Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4791
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Sentenza 2 aprile 2001

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Sia nell'ipotesi regolata dall'art. 2742 cod. civ. sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore dei creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, della clausola di cosiddetto "vincolo di polizza", il creditore munito di causa di prelazione che, nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento dell'indennità dall'assicuratore, è tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche l'entità del credito per consentire all'assicuratore la liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4791
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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