Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
Sia nell'ipotesi regolata dall'art. 2742 cod. civ. sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore dei creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, della clausola di cosiddetto "vincolo di polizza", il creditore munito di causa di prelazione che, nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento dell'indennità dall'assicuratore, è tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche l'entità del credito per consentire all'assicuratore la liquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA M 1 IN NOME DI POPOLO ITALIA0 4 9 LA C SUPRIMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento in surrogazione SEZIONE TERZA CIVILE dell'indennità di assicurazione ex art. 2742 c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVA Presidente R.G.N. 3438/98 RA Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 10272Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rel. Consigliere Rep.1681 Dott. Francesco TRIFONE Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Ud. 26/10/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA IL COLE DA ORS sul ricorso proposto da: 6000 2 APR. FIATSAVA SPA, con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S TOMMA SO D'AQUINO 104, presso F. 1. 6000 lo studio dell'avvocato ALDO GUGLIEL MI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO MANFREDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
N.C... MEDIOLANUM ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona 600- del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2000 domiciliata in ROMA VIAL 103, difesa E CARLO FELICE 1697 dall'avvocato GIANCARLO BERCHICCI, giusta delega in pre atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZION controricorrente - UFFICIO COPIE Richiesta copia studic nonchè contro dal Sig. CARONE ONOFRIO;
per diritti L. 6000 intimato - IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 129/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 14/01/97 e depositata il 25/02/97 LIRE 10000 CANCELLERIA (R.G. 260/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco R484857 TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione il 16 e il 20 maggio 1991 la Fiat Sa- va spa, che aveva venduto in pagamento rateale del prezzo ad RI Carone un autovettura, assicurata contro il rischio delfuat presso la Mediolanum Assi- curazioni spa -premesso che il veicolo, sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del prezzo residuo, era stato rubato e che, perciò, non ne era stato ese quito il sequestro, richiesto a seguito del mancato pa- gamento delle rate del prezzo- conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Brindisi la compagnia di assi- 2 ри curazione e l'acquirente del mezzo per ottenerne la condanna, rispettivamente, al pagamento dell'indennizzo per il furto, con rivalutazione ed interessi, e della differenza del prezzo ancora dovuta. Con sentenza del 17.10.1992 il tribunale condannava la società di assicurazione al pagamento della somma di lire 12.308.400, oltre accessori, a titolo di indenniz- zo per il valore così stimato dell'autovettura, ed Ono- frio Carone al pagamento della somma di lire 2.191.600, con rivalutazione ed interessi. Poneva a carico solida- le dei convenuti il rimborso delle spese processuali. Sulla impugnazione della Mediolanum Assicurazioni spa la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del gravame, con sentenza depositata il 25.2.1997 rigettava la domanda della Fiat Sava spa. I giudici di appello riconoscevano che la Fiat Sava spa era sostanzialmente legittimata a reclamare а suo favore il pagamento dell'indennizzo dovuto per il furto in virtù della norma di cui all'art. 2742 cod. civ., che, а seguito della perdita della cosa assicurata, trasferisce il credito per l'indennizzo al creditore privilegiato, il quale agisce "utendo iuribus" in sur- rogazione dell'assicurato. Precisavano, tuttavia, che, non avendovi adempiuto l'assicurato, era onere del cre- ditore privilegiato mettere in moto il meccanismo di 3 прат liquidazione dell'indennizzo fornendo la documentazione che, in caso di sinistro, l'assicurato si era obbligato a presentare all'istituto assicuratore, come da precisa clausola contrattuale. Ritenevano che a detto onere di- mostrativo la Fiat Sava spa non aveva adempiuto, per cui nessuna obbligazione indennitaria era ancora sorta a carico della Mediolanum Assicurazioni. Aggiu ngevano, infine, che ove anche si fosse potuto ritenere che det- ta obbligazione era sorta, si sarebbe dovuto dichiara - re, comunque, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito relativamente alla concreta liquidazio- ne dell'indennizzo, questione che le parti, ai sensi dell'art. 7 del contratto, in caso di mancato accordo sull'ammontare del danno, avevano stabilito do vesse es- sere definita da due periti, nominati uno per parte, con l'intervento eventuale di un terzo perito in caso di disaccordo dei due nominati. