Art. 7. Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' al personale degli enti di cui all' articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Il disposto del primo comma non puo' trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 41, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' il seguente:
"Art. 41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all' articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817 .
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge".
- Il testo dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e' il seguente:
"Art. 25. (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali".
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' al personale degli enti di cui all' articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Il disposto del primo comma non puo' trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 41, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' il seguente:
"Art. 41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all' articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817 .
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge".
- Il testo dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e' il seguente:
"Art. 25. (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali".