CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2026, n. 21175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21175 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De AS DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2025 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di Latina Udita la relazione svolta dal Consigliere ZO LL. Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del Sostituto Procuratore gen. Luca Tampieri che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21175 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 07/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Latina con la sentenza in epigrafe ha applicato a De AS DR, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione, convertita nella pena del lavoro di pubblica utilità per giorni 730, in relazione al reato p. e p. dagli artt. 41 e 589-bis cod. pen. perché, mentre procedeva alla guida dell'autovettura VW Tiguan targata DT313WA percorrendo Via Epitaffio con dire- zione di marcia Latina - SS7 Appia, giunto in corrispondenza del civico nr. 150, per imprudenza e negligenza, in quanto si distraeva nella guida marciando a ve- locità non adeguata allo stato dei luoghi (orario notturno, manto reso viscido dalla pioggia in corso), nonché per violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1 e 3 e 186, comma 1, del codice della strada, in quanto non adeguava la velocità alle condizioni esterne in essere al momento del fatto (orario notturno, pioggia in atto) ponendosi alla guida in stato dl ebbrezza alcolica (con tasso pari a 0,73 g/l) tamponava il velocipede marca RE ER condotto da LAZZAPINI RI Gu- stavo che lo precedeva nella marcia, percorrendo la stessa corsia, sprovvisto dei prescritti dispositivi luminosi e catarifrangenti e dotato dei soli catadiottri installati sul pedali, li quale rovinava in terra e decedeva a seguito delle lesioni riportate nell'impatto. In Latina, Il 26/03/2024. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 222 e 218, comma 2, cod. strada, con riferimento all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente. La lettura della sentenza impugnata — si legge in ricorso — consente dì affer- mare che il GIP ha applicato al De AS la sanzione accessoria della revoca della patente quale effetto automatico dell'art.222, comma 2, cod. strada, senza alcun contraddittorio tra le parti, poiché - come accennato in premessa - l'unico passag- gio del provvedimento riferito all'applicazione della sanzione accessoria è nel di- spositivo, ove si legge testualmente: "visto l'art.222 co.2, D.Lgs.285192, dispone la revoca della patente di guida". La statuizione del giudice di primo grado si paleserebbe, perciò, illegittima, ponendosi in contrasto con l'intervento reso dalla Corte Costituzionale, con sen- tenza n. 88 del 2019, sulla disposizione menzionata: la Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione pena su richiesta 3 delle parti, per i reati di cui all'art.589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispet- tivi commi secondo e terzo degli artt.589 bis e 590 bis cod. pen. Si ricorda in ricorso che, secondo la prospettazione del giudice delle leggi, al di sotto della soglia di gravità contemplata nelle ipotesi aggravate, si collocano comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore, sicché per questi ultimi non è compatibile coi principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione di un automatismo nell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Ne discende che l'automatismo della sanzione amministra- tiva, nelle ipotesi non aggravate, non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice (Sez. 4, n.11582/2024; id. Sez. 4, n. 12457/2024). Inoltre, nell'esercizio di questo potere discrezionale, il giudice deve dare conto dei criteri di riferimento che giustificano la scelta della sanzione amministrativa più grave, previsti dall'art.218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n.13882 del 19/2/2020, [...]; id. Sez. 4, n. 13747 del 23/3/2022, [...]). Alla luce dei principi di diritto sopra espressi, la statuizione contenuta nella sentenza di patteggiamento che dispone la revoca della patente di guida nei con- fronti del De AS, sarebbe illegittima. Al De AS veniva, infatti, contestata l'ipo- tesi di omicidio stradale non aggravato e, dunque, il giudice non era vincolato all’applicazione automatica della revoca della patente di guida, bensì avrebbe do- vuto scegliere tra la sospensione e la revoca, tenendo conto dei criteri imposti dal codice della strada all'art. 218. L'automatica applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida al De Masì, operata dal Tribunale di Latina nella sentenza impugnata, configurerebbe il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 222, comma 2, cod. strada, nella lettura costituzionalmente orientata fornita dal giudice delle leggi, e 218, comma 2., cod. strad. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione, con riferimento all'ap- plicazione della sanzione accessoria della revoca della patente. In continuità con il motivo di ricorso che precede, il ricorrente osserva come nella fattispecie il giudice di primo grado, nel far discendere dall'applicazione pena - in modo automatico - la sanzione accessoria della revoca della patente, non abbia reso sul punto alcuna argomentazione a sostegno della propria decisione, contrav- venendo ai principi di diritto dettati in argomento da questa Suprema Corte dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88/2019. La motivazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere quindi puntuale e specifica, e non può essere considerato 4 idoneo un generico rinvio - peraltro assente nella sentenza impugnata - ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. adottati dal giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [...], nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, cit., in motivazione). Nel caso specifico, peraltro, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare avrebbero dovuto essere posti in rapporto anche con altre circostanze del caso concreto quali, ad esempio, il rico- nosciuto concorso di colpa della vittima e la ridottissima velocità con cui viaggiava il veicolo condotto dal De AS (elemento, quest'ultimo, affatto considerato in sen- tenza). Pertanto, la motivazione che ha indotto il giudice di primo grado ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente risulterebbe completamente omessa: anche per questo motivo si insiste nella richiesta di annullamento della sentenza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va an- nullata limitatamente alla revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giu- dizio sul punto, al Tribunale di Latina - Ufficio Gip, in diversa persona fisica. Va, quindi, dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. 