito almeno due volte sul lato sinistro del volto e nella parte alta del capo, cadeva a terra e veniva ,ec\ ulteriormente colpito, tanto da riportare una permanente compromissione dell'organo della vista;
anche NE veniva ferito. 1.2. La Corte sottolinea come in punto di qualificazione giuridica non possa che convenirsi col primo Giudice circa la sussistenza del contestato tentato omicidio, sorretto però da dolo intenzionale (mentre il G.u.p. lo aveva ritenuto nella forma di dolo alternativo), l'esclusione della scriminante della legittima difesa per gli NE e della responsabilità di NE NE ai sensi dell'art. 116 cod. pen., nonché la configurabilità in capo a tutti del reato di rissa, non scriminato da legittima difesa per OT. 1.3. Passando al trattamento sanzionatorio, detta Corte ritiene, invece, equo, anzi connotato da "inusitata benevolenza", il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo Giudice. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, DA e NE NE. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 56, 575, 577, comma secondo, cod. pen., 192, 533, comma 1, e 546 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Ci si duole che la sentenza di appello si sia appiattita sulle considerazioni del primo Giudice, alle quali si è riportata de relato. La difesa rileva che la Corte territoriale, nell'individuare l'elemento soggettivo del tentato omicidio nell'accanimento degli imputati nei confronti della vittima, anche se rovinata a terra, ha trascurato le dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli stessi e la documentazione fotografica prodotta comprovanti il fatto che la persona caduta a terra e colpita alla testa era da individuarsi in DA NE, anziché nella persona offesa. Osserva che se la Corte territoriale si fosse soffermata sulle dichiarazioni rese dagli imputati avrebbe configurato nel caso in esame il dolo eventuale, incompatibile con il tentativo, ovvero la colpa cosciente. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione degli artt. 56, 575, 577, comma secondo, 582, 585 cod. pen. e 546 lett.e) cod. proc. pen. Rileva la difesa che la motivazione è illogica e carente in punto di mancata riqualificazione del tentato omicidio in lesioni aggravate, non confrontandosi con la tesi del dolo alternativo prospettata dal primo Giudice, anzi ponendosi in contrasto con la stessa. Si insiste sul travisamento concernente il rilevato accanimento ed anche la reticenza degli imputati a fronte di ampie dichiarazioni confessorie degli stessi. 2 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il difensore rileva violazione degli artt. 116 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Ci si duole che non sia stata riconosciuta nei confronti di NE NE la responsabilità a titolo di concorso anomalo. E ciò con una motivazione carente, nella quale non vengono indicati gli elementi da cui evincere che il ricorrente si fosse comunque rappresentato la possibilità del degenerare della condotta di suo fratello. 2.4. Col quarto motivo di ricorso si eccepiscono violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 546 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Rileva la difesa che la Corte territoriale ritenendo "benevola" la concessione delle circostanze attenuanti generiche, da parte del primo Giudice, in favore di NE NE, ha completamente omesso di valutare la posizione di DA NE, compiendo, altresì, un travisamento in ordine alla ritenuta reticenza dei prevenuti. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 546, lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la Corte adita abbia omesso di indicare i criteri seguiti per comminare gli aumenti di pena. 2.6. Col sesto motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 538 e ss. e 546 lett. e) cod. proc. pen. Il difensore si duole che la Corte di appello non abbia specificato i criteri seguiti per la liquidazione delle spese di parte civile, limitandosi ad indicarne l'importo complessivo;
