Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
In sede di accertamento del diritto all'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio", e quindi la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente, costituisce elemento valutabile in ordine alla disponibilità, da parte del richiedente, di "mezzi adeguati" rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'DE TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO VENTURA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI NT VI ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANFREDI 17, presso l'avvocato DEMETRIO ZEMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO PALMI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 753/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 04/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ventura che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso ed il rigetto della censura relativa all'assegno di mantenimento della GL maggiore;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 marzo 1999, il Tribunale di Bari, adito da IT ZO Di PI, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'attore e TO ELED. Il Tribunale attribuiva alla ELED un assegno mensile di lire 1.000.000, annualmente rivalutabili, per il mantenimento dei figli con lei conviventi, di cui uno minorenne, mentre revocava l'assegno di mantenimento assegnato alla medesima in sede presidenziale. Proponeva appello la ELED lamentando di non essere stata posta nella condizione di provare adeguatamente le sue pretese di carattere economico per la prematura decisione di tutta la causa, nonostante le parti avessero chiesto la sentenza non definitiva sul divorzio ed il differimento della trattazione delle altre istanze. Il Di PI proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza sul punto concernente il mantenimento dei figli, in quanto la GL maggiorenne AR era divenuta economicamente indipendente.
Con sentenza del 30 maggio - 4 agosto 2000, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva a lire 500.000 mensili l'assegno posto a carico del Di PI, limitandolo al mantenimento del figlio minore NI, e rigettava ogni altro motivo di gravame.
Avverso la sentenza d'appello TO ELED ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
IT ZO Di PI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 10, della legge n. 74 del 1987, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla circostanza della convivenza more uxorio della ricorrente. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la convivenza more uxorio non può costituire causa di esonero dall'obbligo di corresponsione dell'assegno cui è tenuto l'altro coniuge.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 6 e 9, della legge n. 74 del 1987 e degli artt. 25 e segg. della legge n. 203 del 1982, nonché omesso, contraddittorio, insufficiente esame di punto decisivo della controversia, relativo all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno e in punto di valutazione delle risultanze istruttorie.
La Corte non aveva tenuto conto dei documenti e delle prove in atti. Dai documenti risultava che il Di PI era proprietario di due terreni e conduceva a titolo di mezzadria un altro terreno coltivato a vigneto, di proprietà del padre. Non era stato possibile accertare i redditi che effettivamente il Di PI ricavava da tali vaste e pregiate culture perché i giudici di primo e di secondo grado non avevano disposto c.t.u. ne' indagini avvalendosi anche della polizia tributaria. Ciò aveva impedito di effettuare il giudizio comparativo delle situazioni economiche delle parti. Inoltre, era irrilevante che la normativa vigente non preveda più la mezzadria, non comportando questo l'estinzione del rapporto agrario tra il Di PI ed il padre, ma la trasformazione dello stesso in affitto.
3. I due motivi sono parzialmente fondati.
La sentenza impugnata non ha escluso il diritto della ELED all'assegno di divorzio sulla base della sola convivenza stabile della medesima con un altro uomo, ma, premesso che la donna conviveva stabilmente con un altro uomo e lavorava come bracciante sia con il marito sia con il nuovo compagno, ha osservato che non era stato ne' dedotto ne' provato come e perché il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio fosse migliore di quello attuale.
La convivenza "more uxorio" è stata quindi correttamente presa in considerazione sotto il profilo di un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiedeva l'assegno divorzile disponesse o meno di "mezzi adeguati" rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio (cfr. Cass. 24 novembre 1999 n. 13053, 5 giugno 1997 n. 5024, 27 marzo 1993 n. 3720). Sul punto dell'accertamento di tale tenore di vita, però, la motivazione della sentenza impugnata appare carente. Come già affermato da questa Corte, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 7 maggio 2002 n. 6541; cfr. anche Cass. 16 giugno 2000 n. 8225, secondo cui correttamente il giudice di merito, in mancanza di prova da parte del richiedente sul tenore di vita in costanza di matrimonio, fa riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato).
Nella specie, la Corte d'appello si è limitata ad osservare che non era stato ne' dedotto ne' provato come e perché il tenore di vita mantenuto dalla ELED in costanza di matrimonio fosse migliore di quello attuale, senza procedere ad una valutazione degli elementi acquisiti agli atti in ordine alla situazione economico-patrimoniale del Di PI, dai quali si poteva desumere il suddetto tenore di vita.
In particolare, nella sentenza impugnata si rileva che il Di PI coltivava due ettari di vigneto, senza che fosse stato possibile accertare a quale titolo, ma che pareva doversi escludere che si trattasse di proprietà, avendo i testimoni precisato che il fondo era precedentemente stato condotto a mezzadria dal padre dell'appellato e che la conduzione sarebbe continuata nello stesso modo.
