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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD IO, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2298/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania
Email_7 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_8ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_9 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259007104924000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120010035285885000 IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120031007264334000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120060023064683000 IRAP-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120100007876806000 IRAP ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120110009028062000 IRAP-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120110014440157000 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120120007241132000 IRAP-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120130015310578000 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120160037353345000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120170015625692000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120180006165656000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120180010027075000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120190007994002000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120190011768279001 IMPOSTA DI REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120210002938303000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120220001202721000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120220026899025000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120230030600206000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120240012974459000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120240018745719000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TY502T603466/2012 IVA- ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TY501T603475/2012 IRPEF 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TY501CL00225/2020 IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE N. TY5IPPN001272024 IRPEF 2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento dell'agente della riscossione avente ad oggetto complessivamente 24 cartelle (per carichi tributari e non tributari), 4 avvisi di accertamento esecutivi e una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate ex art. 29, co. 1, lett. a), d.l. n. 78/2010. L'atto di riscossione veniva impugnato dal ricorrente limitatamente ai crediti oggetto di 20 delle 24 cartelle, a 3 avvisi di accertamento esecutivi e all'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate;
non veniva impugnata, invece, per i crediti oggetto delle altre 4 cartelle (n. 29120120017920663000, n. 29120160036368252000, n. 29120220003444728000 e n. 29120230001733814000) e dell'avviso di accertamento esecutivo di un ente locale n. 3115.
L'impugnazione veniva proposta nei confronti dell'agente della riscossione, dell'Agenzia delle entrate, della Regione IL (costituiti) e nei confronti della Camera di Commercio di Catania e della Camera di Commercio del Sud Est di Sicilia (non costituite). Con il primo motivo il ricorrente oppone la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancanza di una valida notifica degli atti che nella serie procedimentale di legge ne costituivano necessario presupposto (20 cartelle numericamente indicate, 3 avvisi di accertamento esecutivi e una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate).
Il motivo è fondato con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29120130015310578000, n. 29120160037353345000 e n. 29120190011768279001, delle quali, nel contesto della documentazione disordinatamente versata in atti dall'agente della riscossione, non si rinviene la prova di una valida notificazione, mentre per il resto è privo di fondamento perché l'agente della riscossione ha documentato l'avvenuta rituale notificazione delle altre 17 cartelle indicate dal ricorrente in ricorso e l'Agenzia delle entrate la valida notificazione dei 3 avvisi di accertamento esecutivi e dell'intimazione che era aveva emesso ex art. 29, co. 1, lett. a), del d.l. n. 78/2010 a seguito di sentenza sfavorevole al contribuente. Il secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali si denunzia un difetto di motivazione dell'intimazione, anche per mancata allegazione degli atti richiamati, sono privi di fondamento, perché nell'intimazione sono indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della stessa nella quale è riprodotto, inoltre, il contenuto degli atti richiamati.
Con un quarto motivo il ricorrente eccepisce, invece, la prescrizione dei crediti.
Il motivo, che va scrutinato solo per i crediti oggetto delle 17 cartelle ritualmente notificate e degli avvisi di accertamento esecutivi indicati dal ricorrente e dell'intimazione dell'Agenza delle entrate, è infondato per le ragioni di seguito precisate.