e che allo stesso modo abbia fatto con riguardo alla liquidazione della provvisionale, non preceduta da previa verifica dei danni cagionati. La difesa insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Propone, altresì, ricorso DA OT, tramite il proprio difensore. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione risultante dagli atti probatori acquisiti nel processo e indicati nel testo delle due sentenze di merito. Rileva il difensore che la sentenza di primo grado, interpretando i messaggi e le telefonate tra gli imputati nel lasso di tempo immediatamente prima dei fatti, ritiene che gli stessi non comprovino che sia stato concordato un appuntamento con le persone offese dimostrando al più una prosecuzione dei litigi via telefono durante la ricerca delle persone offese. Osserva la difesa che, mentre per il primo Giudice viene esclusa la legittima difesa di OT nella rissa, per avere 3 lo stesso posto in essere una difesa "attiva" dimostrata dalle lesioni di DA NE, invece per la Corte di appello la scriminante è esclusa per una premeditata volontà di ricercare lo scontro con la controparte sulla base della rilettura della messaggistica. I Giudici di appello, secondo la difesa, di fatto sovvertono la ricostruzione di primo grado della condotta e dell'elemento soggettivo•addebitato a OT e OC, escludendo la scriminante su basi di diritto totalmente differenti. Dando vita ad una motivazione illogica che non fa comprendere come sulle risultanze di semplici tabulati si possa ritenere l'accettazione dello scontro da parte delle persone offese. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione nella parte in cui si ritiene sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di rissa nei riguardi dell'imputato. Lamenta la difesa che entrambe le sentenze sono carenti con riguardo alla motivazione su detti elementi. Rileva che tutti i testimoni ascoltati parlano esclusivamente di un forte pestaggio consumato ai danni di un ragazzo riverso a terra e non riferiscono di reciproci colpi scambiati tra più persone;
e che la ferita di NE è frutto di un solo colpo che lo stesso potrebbe avere ricevuto da altri. 3.3. Col terzo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 52 cod. pen. Osserva il difensore che entrambi i Giudici di merito riconoscono che OT e OC si sono trovati contro un numero soverchiante di persone (quattro contro due), e che quest'ultimo è stato buttato a terra dove gli aggressori hanno continuato a picchiarlo anche con spranghe di ferro con l'intento di ucciderlo, causandogli la perdita di un occhio. Lamenta che, ciò nonostante, gli stessi Giudici non ammettono che sia stata consumata ai danni di OT un'azione imprevedibile e sproporzionata, tale da giustificare la legittima difesa. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione ai criteri adottati per la dosimetria della pena. Rileva il difensore che la Corte territoriale nel fare leva sul "comportamento processuale pessimo" di OT, in ragione della asserita totale reticenza, trascura il testo del messaggio vocale inviato da DA NE all'imputato, contenente esplicite minacce di morte da parte di un soggetto che aveva già dimostrato fisicamente di essere in grado di organizzarsi e armarsi in modo idoneo. Insiste sul fatto che nel caso di specie andava rimodulata la pena comminata attraverso congrua 4 riduzione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. La difesa insiste alla luce di tali censure sull'annullamento della sentenza impugnata. 4. Sono state, altresì, presentate conclusioni scritte per OT quale imputato e parte civile (con allegata nota-spese), alle quali si riporta il difensore in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo del ricorso di OT, sul vizio di motivazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di rissa, è fondato, dovendosi ritenere assorbiti i restanti motivi di impugnazione sia sulla legittima difesa (il primo e il terzo), sia sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (il quarto). L'impugnazione in oggetto, non fondata su motivi esclusivamente personali, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., giova anche a DA e NE NE, ai quali è, altresì, contestata la rissa ed è stato inflitto per detto reato un aumento di pena in continuazione pari a mesi otto (non considerata la diminuente per il rito). Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi nor . ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Corte di cassazione in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226). La sentenza di appello, a fronte del rilievo della difesa di DA OT sull'insussistenza della rissa, per essere stato il medesimo "semplicemente oggetto di un'aggressione, portata a freddo, ma non già protagonista di una rissa", si limita ad affermare che «i due gruppi antagonisti vanno allo scontro da tutti loro fortemente cercato (basti rileggere l'intera messaggistica scambiata dai vari protagonisti della vicenda) per cui correttamente viene contestato a tutti il delitto di rissa cui tutti partecipano con eguale intenzionalità e consapevolezza, pienamente aderendovi». 