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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN AN GA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del PG., in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7242 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 . RITENUTO IN FATTO 1. AN UE IE, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 15/4/2021 la Corte di Appello di Milano confermava il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti in primo grado dal Tribunale di Monza in ordine al delitto di rapina aggravata posto in essere, in concorso con LI AT, ai danni del fattiorino di una pizzeria in Carate Brianza. 2. A sostegno del ricorso, con un unico motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di motivazione ed il travisamento della prova per l'insussistenza di elementi sufficienti per l'affermazione di penale responsabilità, che si assume fondata su mere supposizioni ed illazioni, non avendo adeguatamente considerato la Corte territoriale che la persona offesa non ha riconosciuto i rapinatori in alcuno degli imputati, fornendone, invece, una descrizione fisica non corrispondente alle loro persone, e fornendo altresì un indirizzo non corrispondente alle abitazioni di questi, sicché non risulterebbe alcuna prova che i due fossero insieme al momento della rapina. 3. Con memoria scritta il P.G. Luigi Cuomo ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato esclusivamente su motivi che attengono al merito della decisione impugnata, peraltro incorrendo anche nel vizio di aspecificità, laddove il ricorso non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della Corte territoriale. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente, infatti, che la persona offesa non ha avuto modo di vedere il volto degli autori della rapina, perché posta in essere in ore serali e buie ai danni del fattorino di una pizzeria che aveva ricevuto una telefonata con l'ordinativo di una pizza proprio dal telefono del LI, mentre questo agganciava una cella vicina al luogo di esecuzione della rapina ed all'abitazione del ricorrente. Emerge, altresì, dalla sentenza che è stato lo stesso LI a riferire che prima della consegna della pizza i due si erano incontrati proprio con il fattorino della pizzeria, sicché senza incorrere in alcun vizio logico la Corte di Appello ha rilevato che, se i due imputati avessero ordinato le pizze al fine di consumarle, a seguito della mancata consegna avrebbero telefonato nuovamente in pizzeria per ottenere delucidazioni. A fronte di tale complesso apparato argomentativo, non smentito da alcun elemento certo (giacchè si è correttamente evidenziato che le dichiarazioni della p.o. non smentiscono l'assunto accusatorio, non avendo potuto la stessa vedere nel volto gli imputati), il ricorso del AN si limita a prospettare "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). 1 Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Del resto, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Rv. 254107). 2. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del PG., in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7242 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 . RITENUTO IN FATTO 1. AN UE IE, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 15/4/2021 la Corte di Appello di Milano confermava il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti in primo grado dal Tribunale di Monza in ordine al delitto di rapina aggravata posto in essere, in concorso con LI AT, ai danni del fattiorino di una pizzeria in Carate Brianza. 2. A sostegno del ricorso, con un unico motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di motivazione ed il travisamento della prova per l'insussistenza di elementi sufficienti per l'affermazione di penale responsabilità, che si assume fondata su mere supposizioni ed illazioni, non avendo adeguatamente considerato la Corte territoriale che la persona offesa non ha riconosciuto i rapinatori in alcuno degli imputati, fornendone, invece, una descrizione fisica non corrispondente alle loro persone, e fornendo altresì un indirizzo non corrispondente alle abitazioni di questi, sicché non risulterebbe alcuna prova che i due fossero insieme al momento della rapina. 3. Con memoria scritta il P.G. Luigi Cuomo ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato esclusivamente su motivi che attengono al merito della decisione impugnata, peraltro incorrendo anche nel vizio di aspecificità, laddove il ricorso non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della Corte territoriale. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente, infatti, che la persona offesa non ha avuto modo di vedere il volto degli autori della rapina, perché posta in essere in ore serali e buie ai danni del fattorino di una pizzeria che aveva ricevuto una telefonata con l'ordinativo di una pizza proprio dal telefono del LI, mentre questo agganciava una cella vicina al luogo di esecuzione della rapina ed all'abitazione del ricorrente. Emerge, altresì, dalla sentenza che è stato lo stesso LI a riferire che prima della consegna della pizza i due si erano incontrati proprio con il fattorino della pizzeria, sicché senza incorrere in alcun vizio logico la Corte di Appello ha rilevato che, se i due imputati avessero ordinato le pizze al fine di consumarle, a seguito della mancata consegna avrebbero telefonato nuovamente in pizzeria per ottenere delucidazioni. A fronte di tale complesso apparato argomentativo, non smentito da alcun elemento certo (giacchè si è correttamente evidenziato che le dichiarazioni della p.o. non smentiscono l'assunto accusatorio, non avendo potuto la stessa vedere nel volto gli imputati), il ricorso del AN si limita a prospettare "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). 1 Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Del resto, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Rv. 254107). 2. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden