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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1429 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
C.F.: , nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv. Francesca Vetrano
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante, pro tempore, con sede Controparte_1 in alla Piazza Libertà, P. IVA , autorizzata a stare in giudizio con CP_1 P.IVA_1
Provvedimento Presidenziale nr. 129 del 11.07.2024, rappresentata e difesa, giusta procura resa a margine del presente atto, dall'avv. Oscar Mercolino
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.5.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/81 prot. gen. n. 15583 del 04.04.2024 emessa dalla di notificata in data 23.4.2024 mediante cui veniva ingiunto al ricorrente il CP_1 CP_1 pagamento della complessiva somma pari ad € 736,00 di cui € 720,00 a titolo di sanzione, ed €16,00 per spese di notifica e ciò in relazione alla violazione degli art. 192 e 255 comma 1 del D.Lgs.
152/2006.
La pretesa di pagamento, secondo quanto riportato nella notificata ingiunzione, si basava sul verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 6/2020 Registro Stazione Monteforte Irpino redatto in data 23.03.2020 dalla Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Monteforte Irpino
e notificato in data 14.06.2020 (cfr. Doc. n. 2 - verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
6/2020 ) con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 192 co. 1 del Dlgs n. 152/2006 in quanto
“ai margini della strada sita in loc. Panoramica in agro di Avella venivano ritrovati rifiuti non pericolosi costituenti una valigia e una borsa al cui interno vi erano documenti e/o lettere riportanti il nominativo di e/o il nominativo della moglie sig.ra ”. Parte_1 Persona_1
Deduceva: il ricorrente, a seguito della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
6/2020 Registro Stazione Monteforte Irpino, notificato in data 14.06.2020, depositava in data
08/09.07.2020 – e quindi nei termini di legge - scritti difensivi e/o documenti (cfr. Doc. n.
3 - Doc. n.
4 ) con i quali comunicava che: “2) la condotta descritta non è stata posta in essere dal sig. Parte_1
3) la condotta è stata posta in essere, all'insaputa dei genitori e
[...] Parte_1
, dal loro figlio , (…) affetto da Disturbo Schizoaffettivo tant'è Persona_1 Persona_2 che è ricoverato presso il centro psichiatrico di Casoria “Kairos”, come da documentazione allegata alla presente;” e in via istruttoria, chiedeva: “di essere sentito personalmente dalla competente
Autorità Amministrativa”; che non si era proceduto all'audizione a mezzo convocazione con conseguente illegittimità dell'atto posto in essere.
Chiedeva, pertanto, “in via preliminare, sospendere, l'esecutorietà ordinanza di ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/81 prot. gen. n. 15583 del 04.04.2024, notificata in data 23.04.2024 ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
b) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dal resistente e quindi il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o inesistenza del titolo per le motivazioni e presupposti di legge spiegati e rilevati in atti.
Con vittoria di spese, e competenze di lite, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva la che, preliminarmente, osservava che a riprova della Controparte_1 legittimità dell'accertamento compiuto dagli agenti – secondo quanto riportato, in data 03/03/2024, dalla Regione Carabinieri Forestale Campania, Nucleo di Monteforte Irpino, nelle Controdeduzioni, richieste dall'Ente, in seguito alla ricezione di scritti difensivi di laddove lo Parte_1 stesso dichiarava che l'infrazione imputata al medesimo è stata attuata dal figlio, , Persona_2 incapace di intendere e di volere (così dichiarato in “scritti difensivi” in atto versati), che in sede di notifica del verbale a mani del trasgressore ( lo stesso non dichiarava nulla a Parte_1 contestazione del rilevato illecito ambientale;
che a sostegno della fondatezza del verbale redatto, la
Stazione di Monteforte Irpino ha sostenuto che tra i rifiuti ritrovati lungo la strada vi erano presenti
“lettere e documenti che riportavano il nome del sig. ” e chiariscono che “il sig. Parte_1
non è mai stato menzionato, in quanto sconosciuto”; che dalla medesima Persona_2 documentazione allegata agli scritti difensivi dal ricorrente risulta, invece, accertato/attestato che
“è ricoverato in un centro psichiatrico, “Kairos”, sito in Casoria, a causa di un Persona_2 disturbo schizoaffettivo, dal 06/02/2020 sino ad oggi” (25.6.2020 data rilascio certificato): quindi, il ricovero copriva anche il periodo in cui è stato contestato l'illecito amministrativo. Considerato poi che la zona oggetto di accertamento è sottoposta ad ispezione periodica, secondo i Carabinieri, è da escludersi che la condotta sanzionata sia stata realizzata nel periodo antecedente il ricovero, testualmente: “Si rappresenta che nel corpo del verbale il figlio di tale Parte_1
, non è mai stato menzionato dai militari operanti in quanto sconosciuto a questi Persona_2 ultimi.