5 La sentenza di primo grado (p. 13 e 14), come in parte riportato in punto di fatto, evidenzia che: - gli NE, dopo l'offesa e l'aggressione ad NE DA, da parte rispettivamente di OT e OC, si mettevano alla ricerca di questi ultimi con i quali verosimilmente continuavano a litigare telefonicamente, come documentato dai molteplici contatti telefonici tra l'utenza di OT e le sim intestate agli NE, armati quantomeno di tre coltelli e verosimilmente di un'asta tubolare in ferro rinvenuta sul posto, utilizzata per colpire OC;
- nel corso della colluttazione OC, oltre a riportare come OT ferite da taglio, veniva colpito almeno due volte sul lato sinistro del volto e nella parte alta del capo, cadeva a terra e veniva ulteriormente colpito, tanto da riportare una permanente compromissione dell'organo della vista;
- anche NE risultava riportare una ferita alla testa compatibile con un colpo di un corpo contundente;
- il teste ER IG ha riferito di un aggressore che "picchiava solo lui" la persona riversa per terra urlandole contro ("ti ammazzo, ti ammazzo") in compagnia di altri tre/quattro giovani;
- il teste NO IC ha dichiarato di avere visto dalla propria finestra cinque giovani che si accanivano a colpi di spranghe nei confronti di due giovani, precisando che "uno dei due riceveva una sprangata alla nuca e cadeva a terra e nonostante questo continuavano a picchiarlo con sprangate e calci al corpo e alla testa con cattiveria e ferocia [...]". Muovendo da tali dati, il G.u.p. del Tribunale di Roma ritiene configurabile la rissa, tenuto conto che anche DA NE riportava lesioni, ed esclude la legittima difesa per avere OT (e OC) posto in essere una difesa "attiva", come confermato dalle lesioni in ultimo menzionate, e non meramente "passiva" limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga. Le testimonianze sopra riportate, che individuano nel gruppo degli NE una maggioranza numerica (con la complicità di terze persone non identificate) e un accanimento unilaterale, l'entità delle lesioni subite da OC e OT (di cui si parlerà con riguardo al tentato omicidio e alle lesioni aggravate in danno degli stessi), la pervicacia degli NE nel voler vendicare il torto subito da DA (che ponevano in essere minacce di morte anche dopo l'aggressione: p. 14 della sentenza di primo grado), tanto da affermare i Giudici di appello (a p. 9) che gli NE cercano lo scontro, lo provocano, sono anzi determinati ad averlo, e l'incertezza di come e quando si possa essere ferito DA (anche 6 considerato che, secondo la ricostruzione del primo Giudice, era stato colpito più volte antecedentemente alla condotta ritorsiva posta in essere col fratello ed altri non identificati), insinuano, però, non pochi dubbi sulla configurabilità nel caso in esame dei presupposti, oggettivo e soggettivo, del reato di rissa alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte. Invero, secondo la stessa: - non è ravvisabile il delitto di rissa quando un gruppo di persone assale altre persone e queste ultime si difendono (Sez. 1, n. 21353 del 10/04/2013, Carioti ed altri, Rv. 255949); - il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni (Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019, dep. 2020, Pagano, Rv. 278728); - i fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente;
allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi (Sez. 1, n. 1476 del 11/12/2007, dep. 2008, Arapaj e altri, Rv. 238766). 2. Assorbito il quinto motivo di impugnazione sugli aumenti di pena in continuazione dall'annullamento in relazione al delitto di rissa e dal conseguente rinvio per eventuale rideterminazione in ordine ai capi residui, sono nel complesso infondati i ricorsi nell'interesse di DA e NE NE. 2.1. Infondati sono i primi due motivi di ricorso alla luce delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale, invero, evidenzia che : - in punto di idoneità, aggredire una persona (OC) a colpi di spranga rivolti al cranio ed al volto, anche a prescindere dall'utilizzo di coltelli, tanto da provocare, tra l'altro, la perdita di un occhio, integra atti di indubbia idoneità a determinarne la morte;
- in punto di univocità,gli atti posti in essere, considerata altresì la presenza di coltelli e di spranghe sul luogo dei fatti, sono platealmente significativi, a prescindere dalle esplicite minacce, della volontà di provocare la morte di una persona, anche considerato che la vittima continuava ad essere colpita pure dopo essere rovinata a terra;
