Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 75
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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I criteri di individuazione degli enti pubblici economici sono il fine pubblico e lo svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull'attività di carattere autoritativo dell'ente; pertanto, il Consorzio del Mirese, costituito per la gestione degli acquedotti e dei servizi di fognatura nel territorio dei Comuni consorziati, è un ente pubblico non economico; infatti, il Consorzio ha prevalentemente scopi e modi operativi che trascendono l'attività meramente imprenditoriale, i relativi costi di fornitura sono sostenuti con mezzi finanziari erogati dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati e quindi con entrate estranee ad una gestione puramente economica; conseguentemente il rapporto di lavoro dei dipendenti deve essere qualificato di pubblico impiego e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (fattispecie anteriore al 30 giugno 1998).

I criteri di individuazione degli enti pubblici economici sono il fine pubblico e lo svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull'attività di carattere autoritativo dell'ente; pertanto, il Consorzio del Mirese, costituito per la gestione degli acquedotti e dei servizi di fognatura nel territorio dei Comuni consorziati, è un ente pubblico non economico; infatti, il Consorzio ha prevalentemente scopi e modi operativi che trascendono l'attività meramente imprenditoriale, i relativi costi di fornitura sono sostenuti con mezzi finanziari erogati dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati e quindi con entrate estranee ad una gestione puramente economica; conseguentemente il rapporto di lavoro dei dipendenti deve essere qualificato di pubblico impiego e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (fattispecie anteriore al 30 giugno 1998).

Commentario1

  • 1si può citare in giudizio penale l'assicurazione
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 27 giugno 2022

    L'imputato del reato di lesioni colpose o anche di omicidio colposo per un incidente di caccia d'ora in avanti potrà chiedere la citazione in giudizio anche in sede penale della compagnia assicurativa nel caso, appunto, di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 157/1992, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio. Una possibilità che tutela anche la vittima e che è stata riconosciuta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che l'assicuratore potesse essere citata nel processo penale a richiesta dell'imputato. Nella stagione 2021-22 le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 75
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 75
Data del deposito : 2 marzo 2001

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