Sicché, risulta essere stato l'effettivo autore dell'abbandono dei rifiuti;
che Persona_2
i Carabinieri confermavano tanto in sede di controdeduzioni: “A parere degli scriventi la cosa risulta poco plausibile in quanto lo stesso sempre dalla lettura della documentazione presentata risultava, nel periodo dell'accertamento, ricoverato da circa 45 giorni presso struttura medica specializzata perché incapace di intendere e di volere. Inoltre, la zona ove erano state rinvenute la borsa e la valigia risulta essere attenzionata almeno settimanalmente dai militari del reparto scrivente per varie tipologie di reati ambientali e per tanto, se pur l'abbandono fosse stato effettuato effettivamente nel periodo antecedente al giorno del ricovero del D' , i militari avrebbero avuto contezza Persona_2 del fatto. A seguito di quanto sopra esposto lo scrivente organo accertatore ribadisce e conferma quanto contestato nel P.V. n. 6/2020 del 23/03/2020, a carico di ” (così Controparte_2
Controdeduzioni della Regione Carabinieri Forestale Campania, Nucleo di Monteforte Irpino del
03.03.2024 in atti versate); che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2048 c.c. “ Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante”; che con riguardo alla asserita nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa audizione dell'interessato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, muovendo dal presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto in quanto tale, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, hanno ritenuto che le violazioni di carattere procedimentale, tra cui anche l'omessa convocazione del trasgressore che ha formulato istanza ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. n. 689 cit., non comportino l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, giacché il trasgressore stesso può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale. Invero con la sentenza Cass, S.U. del 28/01/10 n. 1786, si afferma:
“l'omessa, esplicita valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l'incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale”.
Deduceva, in ogni caso, la legittimità dell'ordinanza -ingiunzione adottata sulla scorta dell'accertamento svolto, integrante la fattispecie illecita di cui all'art. 192 comma 1 e 255, comma 1 del D. Lgs 152/2006, oggi modificato dall'art.
6-ter, comma 1 del D. L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ovvero per deposito incontrollato di rifiuti sul suolo.
Con ordinanza del veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento.
All'udienza del 19.12.2025 la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata.
Nel giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa da una pubblica amministrazione, l'onere della prova grava sull'amministrazione che ha emesso l'ingiunzione. È
l'ente creditore che deve dimostrare la fondatezza della pretesa, mentre al debitore spetta solo contestarla e, se del caso, provare fatti estintivi (cfr., ex multis, Cass. Sez.un. n. 20930 del 30.9.2009 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta”).
Nel caso di specie a fronte di deduzioni specifiche e puntuali da parte del ricorrente, la si è limitata a illazioni sguarnite di qualsivoglia elemento probatorio: in particolare, il CP_1 ricorrente ha riferito che i rifiuti in questione erano stati depositati dal figlio Parte_1
, paziente psichiatrico come comprovato da documentazione medica accertata. Persona_2
Nella relazione di controdeduzioni depositata dalla provincia si è detto che “tale Per_2
non è mai stato menzionato dai militari operanti in quanto sconosciuto a questi ultimi” e che
[...]
“a parere degli scriventi la cosa risulta poco plausibile in quanto lo stesso, sempre dalla lettura della documentazione presentata, risultava, nel periodo dell'accertamento, ricoverato da circa 45 giorni presso struttura medica specializzata perché incapace di intendere e volere. Inoltre la zona ove erano state rinvenute la borsa e la valigia risulta essere attenzionata almeno settimanalmente dai militari del reparto scrivente per varie tipologie di reati ambientali e pertanto, seppur l'abbandono fosse stato effettuato effettivamente nel periodo antecedente al giorno del ricovero del D , Persona_2
i militari avrebbero avuto contezza del fatto”. Tuttavia, considerando e analizzando esclusivamente i fatti, il Tribunale non può non constatare che l'ordinanza ingiunzione impugnata fa riferimento ad un accertamento risalente al 23
Marzo 2020.
Parte opponente deduce che il fatto illecito sarebbe stato commesso dal figlio, ricoverato presso una struttura psichiatrica, Kairos, dal 6.2.2020 alla data della certificazione, ossia 7.5.2024.
