Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
In tema di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal privato per conto di un ente pubblico, si realizza non già per effetto del mero ritardo nel versamento, bensì allorquando si realizza la certa interversione del titolo del possesso. (Fattispecie in cui il concessionario della riscossione di tasse automobilistiche, anziché versare gli importi sul conto corrente dedicato e dal quale gli stessi venivano automaticamente inviati alla Regione, faceva confluire il denaro su altro conto corrente a lui intestato, in tale momento consumandosi il reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2019, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
05233-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1694 Giorgio Fidelbo Angelo Capozzi UP 19/11/2019- Ersilia Calvanese - Relatore - R.G.N. 28624/2019 Maria Silvia Giorgi Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2018 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5 aprile 2018, riformava parzialmente, sull'appello dell'imputata, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova con la quale NA NE era stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. In particolare, la Corte di appello riteneva il fatto accertato limitato alla somma di euro 126.501,25. All'imputata era stato contestato di essersi appropriata, quale gestore di un'agenzia concessionaria della riscossione di tasse automobilistiche, di somme riscosse a tale titolo tra il 22 dicembre 2008 e il 25 gennaio 2009. 1.1. Dalle sentenze di merito sono emerse le seguenti circostanze di fatto. La imputata era titolare con EN ZZ dal maggio 2003 del 99% di un'agenzia concessionaria per la riscossione di tasse automobilistiche e dal 2004 del 100% della stessa, ed era comunque colei che gestiva operativamente l'agenzia per il suddetto servizio per conto della Regione EN, sulla base di due convenzioni, relative alle unità operative di Padova e di Selvazzano Dentro, utilizzando per il riversamento delle somme incassate i conti correnti bancari nn. 1028 e 1088, dai quali a sua volta la Regione prelevava con RID automatico le somme che risultavano riscosse - sulla base di estratto conto settimanale - a tale titolo presso le suddette unità. Contemporaneamente presso lo stesso istituto di credito risultava acceso un altro conto corrente (n. 1027), dedicato alla gestione dell'agenzia. Su tale conto e sul conto n. 1028 l'agenzia godeva di affidamenti bancari per euro 350 mila (250 mila per sconto su fatture e il restante come apertura di credito). Nel febbraio 2009, a seguito di mancato rinnovo delle linee di credito, l'istituto di credito aveva operato la compensazione tra i conti correnti, per coprire il passivo gravante sui due suddetti conti, revocando i RID già disposti a favore della Regione EN e trasferendo la somma presente sul conto n. 1088 sul conto 1028. Nel marzo 2009 la Regione EN aveva, senza esito, richiesto all'imputata il versamento le somme riscosse, che ammontavano per il periodo 22 dicembre 2008 al 25 gennaio 2009 a 565.273,59 euro.
1.2. Il Tribunale in primo grado aveva accertato che il rientro delle somme anticipate da parte dell'istituto di credito non era stato un evento inaspettato, in quanto preannunciato dal medesimo sin dal dicembre 2008 con più comunicazioni dirette all'imputata, nelle quali era stata proprio indicata l'azione di storno dei RID a favore della Regione EN. Il Tribunale riteneva di non poter addebitare all'imputata gli ammanchi riscossi prima del 22 dicembre 2008, posto che non era evidente il dolo di appropriazione, non risultando inverosimile la tesi difensiva, secondo la quale le somme riscosse erano state destinate a coprire il debito "ereditato" dalla pregressa gestione dell'agenzia nei confronti della Regione EN. A differenti conclusioni era pervenuto il Tribunale per il periodo in contestazione, anche se limitatamente alla somma di euro 131.717,31. Il perito aveva appurato che in questo periodo gli importi versati sui conti corrente dedicati alle operazioni di gestione della convenzione erano inferiori a quelli effettivamente riscossi per conto della Regione EN (sul conto n. 1028 2 G risultava una differenza di 123.677,38, oltre a movimenti estranei per euro 5.216,06; sul conto n. 1088 una differenza di euro 2.823,87), quindi sicuramente oggetto di appropriazione ad opera dell'imputata.
1.3. La difesa in appello aveva sostenuto che l'imputata aveva riversato sui conti in questione per il periodo contestato "tutte" le somme riscosse;
come accertato dal perito sui conti correnti erano stati versati circa 440 mila euro (sul conto n. 1028 euro 334.389 e sul conto n. 1088 euro 104.491,83); l'ammanco era da attribuirsi piuttosto alla banca;
erano stati ingiustamente ritenuti non pertinenti o non considerati i versamenti effettuati sul conto corrente dall'imputata che ammontavano a circa 140 mila euro e che quindi superavano la somma oggetto di contestazione;
andava altresì considerato il debito verso la Regione della gestione precedente pari ad 87.000 euro;
difettava in ogni caso anche la prova del dolo.
