Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
L'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 cod. proc. pen., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. Pertanto, non può essere disposta la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa una terza volta, in apparente violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice, a soggetto che ne aveva già fruito in relazione a due precedenti condanne, quando queste, ancorché non sia per esse intervenuta la revoca ex art. 673 cod. proc. pen., risultino comunque pronunciate per fatti non più costituenti reato (nella specie, emissione di assegni a vuoto).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11/02/2004
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 792
3. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 018291/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO EL N. IL 07/05/1969;
avverso ORDINANZA del 21/10/2002 TRIBUNALE di NICOSIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. SO AR ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale di Nicosia, giudice dell'esecuzione, con la quale è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, avendo il ricorrente riportato già altre due condanne a pena sospesa.
Sostiene il ricorrente che il giudice non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio in quanto una delle condanne (quella di cui alla sentenza 10 ottobre 1994, irrevocabile il 15 febbraio 1995) è stata pronunziata per emissione di assegni a vuoto, sicché è venuta meno "la antigiuridicità con conseguente eliminazione degli effetti del giudicato".
2. Il ricorso è fondato.
Se è vero, infatti, che la revoca della sentenza di condanna per un fatto che non è più previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice è subordinata all'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione, con il procedimento previsto dall'art. 673 c.p.p., della corrispondenza tra il fatto per il quale è stata pronunziata la condanna e la norma incriminatrice abrogata, è pur vero che ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. "nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato;
e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali". Effetti che si producono con decorrenza, non dal momento dell'accertamento della abrogazione della norma, che ha soltanto natura dichiarativa, ma dal momento in cui è intervenuta la sua abrogazione per il principio che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato. Di conseguenza, poiché l'art. 168, comma 4, c.p.p. prevede che "la sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative", il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare, al di là del formale accertamento del numero delle sospensioni già concesse ed ai limitati fini della sua decisione, se "sussistevano ancora" al momento della revoca della sospensione cause ostative alla concessione del beneficio in considerazione che l'abrograzione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna.
Una diversa interpretazione potrebbe, infatti, comportare, in mancanza della revoca della sentenza anche per l'inerzia dell'interessato, alla esecuzione di una pena detentiva per un fatto non più previsto dalla legge come reato, in contrasto con il principio generale del "favor libertatis" di cui costituiscono chiara applicazione, anche nella fase esecutiva, le disposizioni che consentono persino al P.M., nei casi di errore di persona (art. 667, comma 3, c.p.p.) e di concessione di amnistia o di indulto (art. 672, comma 3, c.p.p.), di disporre provvisoriamente la scarcerazione del condannato quando ritiene che la pena non deve essere eseguita. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame in base al principio di diritto su indicato allo stesso giudice.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Nicosia.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004