Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 2
I criteri di individuazione degli enti pubblici economici sono il fine pubblico e lo svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull'attività di carattere autoritativo dell'ente; pertanto, il Consorzio del Mirese, costituito per la gestione degli acquedotti e dei servizi di fognatura nel territorio dei Comuni consorziati, è un ente pubblico non economico; infatti, il Consorzio ha prevalentemente scopi e modi operativi che trascendono l'attività meramente imprenditoriale, i relativi costi di fornitura sono sostenuti con mezzi finanziari erogati dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati e quindi con entrate estranee ad una gestione puramente economica; conseguentemente il rapporto di lavoro dei dipendenti deve essere qualificato di pubblico impiego e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (fattispecie anteriore al 30 giugno 1998).
I criteri di individuazione degli enti pubblici economici sono il fine pubblico e lo svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull'attività di carattere autoritativo dell'ente; pertanto, il Consorzio del Mirese, costituito per la gestione degli acquedotti e dei servizi di fognatura nel territorio dei Comuni consorziati, è un ente pubblico non economico; infatti, il Consorzio ha prevalentemente scopi e modi operativi che trascendono l'attività meramente imprenditoriale, i relativi costi di fornitura sono sostenuti con mezzi finanziari erogati dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati e quindi con entrate estranee ad una gestione puramente economica; conseguentemente il rapporto di lavoro dei dipendenti deve essere qualificato di pubblico impiego e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (fattispecie anteriore al 30 giugno 1998).
Commentario • 1
- 1. si può citare in giudizio penale l'assicurazioneNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 27 giugno 2022
L'imputato del reato di lesioni colpose o anche di omicidio colposo per un incidente di caccia d'ora in avanti potrà chiedere la citazione in giudizio anche in sede penale della compagnia assicurativa nel caso, appunto, di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 157/1992, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio. Una possibilità che tutela anche la vittima e che è stata riconosciuta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che l'assicuratore potesse essere citata nel processo penale a richiesta dell'imputato. Nella stagione 2021-22 le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
.U. LA CORTE SUPREMA AZ5 SEZIONI UNITE CIVILI i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott Mchele CANTILLO Primo Presidente f.f.- - Francesco Dot Presidente di sezione AMIRANTE R.G.N. 21365/98 Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione Do VITTORIA Consigliere Paolo -Rel. Consigliere Cron.8888 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Ud. 14/12/00 Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MOLFESE MARIA, LOPES CLOTILDE, LOPES ALFREDO, 2000 elettivamente domiciliati in ROMA, presso la 196 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 1 IADANZA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti nonchè
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 72/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 21/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito 1'Avvocato Paolo DI MARTINO, DI PACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO AS che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo, per quanto di ragione assorbito il quarto. 2 N.Mecfond Ordinanza interlocutoria La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di consiglio, a seguito di riconvocazione, nella composizione di cui al verbale dell'udienza in data 14 dicembre 2000; visto il ricorso (n. 21365/98) proposto da Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione, con sede in Napoli, avverso la sentenza n. 72/98 resa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
visti i controricorsi dei signori FE IA, ES LD e LF, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri- funz.C.I.P.E:
considerato che
altro collegio di questa Corte, a sezioni unite, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine alla normativa concernente la detta Giunta speciale per le espropriazioni;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire la decisione e rimettere la causa sul ruolo, in attesa della pronunzia della Corte costituzionale;
p.q.m.
la Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Il PresideModer Roma, 15 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria Collaboratore di Cancellerie Roma, li 22 MAR. 2001– IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA D ve