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- la Fiat Sava spa, che affida la impugnazione, illu- SO strata anche da memoria ex art. 378 c.p.c., a due mezzi di doglianza. Resiste con controricorso la Mediolanum As sicura- zioni spa. Non ha svolto difese RI Carone. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 ри Con il primo mezzo di doglianza -deducend o la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2742 e 1362 cod. civ. nonché l a insufficiente, er- contraddittoria motivazione ronea e su punti decisivi della controversia- la società ric orrente Fiat Sava spa lamenta che erroneamente il giudice di m erito l'avrebbe ritenuta obbligata ad adempiere a quanto previsto dalla clausola del contratto di assicurazio ne circa la docu- mentazione da fornire alla società di assicurazione per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, poiché a tan- to non aveva provveduto l'assicurato. Assume in proposito la società ricorrent e che il titolo di privilegio ex art. suo 2742 cod. civ. trova causa in un rapporto distinto da quello as sicurativo, che non subisce le vicende tipiche del secondo in quan- to la norma predetta conferisce al creditore ipotecario azione diretta nei confronti dell'assicuratore e gli fa acquistare il diritto sulla indennità in modo automati- co per effetto del perimento della cosa, con la conse- guenza che non sono opponibili al terzo creditore ipo- tecario le vicende del contratto a ssicurativo. Aggiunge, altresì, la società ricorrente che dal contratto risulta un vincolo di polizza a suo favore e, conseguentemente, anche sotto questo profilo sussiste un autonomo Suo diritto ad csigere dir ettamente 5 pu l'indennizzo. Assume, infine, la stessa società ricorrente che, ove anche le clausole del contratto di assicurazione dovessero essere ad essa opponibili, la interpretazio- ne, che della clausola in oggetto era stata da ta, era essa pure erronea e contraddittoria, poiché, una volta avvenuta la denuncia del furto, la inosservanza dell'obbligo di presentazione della documentazione pre- vista in polizza non poteva costituire causa di diniego dell'indennizzo a favore del creditore privilegiato. La censura nel suo complesso, nel duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazio ne, non è fondata. Il presupposto del fenomeno surrogatorio, previsto dall'art. 2742 cod. civ., è costituito dalla preesisten- za di un contratto di assicurazione contro il rischio di perdita o di deterioramento della cosa, sulla quale gravano diritti reali di garanzia, che, in mancanza di assicurazione, il debitore dovrebbe altrimenti ricosti- tuire su altri suoi beni а richiesta del creditore (art. 2743 c.c.). Nella disciplina legale della norma dell'art. 2742 cod. civ. è previsto, innanzitutto, che spetta al debi- tore assicurato stabilire se l'indennizzo dovuto dall'assicuratore in cas o di realizzazione del rischio 6 зи debba essere impiegato per il ripristino della cosa pe- rita o danneggiata ovvero per soddisfare direttamente i creditori;
in tale secondo caso le somme dovute dall'assicuratore "sono vincolate al pagamento dei cre- diti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado" ed il credito per l'indennizzo nei confron- ti dell'assicuratore si trasferisce al creditore munito di causa di prelazione, il quale per la realizzazione di esso è titolare di azione intesa ad ottenere il pa- gamento della indennità medesima "utendo iuribus" in virtù della situazione contrattuale conclusa dall'assicurato. Al di là della suddetta disciplina legale dell'art. 2742 cod. civ., può anche darsi la diversa ipotesi in cui le parti prevedano a favore del creditore privile- giato una clausola di cd. "vincolo di polizza", con la sempre che non si tratti di stipulazione mera- quale, mente riproduttiva del regime legale della norma dell'art. 2742, viene prevista una distinta copertura assicurativa del rischio relativo al diritto dello stesso creditore. In tale ipotesi -secondo quanto ha già chiarito questo giudice di legittimità (Cass. 30.4.1981 n. 2649) nello stesso negozio vengono a coesistere due autonomi rapporti assicurativi, che trovano la loro 7 pur unica fonte nel contratto stipulato dal proprietario della cosa nel proprio interesse ed a favore del terzo suo creditore (art. 1411 cod.civ.). Con la conseguenza ulteriore che la presenza della