Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2003, n. 36173
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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In tema di interesse a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, qualora la cosa sottoposta a sequestro sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in persona diversa da quella che che aveva la disponibilità della stessa al momento della sua esecuzione, l'originario possessore, legittimato alla proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, perde interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità del sequestro, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2003, n. 36173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36173
    Data del deposito : 2 luglio 2003

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