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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3961 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato IOELE MARIA ASSUNTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato MAGNI LORENO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate da ambo le parti in data 02/12/2025
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio CP_2 in data 07/12/2015;
2. Con ricorso del 12/08/2025, ha chiesto l'affido condiviso Parte_1 del figlio minore, l'assegnazione della casa famigliare oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura patrimoniale sui rapporti tra genitori e figlio;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, dando atto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e chiedendo il termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza congiunte;
4.Con ordinanza del 24/10/2025, il G.I concedeva termine alle parti per il deposito di note congiunte al 03/12/2025;
5. Le parti hanno rassegnato nei termini le seguenti conclusioni congiunte
“ Casa familiare. Assegnare la casa familiare, già di proprietà della signora
, ubicata in Savignano sul Panaro (MO) via Claudia 2093, Parte_1 completa di arredi e suppellettili, alla ricorrente;
2. Affidamento. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in via CP_2 condivisa con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute del figlio minore, tenendo conto e nel rispetto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali.
3. Diritto di visita e frequentazione del padre. Disporre che il padre potrà vedere a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera CP_2 quando lo riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 20, nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre quest'ultimo potrà vedere il figlio CP_2 anche al martedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle 20 dello stesso giorno quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Mentre nella settimana successiva il padre trascorrerà con il figlio il giovedì dall'uscita da scuola al sabato mattina quando lo riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 10.
pagina 2 di 6 Con la precisazione che perdurando l'ordine restrittivo in capo al , CP_1 quest'ultimo dovrà incaricare un terzo, noto e gradito al bambino, di prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre.
1. Le vacanze natalizie saranno regolamentate secondo il calendario ordinario di cui al precedente punto 3, mentre i giorni di festa seguiranno il principio dell'alternanza annuale;
le vacanze pasquali saranno divise in due periodi di tre giorni ciascuno e le festività di Pasqua e del lunedì dell'Angelo seguiranno anch'esse il principio dell'alternanza annuale. In caso di divergenza sulla scelta dei giorni di festa negli anni dispari sceglierà la madre ed in quelli pari il padre
2. Durante il periodo di vacanza estiva ciascun genitore potrà passare con il figlio un periodo di ferie di due settimane anche consecutive, impegnandosi i genitori a comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ed il luogo di villeggiatura scelto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. In caso di divergenza sulla scelta del periodo di vacanza negli anni dispari sceglierà la madre ed in quelli pari il padre.
Con la precisazione che gli altri giorni di vacanza scolastica estiva saranno regolamentati secondo il calendario ordinario di cui la precedente punto 2.
6. Contributo al mantenimento. Disporre che il Sig. versi a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio minore l'importo di euro CP_2
200,00 (duecento/00) mensili entro il giorno 18 di ciascun mese, e così per 12 mensilità, e ciò con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte. Tale somma sarà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat nazionali.
7. Disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito dalla madre nella misura del 100%.
8. Spese straordinarie. Disporre che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% del loro ammontare alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio e precisamente quelle indicate nel Protocollo di Codesto
Tribunale che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico pagina 3 di 6 curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione dovrà avvenire entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso e comunque entro quindici giorni dalla richiesta. In relazione alla mensa scolastica, le parti espressamente concordano che andrà ripartita al 50% a far tempo dall'anno scolastico 2025/2026
e segnatamente dal settembre 2025.
pagina 4 di 6 10. Sul passaporto. Dare atto che i genitori prestano fin da ora il consenso al rilascio – rinnovo del passaporto per il figlio minore.
11. Sulle spese straordinarie pregresse sostenute dai genitori. I genitori espressamente concordano di rinunciare alla richiesta all'altro genitore delle spese straordinarie che di seguito si vanno ad elencare.
Il padre rinuncia al rimborso delle spese sostenute per: iscrizione alla scuola calcio
(tesseramento del 29.08.25 per € 50 e prima rata del 31.10.25 per € 250,00); acquisto dell'abbigliamento calcistico di inizio anno (recato dagli scontrini decathlon del 31.08.25 per euro 88,42 e 5,99 oltre allo scontrino del 01.09.25 per euro 28,99) e assicurazione scolastica anno 2025/2026 ( pagamento del 14.11.25 per euro 18,00). La madre rinuncia al rimborso delle spese sostenute per: mensa scolastica relativa all'anno 2024/2025 per i mesi di marzo- aprile e magio- giugno
2025 (pari ad euro 195 per i mesi di marzo – aprile ed euro 134,20 per i mesi di maggio- giugno); centro estivo estivo per i mesi di giugno e luglio (in particolare euro 95 + 135 per il mese di giugno come da fatture 318 e 319 del 23.06.25, euro
125 per il mese di luglio come da fattura 451 del 07.07.25) e acquisto corredo scolastico di inizio anno (come recato dallo scontrino 26.07.25 per euro 225,00).
Le parti dichiarano di aver visionato i documenti giustificativi delle suddette spese che si intendono interamente compensate.
1. Sulle spese legali.: Disporre l'integrale compensazione delle spese legali, con rinuncia alla solidarietà come da firma in calce degli avvocati. “
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figlio minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte pagina 5 di 6 motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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