1.4. La Corte di appello riteneva solo in parte fondato il gravame proposto. Era da ritenersi provato, sulla base dell'archivio unico informatico tenuto dalla Regione, l'ammontare esatto delle somme riscosse dall'agenzia dell'imputata a titolo di tasse automobilistiche (il pagamento delle tasse era contestuale all'aggiornamento del registro) nel periodo di riferimento dell'imputazione. A fronte di tale prospetto, risultavano nello stesso periodo versate dall'imputata nei conti bancari, contrariamente all'assunto difensivo, solo una parte di dette somme, con una differenza negativa di 123.677,38 euro per il conto n. 1028 e di 2.823,87 euro per il conto n. 1088, per un totale di euro 126.501,25 euro. Si trattava, secondo la Corte di appello, di una differenza calcolata in modo favorevole all'imputata in quanto sicuramente inferiore a quella effettiva, considerato che l'imputata, anziché creare un conto corrente dedicato ai soli rapporti con l'ente regionale, aveva utilizzato il medesimo conto anche per operazioni estranee.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo a mezzo di difensore i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge (art. 314 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata: mancanza assoluta degli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
assoluta carenza della prova circa l'oggettiva appropriazione;
contraddittorietà della motivazione in ordine agli episodi relativi ai periodi precedenti;
mancata applicazione ed illogicità della motivazione in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3 Manca la prova della dolosa appropriazione, posto che i fatti sono addebitabili all'imputata solo come colposo comportamento, nonché di quanto e in che modo sia stata prelevata la somma asseritamente mancante. Già il Tribunale aveva accertato che vi era stata una gestione gravemente colposa a causa dei pregressi debiti dell'agenzia ma non connotata da dolo. Gli incassi erano stati infatti tutti regolarmente riversati dalla ricorrente nel conto corrente dedicato (manca infatti la prova contraria), mentre il prelievo era da attribuirsi alla Banca che aveva trattenuto le somme ad essa dovute dall'agenzia per prestiti. Invero la ricorrente è stata assolta per fatti di peculato che il perito le aveva colpevolmente attribuito;
lo stesso perito aveva scoperto un saldo negativo di 91 mila euro sul conto n. 1028 relativo ai periodi precedenti alla contestazione e nessun accertamento è stato effettuato per stabilirne le cause. Era emerso comunque dalla perizia che l'agenzia presentava al momento dell'acquisto da parte della ricorrente un debito occulto di 160.000 euro, dei quali almeno 87 mila circa per mancato riversamento alla Regione di somme prelevate, che si era trascinato nelle annualità successive tanto da avere l'agenzia un debito di oltre 224.000 euro (dei quali 191 mila soltanto sul conto dedicato alla Regione) e dover quindi ricorrere ad un prestito bancario. Il perito ha in ogni caso accertato che nel periodo in esame erano stati riversati sui due conti un totale di 440 mila euro integrati a loro volta da anticipi su fatture per giungere ad un totale di 565.273,59 euro. Tale ricostruzione è stata avallata dai Giudici di merito che hanno rivisto al ribasso le somme effettivamente oggetto di appropriazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto, lambendo a tratti l'inammissibilità. Le critiche difensive avanzano critiche in parte anche aspecifiche rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e per il resto non fondate, risultando non censurabile la risposta fornita dalla Corte di appello alle questioni sollevate con l'appello e in questa sede riproposte.
