Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 cod. proc. civ.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione; ne' tale disciplina appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di garanzia della difesa, di cui agli art. 3 e 24 della Costituzione, posto che gli interessati, una volta venuti a conoscenza della sentenza da impugnare, devono imputare alla propria negligenza la non tempestiva proposizione del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RE RZ E NA RZ, quali eredi legittimi di OL RZ e di MA TA MUTTI, elett. dom. in Roma, via Magliano Sabina n. 24,presso lo studio dell'avv. Luigi Pettinari che li rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
TA LL, elett. dom. in Roma, via Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell'avv. Claudio Andreozzi (in associazione professionale con gli avv. P. Antonucci e F. Salvago) che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 15 giugno 2001, n. 23441 (R.G.N.21670/1997);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/2/2003,la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 gennaio 1992 il Tribunale di Roma, in riforma della pronuncia 28 giugno 1987,aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato il 16 novembre 1982 a ET EL dalla società CPD condannandola alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso, oltre accessori.
La anzidetta società era stata posta in liquidazione, ma nel bilancio finale non era stato menzionato il credito litigioso. Era seguita la sua cancellazione dal registro delle imprese. Tanto premesso, la EL conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma il liquidatore CO RZ, e, deducendo la sua responsabilità per colpa grave nella vicenda, ne chiedeva la condanna, oltre che al versamento dei contributi assicurativi, al pagamento della somma di lire 173.241.232 o di altra somma, anche con valutazione equitativa, a titolo di retribuzioni, 13^ e 14^ mensilità, scatti di anzianità, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto e accessori. Il convenuto non si costituiva in giudizio e il Pretore, con sentenza in data 27 agosto 1994,accoglieva il ricorso. Prima del deposito della motivazione della detta pronuncia, con ricorso del 10 giugno 1994 proponevano gravame MA SU TI ed i figli ND e MO RZ, quali eredi di CO RZ, assumendo che costui era deceduto il 23 novembre 1993,ossia dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ma prima della costituzione in giudizio.
Il Tribunale di Roma, con pronuncia del 26 aprile 1996, dichiarava inammissibile l'appello e la decisione veniva confermata dalla Corte Suprema che, con sentenza del 19 aprile 2000, n. 5167,rigettava il ricorso correggendo la motivazione della decisione impugnata - che aveva argomentato dal difetto dei motivi specifici di gravame - nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto porre, a fondamento della declaratoria di inammissibilità, l'assenza dell'oggetto del gravame, e cioè la sentenza completa di motivazione. Intanto, gli eredi del RZ depositavano il 28 maggio 1997 altro ricorso in appello, cioè quasi tre anni dopo la decisione di primo grado, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei soci, oltre che l'infondatezza nel merito delle pretese.
Con sentenza del 15 giugno 2001 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il gravame.
ND e MO RZ, quali eredi legittimi di CO RZ e di MA. SU TI, deceduta il 2 ottobre 2001,proponevano ricorso per Cassazione con un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso la EL. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 152, 161, 293, 299, 327 c.p.c., 3 e 24 della Costituzione nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un pianto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello depositato dagli eredi del convenuto RZ il 28 maggio 1997,quindi dopo tre anni dalla pubblicazione della decisione avvenuta il 27 agosto 1994, senza considerare che, essendosi trovati gli eredi, inconsapevoli del processo e della sua prosecuzione, in una posizione equiparabile alla posizione del contumace involontario, il termine annuale di decadenza era iniziato a decorrere soltanto dal momento della successiva conoscenza di tale fatto, in qualsiasi modo acquisita.
Nè a tali fini l'indiretta conoscenza del processo, avvenuta con la mera notificazione ad uno dei coeredi in data 23 maggio 1994 (e quindi in epoca antecedente al deposito della sentenza avvenuto il 27 agosto 1994) del dispositivo pronunciato in primo grado con il pedissequo atto di precetto, era di per sè sufficiente ad integrare - come invece ritenuto dal Tribunale - quella conoscenza idonea a fare scattare, dopo la successiva pubblicazione della sentenza pretorile, il termine annuale previsto per le impugnazioni. Sul punto le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno, del resto, confermato che per il contumace involontario il termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c. inizia a decorrere non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della successiva presa di conoscenza di tale evento.
Nella ipotesi in cui fosse invece condivisa dalla Corte una l'interpretazione restrittiva dell'art. 327, si solleva questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché si finirebbe per imporre al contumace incolpevole un onere non previsto dalla legge privandolo nel contempo della certezza dei termini di decadenza, con irreversibile lesione - e comunque limitazione - della tutela giurisdizionale dei propri diritti.
Il Tribunale ha, altresì, errato, nel respingere la richiesta di ammissione della prova per testi avanzata dai coeredi RZ, volta a dimostrare il momento della loro presa di conoscenza della pubblicazione della sentenza successivo a tale evento, poiché ha erroneamente presupposto che tale momento fosse, invece, quello dell'avvenuta conoscenza del fatto che un processo era stato consumato ai danni, in loro involontaria contumacia. In altro profilo il Tribunale, con la declaratoria di inammissibilità del gravame, ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi per cui, in caso di accoglimento del ricorso, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento delle conclusioni già precisate nell'atto di appello.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Il termine d'impugnazione per fare valere, ai sensi dell'art. 161, comma 1, la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione (vedi Cass., 21 dicembre 1988, cit.; vedi anche Cass. 28 gennaio 1998, n. 842), è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenutoci un anno (art.327 c.p.c.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione (cfr.,Cass.,21 dicembre 1988, n. 6984; vedi anche Cass. 13 ottobre 2000, n. 13709 e 12 luglio 2000, n. 9255, sulla considerazione delle circostanze in concreto nonché sull'ammissibilità delle presunzioni semplici, che siano gravi, precise e concordanti ex 2729 c.c., ai fini della prova della mancata conoscenza del processo per l'impugnazione del contumace oltre il termine annuale dal deposito della sentenza). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha accertato che tessendo l'originario resistente deceduto dopo l'instaurazione del processo di primo grado e prima della sua costituzione in giudiziosa sentenza del giudice di primo grado era nulla ma la nullità doveva essere fatta valere dalla parte mediante impugnazione;
l'appello all'uopo proposto era però inammissibile poiché gli eredi del RZ erano venuti a conoscenza del processo di primo grado, per loro stessa ammissione (pag. 2 del ricorso in appello) in data 23 maggio 1994 allorché era stato loro notificato dalla lavoratrice il dispositivo della sentenza che aveva definito il giudizio, oltre al precetto;
una volta avvenuto il deposito della motivazione della sentenza pretorile in data 27 agosto 1994, il termine annuale era iniziato a decorrere - a prescindere dalla comunicazione dell'avvenuto deposito ex art. 430 c.p.c., stante l'acclarata conoscenza del dispositivo;
gli appellanti, nonostante avessero acquisito la conoscenza della definizione del processo con sentenza, non si erano attivati per esperire nei termini l'impugnazione.
Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Quanto alla eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, se ne rileva la manifesta infondatezza poiché gli appellanti, venuti a conoscenza della sentenza da impugnare in seguito alla notifica del dispositivo e del precetto, debbono imputare - come si è visto - alla loro negligenza la non tempestiva proposizione del gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003