clausola di vincolo, mentre attribuisce all'assicurato stipulante soltanto la legittimazione all'azione di accertamento del suo diritto, conferisce, invece, al creditore ipotecario l'azione surrogatoria nei confronti dell'assicuratore. Orbene, sia nella fattispecie regolata dall'art. 2742 cod.civ. (nel caso in cui, essendo le somme dovute dall'assicuratore vincolate al pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, al creditore munito di causa di prelazione è attribuita azione di- retta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo); sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore dello stesso creditore della clausola di cd. "vincolo di polizza", il creditore, che, nella inerzia del pro- prietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento della indennità dall'assicurato, è certamente tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta real izza- zione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche a dare la prova della entità del suo credito per consen- tirne all'assicuratore la liquidazione;
il tutto secon- eventuali particolari modalità previste in con-do le tratto, in adempimento di specifici obblighi pattizi 8 зи posti a carico dell'assicurato. Alla stregua del principio enunciato, pertanto, non è censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la im- pugnata decisione, che, avendo riconosciuto alla Fiat Sava spa la legittimazione a reclamare a suo favore il pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del furto della cosa assicurata (secondo statuizione coperta da giudicato, non essendo stata la decisione sul punto CO- involta mai da impugnazione), correttamente ha ritenuto che la società medesima doveva, non avendovi provveduto lo stipulante Carone, adempiere in sua vece e nel pro- prio interesse agli obblighi di documentazione stabili- ti in contratto per il riconoscimento della spettanza dell'indennizzo e per la concreta determinazione della somma dovuta. Quanto all'altra censura -secondo cui sarebbe erra- e contraddittoria la interpretazione che il giudice ta di merito aveva dato della clausola contrattuale, la quale avrebbe dovuto invece essere intesa nel senso che la inosservanza dell'obbligo della prevista documenta- zione non poteva costituire causa di diniego dell'indennizzo al creditore privilegiato- rileva que- sta Corte che essa, siccome concernente la interpreta- zione di clausola contrattale secondo una valutazione logica e correttamente motivata, non è ammissibile nel- 9 ри la sede di legittimità al fine di ottenere una defini- zione degli obblighi pattizi diversa da quella compiuta dal giudice di appello. Con il secondo mezzo di doglianza la società ricor- rente denunciando la violazione e la falsa applicazio- ne delle norme di cui agli artt. 2742 cod. civ. e 808 c.p.c. in relazione agli artt. 1362, 1364 e 1369 cod. civ. lamenta che la impugnata sentenza non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giu- dice ordinario in ordine alla concreta liquidazione del danno, poiché la clausola inserita in contratto per la quale l'ammontare dei danni indennizzabili deve essere stabilito di comune accordo e, in mancanza, da periti- non sottrae la controversia circa la determinazione dell'indennizzo all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare qualora a reclamarne il pagamento sia, ai sensi dell'art. 2742 cod. civ., il creditore del con- traente assicurato. Il motivo di impugnazione -riferito com'è a
contro
- versia eventuale avente ad oggetto la sola determina- zione dell'indennizzo, demandata a perizia contrattuale in caso di mancato accordo- deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo mezzo di doglianza: una volta ac- certato, infatti, che la società ricorrente non ha for- nito la prova della sussistenza del suo diritto di cre- 10 pur Vo dito, in causa che le stesse parti unicamente dichiara- no non sottratta alla giurisdizione del giudice ordina- rio, diviene irrilevante stabilire se la questione cir- са il "quantum" dell'indennizzo sia anch'essa compresa o meno nella medesima giurisdizione. Il ricorso, perciò, deve essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente a pagare le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.T.M. 60000 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 310000 te società alle spese del giudizio di cassazione a fa- parte resistente, che liquida in lire vore della 249.500. oltre lire 2.000.000 duemilioni) per ono- rario. Roma, 26 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. зношено при 11 CANCELLIERE C1 Giovanni GI Depositata in Cancelleria Oggi, lì 2. APR. 2001 --- IL CANCELLIERE Giovanni GI O E N * 11