Sarebbe stato onere della Provincia dimostrare che i rifiuti per cui è stata elevata la sanzione amministrativa sono stati depositati in data successiva al 6 Febbraio 2020, e sarebbe stato consequenzialmente onere della Provincia dimostrare la sussistenza di controlli settimanali che vengono invece solamente dedotti ma non dimostrati.
Come già detto, infatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria grava interamente sull'amministrazione: non basta richiamare il verbale originario o formulare mere supposizioni, occorre fornire elementi concreti e verificabili che dimostrino la condotta illecita.
La Cassazione (sezioni unite n. 20930/2009) ha chiarito che il giudizio è di cognizione piena e che la Pubblica Amministrazione deve dimostrare la sussistenza della violazione con prove dirette o presunzioni gravi precise e concordanti.
Nel caso di specie, la si è limitata a richiamare il verbale del 2020 senza fornire CP_1 ulteriori riscontri, ad affermare che la zona era sottoposta a controlli settimanali senza produrre alcuna documentazione (rapporti di servizio, registri di ispezione, fotografie ecc.) e a ritenere poco plausibile la versione del ricorrente basandosi su valutazioni soggettive anziché su dati oggettivi. Queste sono mere deduzioni prive di valore probatorio: la plausibilità non equivale a prova e il Giudice non può fondare la decisione su congetture ma su fatti dimostrati.
A fronte di deduzioni specifiche e documentate del ricorrente -quale il certificato di ricovero del figlio con indicazione del periodo- la avrebbe dovuto dimostrare che l'abbandono dei CP_1 rifiuti è avvenuto in un momento compatibile con la responsabilità del ricorrente e provare l'effettività dei controlli periodici che avrebbero escluso un deposito antecedente al ricovero. Non avendo fornito tali elementi, la pretesa sanzionatoria resta priva di fondamento e il Giudice, pertanto, non può che rilevare l'insufficienza probatoria e annullare l'ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza 15583 del 04.04.2024 emessa dalla
Provincia di;
CP_1
b) condanna la in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese di giudizio CP_1 che si liquidano in complessivi euro 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Francesca Vetrano dichiaratasi anticipataria
Si comunichi.
Avellino, 19.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa MA IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1429 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
C.F.: , nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv. Francesca Vetrano
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante, pro tempore, con sede Controparte_1 in alla Piazza Libertà, P. IVA , autorizzata a stare in giudizio con CP_1 P.IVA_1
Provvedimento Presidenziale nr. 129 del 11.07.2024, rappresentata e difesa, giusta procura resa a margine del presente atto, dall'avv. Oscar Mercolino
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.5.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/81 prot. gen. n. 15583 del 04.04.2024 emessa dalla di notificata in data 23.4.2024 mediante cui veniva ingiunto al ricorrente il CP_1 CP_1 pagamento della complessiva somma pari ad € 736,00 di cui € 720,00 a titolo di sanzione, ed €16,00 per spese di notifica e ciò in relazione alla violazione degli art. 192 e 255 comma 1 del D.Lgs.
152/2006.
La pretesa di pagamento, secondo quanto riportato nella notificata ingiunzione, si basava sul verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 6/2020 Registro Stazione Monteforte Irpino redatto in data 23.03.2020 dalla Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Monteforte Irpino
e notificato in data 14.06.2020 (cfr. Doc. n. 2 - verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
6/2020 ) con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 192 co. 1 del Dlgs n. 152/2006 in quanto
“ai margini della strada sita in loc. Panoramica in agro di Avella venivano ritrovati rifiuti non pericolosi costituenti una valigia e una borsa al cui interno vi erano documenti e/o lettere riportanti il nominativo di e/o il nominativo della moglie sig.ra ”. Parte_1 Persona_1
Deduceva: il ricorrente, a seguito della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
6/2020 Registro Stazione Monteforte Irpino, notificato in data 14.06.2020, depositava in data
08/09.07.2020 – e quindi nei termini di legge - scritti difensivi e/o documenti (cfr. Doc. n.
3 - Doc. n.
4 ) con i quali comunicava che: “2) la condotta descritta non è stata posta in essere dal sig. Parte_1
3) la condotta è stata posta in essere, all'insaputa dei genitori e
[...] Parte_1
, dal loro figlio , (…) affetto da Disturbo Schizoaffettivo tant'è Persona_1 Persona_2 che è ricoverato presso il centro psichiatrico di Casoria “Kairos”, come da documentazione allegata alla presente;” e in via istruttoria, chiedeva: “di essere sentito personalmente dalla competente
Autorità Amministrativa”; che non si era proceduto all'audizione a mezzo convocazione con conseguente illegittimità dell'atto posto in essere.
