Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2021, proposto dal Comune di Grisolia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Massimilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Belmonte Calabro, Comune di Cotronei, ciascuno in persona del proprio Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione della tutela cautelare:
- del Decreto del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Cultura, Settore 02 – Borghi Aree e Parchi Archeologici – assunto in data 18 dicembre 2020 al Registro del Dipartimento n. 385 – Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 14118 del 21 dicembre 2020 – pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 128 in data 31 dicembre 2020 – avente ad oggetto “ Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2000/2006. Avviso Pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva ”;
- in via subordinata, del provvedimento di cui sopra con particolare riferimento all'Allegato 1, recante la “ Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell'importo ammesso a finanziamento comprensivo di quota regionale e dell'eventuale cofinanziamento ”, ove è stata inserita la domanda di agevolazione avanzata dal Ricorrente, n. 9032 (doc. 2), quale “ ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse ” in ragione del punteggio attribuito, pari a 26,20, e all'Allegato 3 e all'Allegato sub-3, recante la “ Valutazione delle istanze di riesame condotta dalla Commissione di Valutazione, e tra queste di quelle accolte e di quelle respinte, con l'indicazione delle cause di esclusione e con relative precisazioni alle motivazioni dell'esclusione stessa ”, nella parte in cui la Commissione per la valutazione dell'agevolazione per cui è causa ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dal Ricorrente;
- dei lavori condotti dalla Commissione di valutazione nominata con Decreto n. 1737 del 14 febbraio 2019 in attuazione dell'art. 12, comma 2, del Decreto n. 6918 del 29 giugno 2018, recante l'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, pubblicato sul BURC n. 71 dell'11 luglio 2018, limitatamente alla parte in cui si è proceduto ad inserire la domanda presentata dal Ricorrente negli Allegati sopra richiamati;
- del Decreto n. 226 del 16 gennaio 2020 della Resistente con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dell'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria che – inizialmente – ha attribuito il punteggio pari a 26,20 punti alla domanda di agevolazione presentata dal Ricorrente;
- di ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli in questa Sede impugnati, tra cui, per quanto di interesse: a) l'orientamento assunto dalla Commissione e avallato dalla Resistente in merito ai criteri di tipo oggettivo e, in particolare, al sub criterio A.3; b) tutti gli atti della eventuale istruttoria sulla posizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa SC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di Grisolia impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
La parte ricorrente, all’udienza camerale del 5 maggio 2021, rinunciava alla domanda cautelare.
Con atto depositato nel fascicolo di causa il 20 marzo 2026, non sottoscritto dalla parte personalmente, né notificato alla Regione, il Comune dichiarava di rinunciare al ricorso.
All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
La rinuncia depositata dalla parte ricorrente, in quanto non notificata alla controparte costituita, non presenta le formalità richieste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. Cionondimeno il Collegio ne desume, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, in capo al Comune di Grisolia, alla decisione del ricorso.
Per conseguenza, si ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese di lite vengono compensate, vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
SC PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC PA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO