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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
NAPOLI ANTONIO, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4136/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069366279000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria di DE;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. US La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto di impugnazione è la cartella di pagamento n. 296 2022 0069366279/000 Tari 2014, notificata il giorno 1° febbraio 2023, avverso la quale la ricorrente società ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti nelle forme di legge, oltre che per l'asserito errore di calcolo degli «oneri di riscossione», avendo illegittimamente applicato gli interessi alle sanzioni.
2.- Si è costituita in giudizio DE la quale ha evidenziato che il prodromico avviso di accertamento del
Comune di Terrasini sarebbe stato notificato il 27 novembre 2019 e che nessun onere di riscossione sarebbe stato richiesto.
3.- Il ricorso è infondato.
4.- Il prodromico avviso di accertamento risulta ritualmente notificato come da documentazione depositata in atti da DE. In tal senso le critiche svolte dalla ricorrente in memoria, oltre che risultare generiche quanto alla competenza del messo, non possono trovare adesione in mancanza, peraltro, di una querela di falso.
In ordine alla evidenziata da DE assenza di oneri di riscossione, nessuna replica della ricorrente è contenuta in memoria.
5.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Palermo, sez. XI, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la prte ricorrente alla rifusione, in favore di DE, delle spese di giudizio che liquida in € 750,00
(euro settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
US La GR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
NAPOLI ANTONIO, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4136/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069366279000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria di DE;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. US La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto di impugnazione è la cartella di pagamento n. 296 2022 0069366279/000 Tari 2014, notificata il giorno 1° febbraio 2023, avverso la quale la ricorrente società ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti nelle forme di legge, oltre che per l'asserito errore di calcolo degli «oneri di riscossione», avendo illegittimamente applicato gli interessi alle sanzioni.
2.- Si è costituita in giudizio DE la quale ha evidenziato che il prodromico avviso di accertamento del
Comune di Terrasini sarebbe stato notificato il 27 novembre 2019 e che nessun onere di riscossione sarebbe stato richiesto.
3.- Il ricorso è infondato.
4.- Il prodromico avviso di accertamento risulta ritualmente notificato come da documentazione depositata in atti da DE. In tal senso le critiche svolte dalla ricorrente in memoria, oltre che risultare generiche quanto alla competenza del messo, non possono trovare adesione in mancanza, peraltro, di una querela di falso.
In ordine alla evidenziata da DE assenza di oneri di riscossione, nessuna replica della ricorrente è contenuta in memoria.
5.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Palermo, sez. XI, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la prte ricorrente alla rifusione, in favore di DE, delle spese di giudizio che liquida in € 750,00
(euro settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
US La GR