Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 485
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità per mancanza di valida notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo per tre cartelle di pagamento per le quali non è stata rinvenuta prova di valida notifica. Per le restanti cartelle e avvisi di accertamento, l'agente della riscossione e l'Agenzia delle entrate hanno documentato la rituale notificazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati

    Il motivo è infondato poiché l'intimazione indica le ragioni di fatto e di diritto e riproduce il contenuto degli atti richiamati.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il motivo è infondato. Per i tributi erariali, interessi e sanzioni, la notifica di precedenti intimazioni non impugnate ha interrotto la prescrizione. Per le tasse automobilistiche e i diritti camerali, i termini di prescrizione non risultano maturati alla data di notifica dell'intimazione impugnata. Per gli avvisi di accertamento, la notifica di precedenti intimazioni non impugnate ha interrotto la prescrizione.

  • Accolto
    Annullamento parziale per mancata notifica

    Il motivo relativo alla nullità della notifica è stato accolto parzialmente per le tre cartelle indicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 485
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 485
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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