2. Quanto al tema dell'appropriazione, va rammentato che questa Corte ha avuto modo di precisare, in presenza della riscossione ad opera di privati concessionari di somme per conto della P.A., che l'omesso o ritardato il versamento delle somme ricevute alla P.A. non costituisce il mero inadempimento ad un proprio debito pecuniario, ma la violazione dell'obbligo assunto dall'agente di consegnare entro scadenze temporali definite il denaro "pubblico" al suo 4 S legittimo proprietario (da ultimo, tra tante, Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, Orsi, Rv. 276805). - laPeraltro, si è ritenuto che il momento consumativo del reato appropriazione della somma non venga a realizzarsi con il semplice spirare del - termine previsto dalla convenzione per il versamento alla P.A. delle somme riscosse, essendo necessario che si sia realizzata la inversione del titolo del possesso "uti dominus", idonea ad integrare la fattispecie del peculato. A tal fine, è stata ritenuta quale condotta di valenza appropriativa la sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile (Sez. 6, n. 2963 del 29/11/2017, De Luca Rv. 272131, in relazione alla riscossione delle tasse automobilistiche;
Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, Munafò, Rv. 272910 in relazione alla rivendita di valori bollati;
Sez. 6, n. 32058 del 17/05/2018, Locane, Rv. 273446 in relazione all'omesso versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva residenziale) o allo spirare del termine indicato dalla P.A. con la intimazione inviata per contestare e sollecitare il versamento delle somme dovute (Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, Orsi, Rv. 276805, in tema di concessionario del servizio di ricevitoria del lotto) ovvero l'utilizzo del danaro riscosso per finalità private (Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, dep. 2004, Bosinco, Rv. 229766). Questa Corte in particolare ha più volte affermato che l'agente che riscuote denaro pubblico non può utilizzarlo per fini propri, assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza: in tali casi non ha influenza l'intenzione di restituire le somme né la restituzione del tantundem in quanto la lesione del bene giuridico si è già verificata con l'appropriazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190). Ebbene, nel caso in esame, come è stato accertato in sede di merito, la condotta appropriativa da parte della ricorrente si è materializzata non con il semplice omesso versamento alla Regione delle somme riscosse per suo conto, ma con una condotta già in radice rappresentativa della inversione del titolo del possesso "uti dominus", posto che le somme riscosse erano state deliberatamente stornate dal previsto iter contabile, in quanto non versate sul conto corrente dedicato al loro previsto deposito a disposizione della Regione che le avrebbe poi prelevate a mezzo RID automatico, ma trattenute dalla imputata. Quindi nessuna rilevanza poteva avere che la ricorrente utilizzasse per "coprire" il mancato riversamento dei finanziamenti bancari, posto che, per quanto sopra detto, la condotta appropriativa si era già consumata al momento in cui la stessa imputata aveva distratto per sé il danaro riscosso. 5 La sentenza impugnata, come anticipato in premessa, ha in modo lineare ed esaustivo desunto la prova di detta appropriazione dai dati emersi da un lato dal registro informatico della Regione EN in cui erano contabilizzate in tempo reale le somme riscosse dall'agenzia a titolo di tasse automobilistiche (risultando contemporaneamente emessa a fronte del pagamento ricevuto la relativa ricevuta al privato) e dall'altro dai movimenti in entrata sui conti correnti, dedicati alle operazioni di prelievo, a mezzo RID, ad opera della Regione. La Corte di appello ha posto in evidenza che in base alla convenzione le somme riscosse andavano in ogni caso versate sul conto dedicato (e quindi non potevano essere trattenute dal concessionario) e che proprio le non consentite operazioni svolte dall'imputata (non versando le tasse riscosse e generando la provvista necessaria per la Regione affidandosi a linee di credito) aveva determinato, una volta revocata l'apertura di credito, l'ammanco sul conto corrente per una somma ben maggiore di quella addebitata alla imputata in primo grado. Come chiaramente spiegato dalla Corte di appello, la condotta in definitiva addebitata a titolo di peculato rappresentava una conclusione piuttosto benevola nei confronti dell'imputata, posto che le somme non versate alla Regione per il periodo in esame erano di gran lunga superiori.
3. Relativamente al tema del dolo, la Corte di appello ha affrontato tale punto con motivazione non censurabile, tenuto conto di quanto già osservato in ordine alla condotta appropriativa. La Corte di appello, motivazione non manifestamente illogica, ha respinto la tesi difensiva volta a giustificare l'ammanco contestato. Il dolo del peculato è generico e consiste nella coscienza e volontà di far proprie somme di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ha il possesso per ragioni del suo ufficio. La Corte di appello ha desunto la prova del dolo in particolare dal trattenimento delle somme incassate a fronte di una modalità di gestione del rapporto con la Regione non consentita, che poteva tenersi in vita solo grazie alle linee di credito concesse dalla banca, e dalle intimazioni fatte all'imputata dalla banca sin dal 5 dicembre 2008 (quindi prima degli incassi), che preannunciavano l'interruzione degli affidamenti. Pertanto, al momento del mancato riversamento delle somme sul conto dedicato, la ricorrente era ben consapevole di non poter restituire alla Regione neppure il tantundem. Anche la questione del debito pregresso, risulta motivata in modo non manifestamente illogico: la Corte di appello ha ritenuto irrilevante tale 6 argomentazione difensiva, in quanto la gestione, a dire della ricorrente, fallimentare dell'agenzia risaliva al lontano 2003 e quindi la esposizione debitoria ereditata incolpevolmente dal predecessore era risalente a molti anni addietro rispetto ai fatti in contestazione e non giustificava certo la protrazione di un servizio pubblico con la consapevole impossibilità di riservare all'Erario le somme incassate.
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2019. Il Consignere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 7 FEB2020 IL CANCELLERE. Patrizia Lorenzio 7