Chiedeva, pertanto, “in via preliminare, sospendere, l'esecutorietà ordinanza di ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/81 prot. gen. n. 15583 del 04.04.2024, notificata in data 23.04.2024 ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
b) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dal resistente e quindi il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o inesistenza del titolo per le motivazioni e presupposti di legge spiegati e rilevati in atti.
Con vittoria di spese, e competenze di lite, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva la che, preliminarmente, osservava che a riprova della Controparte_1 legittimità dell'accertamento compiuto dagli agenti – secondo quanto riportato, in data 03/03/2024, dalla Regione Carabinieri Forestale Campania, Nucleo di Monteforte Irpino, nelle Controdeduzioni, richieste dall'Ente, in seguito alla ricezione di scritti difensivi di laddove lo Parte_1 stesso dichiarava che l'infrazione imputata al medesimo è stata attuata dal figlio, , Persona_2 incapace di intendere e di volere (così dichiarato in “scritti difensivi” in atto versati), che in sede di notifica del verbale a mani del trasgressore ( lo stesso non dichiarava nulla a Parte_1 contestazione del rilevato illecito ambientale;
che a sostegno della fondatezza del verbale redatto, la
Stazione di Monteforte Irpino ha sostenuto che tra i rifiuti ritrovati lungo la strada vi erano presenti
“lettere e documenti che riportavano il nome del sig. ” e chiariscono che “il sig. Parte_1
non è mai stato menzionato, in quanto sconosciuto”; che dalla medesima Persona_2 documentazione allegata agli scritti difensivi dal ricorrente risulta, invece, accertato/attestato che
“è ricoverato in un centro psichiatrico, “Kairos”, sito in Casoria, a causa di un Persona_2 disturbo schizoaffettivo, dal 06/02/2020 sino ad oggi” (25.6.2020 data rilascio certificato): quindi, il ricovero copriva anche il periodo in cui è stato contestato l'illecito amministrativo. Considerato poi che la zona oggetto di accertamento è sottoposta ad ispezione periodica, secondo i Carabinieri, è da escludersi che la condotta sanzionata sia stata realizzata nel periodo antecedente il ricovero, testualmente: “Si rappresenta che nel corpo del verbale il figlio di tale Parte_1
, non è mai stato menzionato dai militari operanti in quanto sconosciuto a questi Persona_2 ultimi.
Sicché, risulta essere stato l'effettivo autore dell'abbandono dei rifiuti;
che Persona_2
i Carabinieri confermavano tanto in sede di controdeduzioni: “A parere degli scriventi la cosa risulta poco plausibile in quanto lo stesso sempre dalla lettura della documentazione presentata risultava, nel periodo dell'accertamento, ricoverato da circa 45 giorni presso struttura medica specializzata perché incapace di intendere e di volere. Inoltre, la zona ove erano state rinvenute la borsa e la valigia risulta essere attenzionata almeno settimanalmente dai militari del reparto scrivente per varie tipologie di reati ambientali e per tanto, se pur l'abbandono fosse stato effettuato effettivamente nel periodo antecedente al giorno del ricovero del D' , i militari avrebbero avuto contezza Persona_2 del fatto. A seguito di quanto sopra esposto lo scrivente organo accertatore ribadisce e conferma quanto contestato nel P.V. n. 6/2020 del 23/03/2020, a carico di ” (così Controparte_2
Controdeduzioni della Regione Carabinieri Forestale Campania, Nucleo di Monteforte Irpino del
03.03.2024 in atti versate); che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2048 c.c. “ Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante”; che con riguardo alla asserita nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa audizione dell'interessato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, muovendo dal presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto in quanto tale, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, hanno ritenuto che le violazioni di carattere procedimentale, tra cui anche l'omessa convocazione del trasgressore che ha formulato istanza ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. n. 689 cit., non comportino l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, giacché il trasgressore stesso può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale. Invero con la sentenza Cass, S.U. del 28/01/10 n. 1786, si afferma:
“l'omessa, esplicita valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l'incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale”.
Deduceva, in ogni caso, la legittimità dell'ordinanza -ingiunzione adottata sulla scorta dell'accertamento svolto, integrante la fattispecie illecita di cui all'art. 192 comma 1 e 255, comma 1 del D. Lgs 152/2006, oggi modificato dall'art.
