CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6495/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13528 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da ricorso FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a
IMU per l'anno 2019 del Comune di Praia a Mare, deducendo che nell'avviso di accertamento il tributo era stato richiesto senza tener conto del fatto che l'immobile fosse la sua abitazione principale e quindi dovesse godere dell'esenzione dal pagamento del tributo.
Il Comune di Comune di Praia a Mare non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto. Risulta invero non contestato che lo Ricorrente_1 avesse nel 2018 la residenza anagrafica nell'immobile per cui è stato richiesto il tributo e che non avesse altri immobili per cui usufruiva dell'esenzione
“prima casa”.
Orbene, osserva lo scrivente che l'essere residente anagraficamente nell'immobile di proprietà costituisce un elemento presuntivo del fatto che l'immobile sia abitazione principale del residente, presunzione tuttavia iuris tantum, che può essere superata dall'Ente impositore con ogni mezzo, e in particolare mediante la produzione dei consumi dei servizi relativi all'immobile stesso, da cui desumere un utilizzo saltuario del bene.
Nel caso di specie il Comune di Praia a Mare non ha superato tale presunzione, non costituendosi in giudizio, dovendosi tenere conto anche del seguente principio: “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune” (Cass. 32339/2022; conforme, da ultimo, Cass. 11072/2024). Ne consegue che il ricorso debba essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., devono essere poste a carico del Comune di
Praia a Mare.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna il Comune di Praia a Mare al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 233,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, se richiesta.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice
RO TE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6495/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13528 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da ricorso FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a
IMU per l'anno 2019 del Comune di Praia a Mare, deducendo che nell'avviso di accertamento il tributo era stato richiesto senza tener conto del fatto che l'immobile fosse la sua abitazione principale e quindi dovesse godere dell'esenzione dal pagamento del tributo.
Il Comune di Comune di Praia a Mare non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto. Risulta invero non contestato che lo Ricorrente_1 avesse nel 2018 la residenza anagrafica nell'immobile per cui è stato richiesto il tributo e che non avesse altri immobili per cui usufruiva dell'esenzione
“prima casa”.
Orbene, osserva lo scrivente che l'essere residente anagraficamente nell'immobile di proprietà costituisce un elemento presuntivo del fatto che l'immobile sia abitazione principale del residente, presunzione tuttavia iuris tantum, che può essere superata dall'Ente impositore con ogni mezzo, e in particolare mediante la produzione dei consumi dei servizi relativi all'immobile stesso, da cui desumere un utilizzo saltuario del bene.
Nel caso di specie il Comune di Praia a Mare non ha superato tale presunzione, non costituendosi in giudizio, dovendosi tenere conto anche del seguente principio: “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune” (Cass. 32339/2022; conforme, da ultimo, Cass. 11072/2024). Ne consegue che il ricorso debba essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., devono essere poste a carico del Comune di
Praia a Mare.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna il Comune di Praia a Mare al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 233,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, se richiesta.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice
RO TE