Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7699
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 cod. proc. civ.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione; ne' tale disciplina appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di garanzia della difesa, di cui agli art. 3 e 24 della Costituzione, posto che gli interessati, una volta venuti a conoscenza della sentenza da impugnare, devono imputare alla propria negligenza la non tempestiva proposizione del gravame.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7699
    Data del deposito : 16 maggio 2003

    Testo completo