6-ter, comma 1 del D. L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ovvero per deposito incontrollato di rifiuti sul suolo.
Con ordinanza del veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento.
All'udienza del 19.12.2025 la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata.
Nel giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa da una pubblica amministrazione, l'onere della prova grava sull'amministrazione che ha emesso l'ingiunzione. È
l'ente creditore che deve dimostrare la fondatezza della pretesa, mentre al debitore spetta solo contestarla e, se del caso, provare fatti estintivi (cfr., ex multis, Cass. Sez.un. n. 20930 del 30.9.2009 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta”).
Nel caso di specie a fronte di deduzioni specifiche e puntuali da parte del ricorrente, la si è limitata a illazioni sguarnite di qualsivoglia elemento probatorio: in particolare, il CP_1 ricorrente ha riferito che i rifiuti in questione erano stati depositati dal figlio Parte_1
, paziente psichiatrico come comprovato da documentazione medica accertata. Persona_2
Nella relazione di controdeduzioni depositata dalla provincia si è detto che “tale Per_2
non è mai stato menzionato dai militari operanti in quanto sconosciuto a questi ultimi” e che
[...]
“a parere degli scriventi la cosa risulta poco plausibile in quanto lo stesso, sempre dalla lettura della documentazione presentata, risultava, nel periodo dell'accertamento, ricoverato da circa 45 giorni presso struttura medica specializzata perché incapace di intendere e volere. Inoltre la zona ove erano state rinvenute la borsa e la valigia risulta essere attenzionata almeno settimanalmente dai militari del reparto scrivente per varie tipologie di reati ambientali e pertanto, seppur l'abbandono fosse stato effettuato effettivamente nel periodo antecedente al giorno del ricovero del D , Persona_2
i militari avrebbero avuto contezza del fatto”. Tuttavia, considerando e analizzando esclusivamente i fatti, il Tribunale non può non constatare che l'ordinanza ingiunzione impugnata fa riferimento ad un accertamento risalente al 23
Marzo 2020.
Parte opponente deduce che il fatto illecito sarebbe stato commesso dal figlio, ricoverato presso una struttura psichiatrica, Kairos, dal 6.2.2020 alla data della certificazione, ossia 7.5.2024.
Sarebbe stato onere della Provincia dimostrare che i rifiuti per cui è stata elevata la sanzione amministrativa sono stati depositati in data successiva al 6 Febbraio 2020, e sarebbe stato consequenzialmente onere della Provincia dimostrare la sussistenza di controlli settimanali che vengono invece solamente dedotti ma non dimostrati.
Come già detto, infatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria grava interamente sull'amministrazione: non basta richiamare il verbale originario o formulare mere supposizioni, occorre fornire elementi concreti e verificabili che dimostrino la condotta illecita.
La Cassazione (sezioni unite n. 20930/2009) ha chiarito che il giudizio è di cognizione piena e che la Pubblica Amministrazione deve dimostrare la sussistenza della violazione con prove dirette o presunzioni gravi precise e concordanti.
Nel caso di specie, la si è limitata a richiamare il verbale del 2020 senza fornire CP_1 ulteriori riscontri, ad affermare che la zona era sottoposta a controlli settimanali senza produrre alcuna documentazione (rapporti di servizio, registri di ispezione, fotografie ecc.) e a ritenere poco plausibile la versione del ricorrente basandosi su valutazioni soggettive anziché su dati oggettivi. Queste sono mere deduzioni prive di valore probatorio: la plausibilità non equivale a prova e il Giudice non può fondare la decisione su congetture ma su fatti dimostrati.
A fronte di deduzioni specifiche e documentate del ricorrente -quale il certificato di ricovero del figlio con indicazione del periodo- la avrebbe dovuto dimostrare che l'abbandono dei CP_1 rifiuti è avvenuto in un momento compatibile con la responsabilità del ricorrente e provare l'effettività dei controlli periodici che avrebbero escluso un deposito antecedente al ricovero. Non avendo fornito tali elementi, la pretesa sanzionatoria resta priva di fondamento e il Giudice, pertanto, non può che rilevare l'insufficienza probatoria e annullare l'ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza 15583 del 04.04.2024 emessa dalla
Provincia di;
CP_1
b) condanna la in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese di giudizio CP_1 che si liquidano in complessivi euro 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Francesca Vetrano dichiaratasi anticipataria
Si comunichi.
Avellino, 19.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa MA IO