1. per i crediti per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120010035285885000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 2912022900097678000 in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
2. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120031007264334000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120249008243985000 notificata in data 4.6.2024 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
3. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120060023064683000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120239007814889000 notificata in data 13.9.2023 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
4. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120100007876806000, il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
5. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120110009028062000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
6. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120110014440157000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
7. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120120007241132000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 20229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
8. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120170015625692000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (6.9.2022), non risulta maturato;
9. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120180006165656000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (6.9.2022), non risulta maturato;
10. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120180010027075000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (6.9.2022), non risulta maturato;
11. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120190007994002000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (10.10.2022), non risulta maturato;
12. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. n. 29120210002938303000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (1.8.2022) non risulta maturato;
13. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120220001202721000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (7.9.2022) non risulta maturato;
14. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120220026899025000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (8.3.2023), non risulta maturato;
15 per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120230030600206000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (14.2.2024) non risulta maturato;
16. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120240012974459000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (7.6.2024) non risulta maturato;
17. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120240018745719000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (28.8.2024) non risulta maturato;
18. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY502T6034662012, il motivo è infondato, perché alla notifica dell'atto impositivo aveva fatto seguito l'intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
19. per il credito per tributi erariali oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY501T6034752012 il motivo è infondato, perché alla notifica dell'atto impositivo aveva fatto seguito intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
20. per il credito per tributi erariali oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY501CL002252020 e dell'intimazione dell'Agenzia delle entrate n. TY5IPPN001272024, il motivo è infondato, perché all'atto impositivo aveva fatto seguito l'intimazione n. TY5IPPN001272024 emessa dell'Agenzia delle entrate ex art. 29, co. 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 a seguito di sentenza sfavorevole al contribuente (che aveva impugnato l'atto impositivo); esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione (22.7.2024) a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato. Per la prevalente soccombenza del ricorrente le spese di giudizio, che vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo anche per la fase cautelare, si possono compensare fra le parti costituite per 1/5, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti 4/5.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, a scioglimento della riserva assunta nella camera di consiglio del 12.1.2026: a) in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 29120259007104924000 limitatamente ai crediti oggetto delle cartelle n. 29120130015310578000, n. 29120160037353345000 e n. 29120190011768279001, respingendolo nel resto;
b) liquida le spese fra le parti costituite, anche per la fase cautelare, in euro 10.000,00 a favore dell'agente della riscossione, in € 8.000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate ed in euro 1.000,00 a favore della Regione IL;
c) compensa le spese liquidate nella misura di 1/5 e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti 4/5 delle spese liquidate in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Giovanni Ilarda
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD IO, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2298/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania
Email_7 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_8ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_9 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259007104924000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120010035285885000 IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120031007264334000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120060023064683000 IRAP-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120100007876806000 IRAP ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120110009028062000 IRAP-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120110014440157000 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120120007241132000 IRAP-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120130015310578000 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120160037353345000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120170015625692000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120180006165656000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120180010027075000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120190007994002000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120190011768279001 IMPOSTA DI REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120210002938303000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120220001202721000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120220026899025000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120230030600206000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120240012974459000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120240018745719000 DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TY502T603466/2012 IVA- ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TY501T603475/2012 IRPEF 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TY501CL00225/2020 IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE N. TY5IPPN001272024 IRPEF 2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento dell'agente della riscossione avente ad oggetto complessivamente 24 cartelle (per carichi tributari e non tributari), 4 avvisi di accertamento esecutivi e una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate ex art. 29, co. 1, lett. a), d.l. n. 78/2010. L'atto di riscossione veniva impugnato dal ricorrente limitatamente ai crediti oggetto di 20 delle 24 cartelle, a 3 avvisi di accertamento esecutivi e all'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate;
non veniva impugnata, invece, per i crediti oggetto delle altre 4 cartelle (n. 29120120017920663000, n. 29120160036368252000, n. 29120220003444728000 e n. 29120230001733814000) e dell'avviso di accertamento esecutivo di un ente locale n. 3115.
L'impugnazione veniva proposta nei confronti dell'agente della riscossione, dell'Agenzia delle entrate, della Regione IL (costituiti) e nei confronti della Camera di Commercio di Catania e della Camera di Commercio del Sud Est di Sicilia (non costituite). Con il primo motivo il ricorrente oppone la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancanza di una valida notifica degli atti che nella serie procedimentale di legge ne costituivano necessario presupposto (20 cartelle numericamente indicate, 3 avvisi di accertamento esecutivi e una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate).
Il motivo è fondato con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29120130015310578000, n. 29120160037353345000 e n. 29120190011768279001, delle quali, nel contesto della documentazione disordinatamente versata in atti dall'agente della riscossione, non si rinviene la prova di una valida notificazione, mentre per il resto è privo di fondamento perché l'agente della riscossione ha documentato l'avvenuta rituale notificazione delle altre 17 cartelle indicate dal ricorrente in ricorso e l'Agenzia delle entrate la valida notificazione dei 3 avvisi di accertamento esecutivi e dell'intimazione che era aveva emesso ex art. 29, co. 1, lett. a), del d.l. n. 78/2010 a seguito di sentenza sfavorevole al contribuente. Il secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali si denunzia un difetto di motivazione dell'intimazione, anche per mancata allegazione degli atti richiamati, sono privi di fondamento, perché nell'intimazione sono indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della stessa nella quale è riprodotto, inoltre, il contenuto degli atti richiamati.
