Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
In tema di interesse a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, qualora la cosa sottoposta a sequestro sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in persona diversa da quella che che aveva la disponibilità della stessa al momento della sua esecuzione, l'originario possessore, legittimato alla proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, perde interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità del sequestro, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2003, n. 36173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36173 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Aldo RIZZO Presidente
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND NO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Massa in data 6 marzo 2003 che aveva rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento 29 gennaio 2003 con cui il P.M., ad istanza della Cave Amministrazione s.r.l., ritenendo venute meno le esigenze cautelari ed aveva revocato il sequestro preventivo di un'area estrattiva gestita dalla ditta Seral di LA NO, disponendone la restituzione in favore del titolare del diritto di proprietà dell'area.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita nella camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Sentito il difensore del ricorrente, Avv. Antonio Vannucci Zauli, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 06.03.2003 il Tribunale di Massa rigettava l'appello proposto da RI NO Avverso il provvedimento 26.11.2002 con cui il P.M., ad istanza della Cave Amministrazione s.r.l., ritenendo venute meno le esigenze cautelari, aveva revocato il sequestro preventivo di un'area estrattiva gestita dalla ditta Seral di LA NO, disponendone la restituzione in favore del titolare del diritto di proprietà dell'area.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato, il quale denunciava violazione degli art. 125, 262, 263 e 321, comma 3, c.p.p. poiché:
- l'area in sequestro era stata restituita alla società Cave Amministrazione che non era soggetto interessato dato che aveva avuto in appalto l'esecuzione di lavori sull'area de qua da parte dei presunti proprietari. Interessato, invece, è chi vede compresso da una misura cautelare un suo interesse giuridico al momento dell'imposizione della misura;
- priva di motivazione è la ritenuta maggiore affidabilità della suddetta società per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;
- l'unico interessato alla restituzione era il LA, titolare di un diritto di natura obbligatoria, il quale aveva la pacifica detenzione dell'area sulla quale lavorava con ruspe e macchinari, tant'è che il sequestro era stato disposto per evitare presunti pericoli connessi alla lavorazione in corso.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso non è puntuale perché, premesso che l'interesse ad impugnare va individuato non nella restituzione della cosa, ma con riferimento alla possibilità di ottenere il dissequestro, a prescindere, sempre che l'istante vi sia legittimato, dal soggetto che conseguirà il possesso della cosa sequestrata, ha affermato questa Corte che "qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest'ultimo, che aveva proposto richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della legittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione " (Cassazione Sez. VI n. 3613/1997, Ricci, RV. 210049). Nella specie, la restituzione è stata disposta in favore di soggetti certamente legittimi, trattandosi dei proprietari dei mappali interessati dall'area estrattiva sequestrata, sicché non è proponibile in questa sede ogni questione sul punto. L'inammissibilità del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 SETTEMBRE 2003.