Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione solo per le decisioni di merito il cui dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domanda, sicché è escluso che affermazioni contenute nella motivazione di queste ultime possano acquistare autorità di cosa giudicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE UM, elettivamente domiciliato in Città di Castello, via Marconi n. 3, presso l'avv. Aldo Pacciarini, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale Dott. Pasquale Acconcia, direttore della direzione centrale prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15 del Tribunale di Perugia depositata il 6 aprile 2000 (R.G. n. 4604/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Rita Raspanti per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 luglio/8 agosto 1996 il Pretore di Perugia rigettava la domanda proposta da UM CH nei confronti dell'Inail, diretta ad ottenere una rendita per la patologia respiratoria da cui era affetto (asma bronchiale).
L'assicurato, a sostegno della domanda, aveva dedotto di avere lavorato come muratore e poi come operaio in un cementificio, e di avere contratto per l'esposizione alle polveri ambientali un eczema allergico ed una broncopneumopatia: mentre era stata riconosciuta la eziologia professionale della prima malattia, l'Inail l'aveva negata per l'altra.
La decisione, appellata dal lavoratore, veniva confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 6 aprile 2000. Disattesa la richiesta di rinnovazione della consulenza di ufficio, il giudice del gravame, sulla scorta delle indagini e delle conclusioni dell'ausiliare nominato nel giudizio di primo grado, riteneva che non vi era prova di un'attività lavorativa dell'appellante a diretto contatto con polveri da cemento e che per la malattia accertata - "broncopneumopatia cronica con componente asmatica intrinseca" - non era stato rilevato alcun fattore specifico di irritazione bronchiale. Ai fini della eziologia professionale della suddetta patologia respiratoria nessuna influenza, aggiungeva il Tribunale, poteva avere il riconoscimento della derivazione dalla medesima attività lavorativa che aveva cagionato la dermatite, essendo diversi sia gli accertamenti compiuti sia i presupposti. Avverso la sentenza del Tribunale il CH ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
L'istituto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, senza specificare le norme di diritto che sarebbero state violate, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, correlato all'erronea ed omessa valutazione degli elementi di causa. Deduce la nullità della consulenza tecnica espletata, per avere il consulente di ufficio svolto "arbitrarie", indagini portandosi sul luogo di lavoro di esso ricorrente, senza rispondere alle osservazioni mosse in ordine alla "certezza della identificazione del posto di lavoro" e alle "valutazioni di funzionalità del cementificio", dovendosi in relazione a queste "demandare ad un tecnico quali condizioni si potessero determinare nel momento di funzionalità della azienda". Critica ancora la sentenza impugnata per avere condiviso il parere dell'ausiliare sull'insussistenza del contatto del lavoratore con polveri di cemento durante le attività di lavorazione dallo stesso espletate, omettendo di considerare 1) la prova insita nella lavorazione del cemento;
2) la circostanza che nel ricorso era stata formulata una prova non ammessa, la quale invece a suo avviso, comprendeva, "certamente e induttivamente", la individuazione della specifica attività lavorativa e delle sue modalità di svolgimento;
3) una relazione dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Perugia, attestante la derivazione professionale delle constatate affezioni bronchiale e dermatologica;
4) il parere espresso da altro consulente nel diverso giudizio promosso da esso ricorrente per la liquidazione di una rendita per la dermatite, riconosciuta come derivante dal contatto con sostanze contenenti bicromato di potassio rilevabili nelle tracce di cemento;
5) il giudicato su tale accertamento, in quanto l'altra sentenza, pur avendo fatto proprio il parere del consulente di ufficio in ordine alla causa professionale della dermatite, aveva rigettato la domanda da lui proposta soltanto in base alla percentuale d'inabilità della malattia, inferiore alla soglia minima di indennizzabilità. La censura non può essere accolta per nessuno dei profili nei quali è articolata.