Ora, secondo le risultanze di alcune deposizioni testimoniali letteralmente riportate dalla ELED nel ricorso per cassazione, il terreno di due ettari coltivato dal Di PI era di proprietà del padre di quest'ultimo e la coltivazione era effettuata a tendone, elemento questo valutabile ai fini della redditività dell'attività svolta. Inoltre, nessun cenno viene fatto dalla Corte territoriale alla proprietà da parte dell'appellato di due terreni, dei quali la ELED ha indicato nel ricorso gli atti notarili di acquisto e le modalità con cui tali documenti sono stati prodotti in giudizio.
Sussiste, quindi, il vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente.
4. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 155 c.c. e degli artt. 710, 345 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in materia di attribuzione dell'assegno ai figli conviventi con la ricorrente. L'appello principale, riguardante l'inadeguatezza dell'assegno per i figli conviventi con la madre, era stato sostanzialmente ignorato. L'appello incidentale - con cui il Di PI aveva chiesto che venisse accertata l'autosufficienza economica della GL AR e che l'onere di contribuzione fosse ridotto al solo figlio NI - avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto integrante una domanda nuova in appello.
La sentenza impugnata aveva motivato in ordine alla situazione lavorativa ed alla convivenza della GL AR con il Di LL, senza considerare che la stessa GL aveva dichiarato che la sera andava a dormire a casa di sua madre ed inoltre che l'assegno di mantenimento riguardava due figli.
5. Il motivo è fondato nei limiti appresso precisati. Per quanto riguarda il mantenimento della GL maggiorenne, l'appello incidentale non era inammissibile, essendo consentito al Di PI impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui essa gli aveva imposto un contributo per il suddetto mantenimento. Nessuna domanda nuova è configurabile al riguardo, atteso che la domanda di assegno per il mantenimento della GL maggiorenne era stata proposta dalla ELED nell'ambito del procedimento di divorzio e le deduzioni del Di PI in ordine alla non convivenza della GL maggiorenne con la madre costituivano solo un'eccezione volta a paralizzare la suddetta pretesa e proponibile anche in appello. Alla presente causa, iniziata nel 1994, è applicabile l'art. 345 nel testo anteriore alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353, ai sensi della disciplina transitoria prevista dall'art. 90 di tale legge, modificato da ultimo dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534.
La decisione con cui la Corte d'appello ha escluso il contributo per il mantenimento della GL sfugge alle censure formulate dalla ricorrente. Ha in particolare osservato il giudice di merito: a) che dalla deposizione della stessa AR Di PI era emerso che la giovane non viveva più nella casa materna da più di due anni, avendo da allora instaurato stabile convivenza con Di LL NI, che svolgeva l'attività di panificatore;
b) che la giovane lavorava presso un'industria di abbigliamento. La Corte d'appello ha concluso che nulla il Di PI doveva corrispondere per la GL maggiorenne, essendo emerso che la giovane era economicamente indipendente ed aveva una famiglia sua, ancorché, allo stato, di fatto.
La circostanza su cui la ricorrente fonda la pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata - e cioè che il teste Di LL non avrebbe confermato che AR Di PI conviveva stabilmente con lui, affermando invece all'udienza del 25.2.2000 che "la sera va a dormire a casa di sua madre" - non assume rilievo in questa sede.
Il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045 e, da ultimo, fra le altre, Cass. 4 giugno 2001 n. 7476), ipotesi questa non ricorrente nella specie. La circostanza richiamata dalla ricorrente non ha comunque valore decisivo, atteso che la decisione adottata dalla corte d'appello si basa non solo sulla convivenza della giovane ma anche sull'indipendenza economica della medesima, punto che non è in contestazione e che da solo esclude il diritto della ricorrente al contributo di mantenimento per la GL maggiorenne (cfr. Cass. 4 marzo 1998 n. 2392). Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento per il figlio minorenne il motivo merita accoglimento.
I genitori debbono adempiere l'obbligazione di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (artt. 147 e 148 c.c.). Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (Cass. 3 luglio 1999 n. 6872, 21 gennaio 1995 n. 706). La Corte territoriale, dopo aver affermato che il contributo di mantenimento andava limitato al figlio ancora minorenne ha aggiunto che la somma di un milione di lire, disposta in primo grado andava dimezzata, non essendovi motivo per ridurla a meno della metà, ne' per aumentarla fino a quota maggiore della metà.
In tal modo il giudice d'appello non ha precisato le ragioni per le quali non riteneva di accogliere ne' la richiesta dell'appellante di aumento dell'assegno ne' quella dell'appellato di riduzione. Sarebbe stato invece necessario effettuare una valutazione di congruità dell'assegno in relazione alla capacità economica dei genitori. Anche sotto questo profilo vale quanto già detto, a proposito dell'esame dei precedenti motivi, in ordine alla carenza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della situazione economico-patrimoniale del Di PI.
6. In parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, che riesaminerà il punto relativo alla situazione economico-patrimoniale delle parti ai fini dell'accertamento del diritto della ELED all'assegno di divorzio e della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal Di PI a favore del figlio minore.
7. Il giudice di rinvio provvedere altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003