CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16223 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AN nato a [...] il [...] PARTE CIVILE: EG CO avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Lecce – sez. dist. Taranto Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile, avv. Davide Parlatano, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. AT E IT 1. Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 20 novembre 2023, a seguito di impugnazione della parte civile CO EG, ha condannato NT TE - assolto in primo grado dal reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 16223 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AGOSTINACCHIO IG Data Udienza: 17/04/2026 2 appropriazione indebita perché il fatto non sussiste – al risarcimento del danno, quantificato nella misura complessiva di euro 8.500. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del TE sulla base di due motivi con i quali eccepisce il vizio di motivazione circa il presupposto della condanna risarcitoria (l’appropriazione della vettura era basata su un dato, ritenuto incontrovertibile, che la stessa fosse scomparsa) nonché circa la valenza probatoria del narrato della persona offesa e la violazione del criterio civilistico del “più probabile che non”. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito. 4. Occorre premettere che nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601 – 01, in fattispecie in cui, come nel caso in esame, ha trovato applicazione ratione temporis la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). La corte territoriale ha correttamente applicato tale criterio, esplicitando i criteri di valutazione con motivazione che si sottrae a censure di legittimità; deve a tal fine considerarsi che sono inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento 5. La sentenza impugnata ha accertato che il TE prese in consegna la vettura dal EG per effettuare delle riparazioni presso la sua officina di autocarrozzeria e che in seguito se ne appropriò, senza restituirla al proprietario. 3 Ha indicato le prove rilevanti (le dichiarazioni della persona offesa;
la perizia effettuata sul mezzo per conto della società assicuratrice;
la scomparsa dell’auto dall’officina e l’omessa restituzione al EG, nonostante la formale diffida di quest’ultimo), tenendo conto altresì delle argomentazioni difensive tese, per un verso, a screditare il narrato della persona offesa e, per altro, ad affermare la restituzione del mezzo, con modalità tuttavia non solo illogiche (abbandono per strada) ma anche non dimostrate. Anche la quantificazione equitativa si sottrae a rilievi di legittimità, basandosi sul valore del mezzo al momento della consegna e sull’acconto versato dal EG. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile per l’ulteriore attività difensiva, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile EG CO, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma il 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Luciano Imperiali
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile, avv. Davide Parlatano, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. AT E IT 1. Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 20 novembre 2023, a seguito di impugnazione della parte civile CO EG, ha condannato NT TE - assolto in primo grado dal reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 16223 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AGOSTINACCHIO IG Data Udienza: 17/04/2026 2 appropriazione indebita perché il fatto non sussiste – al risarcimento del danno, quantificato nella misura complessiva di euro 8.500. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del TE sulla base di due motivi con i quali eccepisce il vizio di motivazione circa il presupposto della condanna risarcitoria (l’appropriazione della vettura era basata su un dato, ritenuto incontrovertibile, che la stessa fosse scomparsa) nonché circa la valenza probatoria del narrato della persona offesa e la violazione del criterio civilistico del “più probabile che non”. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito. 4. Occorre premettere che nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601 – 01, in fattispecie in cui, come nel caso in esame, ha trovato applicazione ratione temporis la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). La corte territoriale ha correttamente applicato tale criterio, esplicitando i criteri di valutazione con motivazione che si sottrae a censure di legittimità; deve a tal fine considerarsi che sono inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento 5. La sentenza impugnata ha accertato che il TE prese in consegna la vettura dal EG per effettuare delle riparazioni presso la sua officina di autocarrozzeria e che in seguito se ne appropriò, senza restituirla al proprietario. 3 Ha indicato le prove rilevanti (le dichiarazioni della persona offesa;
la perizia effettuata sul mezzo per conto della società assicuratrice;
la scomparsa dell’auto dall’officina e l’omessa restituzione al EG, nonostante la formale diffida di quest’ultimo), tenendo conto altresì delle argomentazioni difensive tese, per un verso, a screditare il narrato della persona offesa e, per altro, ad affermare la restituzione del mezzo, con modalità tuttavia non solo illogiche (abbandono per strada) ma anche non dimostrate. Anche la quantificazione equitativa si sottrae a rilievi di legittimità, basandosi sul valore del mezzo al momento della consegna e sull’acconto versato dal EG. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile per l’ulteriore attività difensiva, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile EG CO, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma il 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Luciano Imperiali