Innanzitutto, per la denunciata violazione delle norme di diritto si deve ritenere la ammissibilità della doglianza, anche se non vi è alcuna indicazione delle disposizioni di legge violate. Secondo quanto già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il requisito prescritto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione, è
adempiuto, allorché la individuazione delle norme di diritto violate emerga dal contesto del motivo, come appunto si verifica nella specie, laddove il ricorrente deduce la nullità della consulenza, con riferimento, evidentemente, all'art. 194 cod. proc. civ. Tale profilo di censura è però privo di fondamento. Dall'esame degli atti del giudizio, consentito a questa Corte per il dedotto vizio in procedendo, e in particolare dal quesito demandato al consulente di ufficio, risulta la espressa autorizzazione all'accesso sul luogo di lavoro, se ritenuto necessario ai fini delle indagini. E del resto la consolidata giurisprudenza di legittimità è nel senso che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli (v. fra le tante Cass. 6 novembre 2001 n. 13686, Cass. 10 maggio 2001 n. 6502, Cass. 8 gennaio 2000 n. 117). Gli altri profili sono tutti inammissibili, dovendosi rilevare quanto al n. 1) che esso si risolve nella mera contrapposizione di una valutazione del ricorrente rispetto a quella affermata dal Tribunale, il quale ha spiegato con esaurienti argomentazioni, non censurate, come le mansioni del CH, consistite "nel seguire la colata del cemento, allo stato liquido, nelle casseformi e, successivamente, nel disarmo delle stesse con l'utilizzo di particolari sostanze chimiche", non comportassero diretto contatto con polveri di cemento, che eventuali polveri del cemento non lavorato non potevano ristagnare nell'ambiente di lavoro, costituito da un capannone aperto su due lati, e che infine per la malattia come diagnosticata, cioè "broncopneumopatia cronica con componente asmatica intrinseca" non era stato rilevato alcun fattore specifico di irritazione bronchiale.
Quanto al n. 2), che il rilievo concerne non il fatto della negata ammissione della prova per testimoni invocata nel corso del giudizio, su circostanze peraltro assolutamente generiche, come riconosce lo stesso ricorrente (v. sesta pagina del ricorso per cassazione), ma l'omesso esame di proposizioni difensive in ordine all'attività svolta che il CH, secondo quanto deduce nel ricorso, si riprometteva di supportare con elementi di prova, proposizioni che, rimaste a tale stadio, non possono integrare i punti decisivi della controversia agli effetti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; questi invece, com'è noto, sono gli elementi idonei a stabilire l'esistenza di fatti non considerati dal giudice del merito e che, se adeguatamente accertati e valutati, avrebbero potuto indurre il medesimo giudice ad una decisione diversa da quella adottata.
Quanto al n. 3), che il ricorrente non ha adempiuto all'onere di indicare, in modo specifico, il documento e il suo contenuto, al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, della prove stessa, da compiersi sulla base soltanto delle allegazioni contenute nel ricorso per cassazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. fra le numerose pronunce: Cass. 28 novembre 2001 n. 15124, Cass. 14 marzo 2001 n. 3692, Cass. 2 novembre 1998 n. 10913). Quanto al n. 4), il Tribunale ha, contrariamente a quel che assume il ricorrente, esaminato le risultanze della consulenza svolta nel giudizio avente ad oggetto la liquidazione della rendita per la dermatite, e ne ha escluso la rilevanza con congrue argomentazioni, qui non censurate, evidenziando la diversità dei presupposti per la formulazione del parere espresso in ordine alla derivazione causale della dermatite, oltre alla probabile diversità dei relativi accertamenti.
Quanto al n. 5), l'altra pronuncia è stata richiamata dal ricorrente soltanto come elemento di prova non considerato, e a disattendere questa doglianza valgono le medesime deduzioni svolte sub n. 4: spetta infatti al giudice di merito l'esame della sentenza prodotta come prova documentale dell'accertamento in essa risultante, che compiuto dall'altro consulente di ufficio era stato integralmente condiviso dal Pretore nell'altro giudizio instaurato per il riconoscimento della rendita per la dermatite.
Il secondo motivo è rubricato "difformità di giudizi" e con esso il ricorrente deduce il contrasto fra la statuizione contenuta nella sentenza qui impugnata relativa alla insussistenza dell'eziologia professionale della broncopneumopatia, non comportando l'attività lavorativa espletata contatto con la polvere di cemento, con il giudicato formatosi sul punto per l'altra tecnopatia (dermatite), in cui, pur essendo stata rigettata la domanda di liquidazione della rendita per la ridotta percentuale della malattia (otto per cento), sarebbe stata affermata, ad avviso del ricorrente, la derivazione della dermatite dalla medesima attività lavorativa svolta in condizioni di esposizione alle polveri di cemento. Anche questo motivo non merita accoglimento. Premessa, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la rilevabilità ex officio del giudicato esterno risultante da atti comunque prodotti del giudizio di merito, senza che operino limiti di utilizzabilità rappresentati da decadenze istruttorie eventualmente intervenute, ben potendo la sua allegazione essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (Cass. sez. unite 25 maggio 2001 n. 226), si deve però osservare che le affermazioni, contenute nella motivazione della richiamata pronuncia di rigetto della domanda proposta dal CH di liquidazione della rendita Inail per la dermatite, circa la esposizione dello stesso, nel corso della sua attività lavorativa, al rischio di contatto con polveri di cemento, non possono acquistare autorità di cosa giudicata. Si è infatti rilevato che il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione solo per le decisioni di merito il cui dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domanda (cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3373), come appunto nella fattispecie in esame.
Il ricorso va dunque rigettato, ma, sebbene soccombente, il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003