Con un quarto motivo il ricorrente eccepisce, invece, la prescrizione dei crediti.
Il motivo, che va scrutinato solo per i crediti oggetto delle 17 cartelle ritualmente notificate e degli avvisi di accertamento esecutivi indicati dal ricorrente e dell'intimazione dell'Agenza delle entrate, è infondato per le ragioni di seguito precisate.
1. per i crediti per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120010035285885000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 2912022900097678000 in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
2. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120031007264334000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120249008243985000 notificata in data 4.6.2024 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
3. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120060023064683000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120239007814889000 notificata in data 13.9.2023 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
4. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120100007876806000, il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
5. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120110009028062000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
6. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120110014440157000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
7. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto della cartella n. 29120120007241132000 il motivo è infondato, perché alla cartella aveva fatto seguito precedente intimazione n. 20229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
8. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120170015625692000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (6.9.2022), non risulta maturato;
9. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120180006165656000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (6.9.2022), non risulta maturato;
10. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120180010027075000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (6.9.2022), non risulta maturato;
11. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120190007994002000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (10.10.2022), non risulta maturato;
12. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. n. 29120210002938303000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (1.8.2022) non risulta maturato;
13. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120220001202721000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (7.9.2022) non risulta maturato;
14. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120220026899025000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (8.3.2023), non risulta maturato;
15 per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120230030600206000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (14.2.2024) non risulta maturato;
16. per il credito per tassa automobilistica oggetto della cartella n. 29120240012974459000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (7.6.2024) non risulta maturato;
17. per il credito per diritto camerale oggetto della cartella n. 29120240018745719000, alla data di notifica della intimazione impugnata (4.6.2025) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (28.8.2024) non risulta maturato;
18. per il credito per tributi erariali, interessi e sanzioni oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY502T6034662012, il motivo è infondato, perché alla notifica dell'atto impositivo aveva fatto seguito l'intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
19. per il credito per tributi erariali oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY501T6034752012 il motivo è infondato, perché alla notifica dell'atto impositivo aveva fatto seguito intimazione n. 29120229000976578000 notificata in data 13.4.2022 che non è stata impugnata;
esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato;
20. per il credito per tributi erariali oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY501CL002252020 e dell'intimazione dell'Agenzia delle entrate n. TY5IPPN001272024, il motivo è infondato, perché all'atto impositivo aveva fatto seguito l'intimazione n. TY5IPPN001272024 emessa dell'Agenzia delle entrate ex art. 29, co. 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 a seguito di sentenza sfavorevole al contribuente (che aveva impugnato l'atto impositivo); esclusa la rilevanza di una prescrizione eventualmente maturata in data anteriore a tale intimazione, che avrebbe potuto farsi valere solo con tempestiva impugnazione della stessa, dalla data della sua notificazione (22.7.2024) a quella di notificazione (4.6.2025) della successiva intimazione impugnata in questa sede, il termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per interessi e sanzioni) non risulta maturato. Per la prevalente soccombenza del ricorrente le spese di giudizio, che vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo anche per la fase cautelare, si possono compensare fra le parti costituite per 1/5, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti 4/5.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, a scioglimento della riserva assunta nella camera di consiglio del 12.1.2026: a) in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 29120259007104924000 limitatamente ai crediti oggetto delle cartelle n. 29120130015310578000, n. 29120160037353345000 e n. 29120190011768279001, respingendolo nel resto;
b) liquida le spese fra le parti costituite, anche per la fase cautelare, in euro 10.000,00 a favore dell'agente della riscossione, in € 8.000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate ed in euro 1.000,00 a favore della Regione IL;
c) compensa le spese liquidate nella misura di 1/5 e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti 4/5 delle spese liquidate in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Giovanni Ilarda