Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38395 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
IC TO ST RL IZ NI
- Presidente -
AR ER NT
- Relatore -
RENATA SESSA IL IO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU IN nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38396/2025 Roma, li, 26/11/2025
Sent. n. sez. 1159/2025 UP - 23/10/2025 R.G.N. 24258/2025
avverso la sentenza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR ER NT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, ha confermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che ha riconosciuto la colpevolezza di NT RU per i delitti a lui ascritti di minaccia e lesioni personali volontarie, giudicate guaribili in giorni 15, condannandolo alla pena di giustizia.
2.Il ricorso per cassazione, affidato al difensore di fiducia, avvocato Paola Rigano, svolge cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Firmato Da: AR ER NT
Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: IC RL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2.1. Assenza e illogicità della motivazione in merito allo scrutinio dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni, che la Corte di appello ha ravvisato sulla base del solo elemento neutro costituito dal referto medico ospedaliero.
2.2. Assenza e illogicità della motivazione in merito alla scriminante, non riconosciuta, di cui all'art. 52 cod. pen.. La Corte di appello si sostiene non ha tenuto nel debito conto la condizione di grave compromissione fisica dell'imputato, invalido totale e fruitore della indennità di accompagnamento, condizione idonea a incidere sia sulla percezione del pericolo che sulla valutazione di proporzionalità della reazione e che, unitamente all'assenza di volontà aggressiva pregressa, riconducendosi la iniziativa aggressiva alla p.o., avrebbe dovuto indurre al riconoscimento in favore del ricorrente della legittima difesa.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo, sono denunciati violazione del principio del favor rei e contraddittorietà della motivazione. L'imputato avrebbe dovuto essere assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod.proc.pen., stante l'assenza di prova certa e univoca della responsabilità; nessuno dei testimoni escussi ha riferito di avere visto il ricorrente colpire la persona offesa, e, in effetti, il giudice di primo grado ha riconosciuto che "abbia iniziato lo Scipilliti", il quale aveva un grave motivo di risentimento nei confronti del RU che, al contrario, era privo di movente. Inoltre, le lesioni lamentate dalla p.o. sono state la conseguenza del tentativo del ricorrente di proteggere la 'stomia' dai colpi che gli stava infliggendo la p.o.., e sono, quindi, involontarie. Viene denunciata la contraddittorietà della motivazione laddove, pur avendo il primo giudice ritenuto maggiormente credibile la versione del RU in merito alla dinamica dell'aggressione, ha, poi, come la Corte di appello, omesso di formulare analogo giudizio in merito alla involontarietà dell'urto in danno dello Scipilliti.
2.4. Con il quinto motivo ci si duole dell'assenza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur sussistendo plurimi elementi favorevoli all'imputato.
3. Il difensore del ricorrente ha concluso, con memoria scritta, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: AR ER NT Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: IC RL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.In premessa, giova ricordare che i vizi della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, non sono consentiti nel ricorso avverso una sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del Giudice di pace. Secondo l'espressa previsione di cui agli artt.606 comma 2-bis cod. proc. pen. e 39 bis del d.lgs. n.274 del 2000, infatti, non è ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 22854 del 29/04/2019 Rv. 275557, nonché Sez. 7 n. 49963 del 06/11/2019 Rv. 277417 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), per violazione
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degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione, potendo il legislatore, anche per l'assenza di vincoli sovranazionali, differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio, essendo, in particolare, ragionevole modulare diversamente l'accesso al giudizio di legittimità per i procedimenti aventi ad oggetto violazioni di minore entità cui non seguano sanzioni detentive). Invero, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto 3 dal d.lgs. n. 11 del 2018), i casi di ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in sede di appello per reati di competenza del Giudice di pace sono circoscritti ai motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) della stessa disposizione, ammettendosi, nella giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma, solo nel caso di ricorso avverso le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace (Sez. 1 n. 48928 del 11/07/2019, [...]; Sez. 5 n. 23043 del 23/03/2021, [...]).
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3. Ciò posto, l'inammissibilità del primo e del quinto motivo afferenti, rispettivamente, allo scrutinio dell'elemento soggettivo e al diniego delle circostanze attenuanti discende dalla mancata formulazione di analogo motivo di doglianza nel gravame di merito, cosicchè le censure risultano inedite, in quanto formulate per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., infatti, non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, violazioni di legge non dedotte con l'appello, previsione legale che ha positivizzato il costante orientamento di questa Corte (Sez. U. n. del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia, correttamente, omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, [...]).
3.1. Ad abundantiam, si osserva come, in ogni caso, la deduzione difensiva afferisca al vizio - non consentito - di motivazione, in merito all'elemento soggettivo del delitto di lesioni, in ordine al quale si lamenta la neutralità probatoria del referto ospedaliero.
4. Parimenti inammissibile il secondo motivo, riguardante la legittima difesa: in situazione di 'doppia conforme' - in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218) - la lettura sinergica delle due sentenze dà atto delle ragioni per cui è stata esclusa la invocata scriminante, non potendo dirsi che si sia al cospetto di motivazione assente o 3
Firmato Da: AR ER NT Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: IC RL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
apparente, unici vizi dell'apparato argomentativo del provvedimento giurisdizionale che possono essere dedotti sotto forma di violazione di legge, trattandosi di casi in cui la motivazione risulti del tutto carente o presenti difetti tali da renderla priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, [...]). In tali casi, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111 sesto comma, Cost;
125 comma 3 cod. proc. pen., poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale. Nessuno di ali vizi argomentativi è riscontrabile nel caso di specie, in cui il Giudice a quo ha argomentato sul diniego della invocata scriminate facendo riferimento alla possibilità del 'commodus discessus'
5. I motivi terzo e quarto - al di là della formale intestazione - formulano censure incentrate sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, e ampiamente riversate in fatto, perseguendo la prospettiva, inibita al giudice di legittimità, di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Firmato Da: AR ER NT Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: IC RL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte
Il Presidente
RI vittorio ST LI
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