2. Va ricordato che le Sezioni Unite hanno chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279349 – 01). Orbene, fondatamente il ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato manchi una pur minima motivazione che dia conto del perché il giudice del pat- teggiamento abbia ritenuto di irrogare la più grave sanzione amministrativa ac- cessoria della sospensione della patente di guida in luogo di quelle della sospen- sione della patente. Si è proceduto, infatti, per l’ipotesi non aggravata di omicidio stradale di cui all’articolo 289-bis, comma 1, cod. pen. (ciò in quanto, sebbene all’imputato sia stato contestato di avere guidato in stato di ebbrezza alcolica, il tasso alcolemico 5 rilevato di 0,73 g/l è al di sotto di quello di 1,15 g/l che avrebbe integrato la fattispecie di cui all’art. 186 lett. c cod. strada e, dunque, la fattispecie aggravata di cui al secondo comma). Ed è pacifico che, all'esito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, (...) in tema di omicidio stradale il giudice il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole della sospensione deve dare conto, in modo pun- tuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218. comma 2, cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulte- riore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4, n.109 del 16/11/2022, [...], in motivazione;
Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [...], in mo- tivazione;
Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, [...]; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, [...]; Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - Sez. 4, n. 12457/2024 già cit.). La motivazione, secondo il ricordato consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, deve essere quindi puntuale e specifica, e non può essere considerato idoneo un generico rinvio - peraltro assente nella sentenza impugnata - ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. adottati dal giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [...], nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, cit., in motivazione). Nel caso specifico, peraltro, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare avrebbero dovuto essere posti in rapporto anche con altre circostanze del caso concreto quali, ad esempio, il rico- nosciuto concorso di colpa della vittima, che ha portato al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 599-bis, comma 7, cod. pen., nonché la na- tura occasionale del reato, il buon comportamento processuale del De AS e la sua incensuratezza, che hanno indotto il giudice del patteggiamento a formulare una prognosi positiva in ordine alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblicità. E, invece, come si evidenziava in precedenza, il Gup di Latina pare aver ritenuto di dover disporre obbligatoriamente la revoca della patente di guida, così come avveniva antecedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale del 2019 in precedenza ricordata. 3. Una volta ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, deve rilevarsi che l'annullamento può riguardare la sola parte di pronuncia concernente la revoca della patente di guida, in quanto la sanzione amministrativa accessoria non è stata 6 parte integrante dell'accordo intercorso tra le parti, né peraltro poteva esserlo (cfr. in proposito, ex multis, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Latina - Ufficio Gip, in diversa persona fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso il 07/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO LL LE Di SA
Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [...], in mo- tivazione;
Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, [...]; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, [...]; Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - Sez. 4, n. 12457/2024 già cit.). La motivazione, secondo il ricordato consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, deve essere quindi puntuale e specifica, e non può essere considerato idoneo un generico rinvio - peraltro assente nella sentenza impugnata - ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. adottati dal giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [...], nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, cit., in motivazione). Nel caso specifico, peraltro, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare avrebbero dovuto essere posti in rapporto anche con altre circostanze del caso concreto quali, ad esempio, il rico- nosciuto concorso di colpa della vittima, che ha portato al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 599-bis, comma 7, cod. pen., nonché la na- tura occasionale del reato, il buon comportamento processuale del De AS e la sua incensuratezza, che hanno indotto il giudice del patteggiamento a formulare una prognosi positiva in ordine alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblicità. E, invece, come si evidenziava in precedenza, il Gup di Latina pare aver ritenuto di dover disporre obbligatoriamente la revoca della patente di guida, così come avveniva antecedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale del 2019 in precedenza ricordata. 3. Una volta ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, deve rilevarsi che l'annullamento può riguardare la sola parte di pronuncia concernente la revoca della patente di guida, in quanto la sanzione amministrativa accessoria non è stata 6 parte integrante dell'accordo intercorso tra le parti, né peraltro poteva esserlo (cfr. in proposito, ex multis, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Latina - Ufficio Gip, in diversa persona fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso il 07/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO LL LE Di SA