7 - quanto al dolo è di tutta evidenza che l'utilizzo di spranghe, il possesso di coltelli, la reiterazione dei colpi, la sede attinta, le stesse lesioni provocate a OC, il numero, la tipologia e le ferite inferte (fino a provocare un trauma di entità tale da comportare la perdita di un occhio) i costituiscono altrettanti elementi del tutto indicativi di una precisa volontà di uccidere, evento solo fortunosamente non verificatosi;
- la qualificabilità dei fatti quale tentato omicidio appare indiscutibile e, semmai, desta perplessità la qualificazione del reato compiuto ai danni di OT quale lesioni personali, in quanto non si vede perché mai proprio nei confronti dell'obiettivo principale degli NE il dolo sarebbe dovuto esser stato diverso. E' evidente che le censure difensive, che insistono sulle dichiarazioni autoaccusatorie degli imputati e su una documentazione fotografica, non documentandole in violazione del principio di autosufficienza, che, pur lamentando un appiattimento dei secondi Giudici sul primo, rilevano che il dolo è ricostruito da questi come intenzionale e non alternativo (come dal G.u.p.), e che ritornano sulla riqualificazione, si rivelano infondate ai limiti dell'inammissibilità. 2.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto rivalutativo e aspecifico. La Corte di secondo grado rileva che «la qualificabilità del titolo di responsabilità a carico di NE NE è del pari insostenibile», riallacciandosi alle più ampie argomentazioni del primo Giudice, che fanno leva sul fatto che NE non fa da paciere ma dà manforte al fratello e che anche la condotta del medesimo è indirizzata in via quantomeno alternativa ed indifferente al ferimento e alla morte. E a tale riguardo osserva che: - «l'imputato è perfettamente consapevole del fatto che il fratello è alla ricerca dello scontro, si è armato prelevando alcuni coltelli, vuole fortemente impartire una lezione al OT»; - in tale contesto non si può ipotizzare che «NE NE non si rappresenti la possibilità che le azioni del fratello trasmodino fino al limite massimo dell'evento perseguibile, ammesso poi che DA NE perseguisse in prima intenzione un obiettivo più lieve e non fosse invece già, ab origine, precisamente animato da dolo omicidiario»; - si deve, invece, ritenere che «entrambi i fratelli, a pari titolo, ed in egual misura, perseguono quanto è poi realmente accaduto ed entrambi devono risponderne in egual misura». 2.3. Infondato è il quarto motivo. 8 Invero, vi è motivazione implicita sull'impossibilità di riconoscere a DA NE le circostanze attenuanti generiche. Laddove (p. 9 e 10 della sentenza impugnata) si parla di benevolenza con riguardo al riconoscimento di dette attenuanti in favore di NE NE e si evidenziano il precedente degli NE per stupefacenti, il comportamento processuale pessimo anche per la reticenza degli imputati, le gravi modalità dei fatti consistenti in uno scontro fisico in un centro abitato, a riprova della asocialità e del totale disinteresse per qualsiasi forma di convivenza civile, e, infine, l'intensità del dolo. 2.4 Il sesto motivo è inammissibile. Invero, è inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443); Inoltre, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 2. Si impone, per quanto sopra detto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di rissa aggravata sub capo d) nei confronti di tutti i ricorrenti e al trattamento sanzionatorio nei confronti di NE DA e NE NE con riferimento ai residui capi, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. I ricorsi di NE DA e di NE NE vanno rigettati nel resto. In ragione dell'annullamento in ordine al reato di rissa ascritto a tutti e tre gli imputati, nulla va liquidato a OT a titolo di spese di parte civile. Provvederà, invece, il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, alla liquidazione dell'onorario e delle 9 spese spettanti all'avv. Marilena Colagiacomo quale difensore di fiducia dell'imputato OT, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di rissa aggravata sub capo d) nei confronti di tutti i ricorrenti e al trattamento sanzionatorio nei confronti NE DA e NE NE con riferimento ai residui capi, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi di NE DA e di NE NE. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023.