Sentenza 1 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2020, n. 11058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11058 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) BE AF n. a Vico Equense il 25/3/1980 2) DI IN DO n. a Castellammare di Stabia il 20/6/1989 3) AN EL n. a Pompei il 4/6/1964 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 5/12/2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Anna Maria De Santis;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Elisabetta Ceniccola , che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avv. Renato D'Antuono, difensore di Di MA RA nonché sostituto processuale dell'Avv. Stefano Sorrentino, difensore di BE Antonio, il quale deposita rinunzia al ricorso proposto nell'interesse del Di MA e si riporta ai motivi per la posizione BE
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Gip del Tribunale di Napoli in data 14/2/2018, che aveva riconosciuto tutti gli imputati colpevoli del delitto di estorsione continuata ed aggravata ex art. 7 L. 203/91 in danno di AS US nonché il BE e il AN anche del delitto di tentata estorsione aggravata ai danni del medesimo AS, e -concesse ai prevenuti le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva per il BE- rideterminava in anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena inflitta allo stesso BE;
in anni quattro,nnesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena per AN NI e in anni tre,mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa la pena per Di MA RA.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Stefano Sorrentino nell'interesse di BE AF 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale si è limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice in punto di responsabilità senza assolvere al compito di verificare l'esistenza degli estremi per un proscioglimento, a prescindere dalla rinunzia ai motivi d'appello inerenti l'assoluzione nel merito formulati dal ricorrente. La difesa premette che in sede di motivi aggiunti aveva avanzato richiesta di assoluzione in relazione al delitto contestato al capo B), argomentando circa la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e sostenendo l'assorbimento del delitto tentato in quello consumato, censura che la Corte territoriale ha ritenuto di non valutare per effetto dell'intervenuta rinunzia ai motivi in punto di responsabilità nonostante in caso di rinunzia permanga il potere-dovere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la regola generale dettata dall'art. 129 cod.proc.pen. Inoltre, la difesa segnala che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sull'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o. per violazione degli artt. 63 e 191 cod.proc.pen. formulata con il terzo motivo di gravame, questione che non poteva essere ritenuta inammissibile in conseguenza della rinunzia in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L'Avv. Valerio Vianello Accorretti nell'interesse di AN NI 2.2 L'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alle censure avanzate in ordine all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Secondo la difesa, la Corte d'Appello ha fornito una motivazione generica in punto di sussistenza dell'aggravante in esame senza adempiere all'obbligo di specificarne le ragioni per ogni singola condotta e in relazione alla duplice declinazione della circostanza. Pur avendo la Corte territoriale riconosciuto che il AN si limitò a convocare il AS ad un appuntamento con il BE, non ha valutato nello specifico la condotta e le modalità d'esecuzione, che imponevano d'escludere che il prevenuto avesse agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. Infatti, alcun dato è emerso che giustifichi la conclusione che la condotta posta in essere da parte del ricorrente fosse caratterizzata dall'utilizzo della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e capace di generare uno stato di soccombenza ed omertà nella p.o. O» L'Avv. Renato D'Antuono nell'interesse di Di MA RA 2.3 n vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv cod.pen. La difesa lamenta la mancata considerazione del gravame in ordine alla configurazione della fattispecie sub A) come estorsione continuata e non piuttosto come condotta ad esecuzione frazionata, dovendo considerarsi la rateizzazione mensile del pizzo come modalità esecutiva di una unitaria condotta illecita, secondo lo schema del reato a consumazione prolungata. Aggiunge il ricorrente che l'unicità del delitto trova il proprio fondamento nella omogeneità del progetto estorsivo iniziale, destinato ad interrompersi solo allorché per il conseguimento del profitto sia necessario il compimento di ulteriori attività minacciose o violente ovvero siano mutati termini e condizioni dell'originaria illecita richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve darsi atto in via preliminare che l'Avv. D'Antuono, difensore e procuratore speciale dell'imputato Di MA RA, ha depositato in udienza espressa rinunzia al ricorso. L'atto abdicativo risulta validamente formalizzato ai sensi dell'art. 589, comma 3,cod.proc.pen. e, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, lo stesso determina l'immediata estinzione del rapporto processuale cui consegue l'emissione di declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di BE AF è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. E' circostanza incontestata che tutti gli imputati hanno rinunziato dinanzi la Corte d'Appello ai motivi di gravame in punto di responsabilità, insistendo esclusivamente nelle doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio. La difesa del BE lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di valutare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cod.proc.pen., la questione relativa al preteso assorbimento (per concorso apparente di norme) dell'illecito sub B) nella fattispecie d'estorsione consumata ascritta al capo A) e di aver ugualmente pretermesso la valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o. US AS. Questa Corte ha reiteratamente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari, in virtù degli art. 589, commi secondo e terzo e 591, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep.2011, Izzo, Rv. 249269; n. 46053 del 21/11/2012, BA e altro, Rv. 255069; Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep.2015, Ferlito, Rv. 262682). La rinunzia parziale ai motivi di appello, espressione del potere dispositivo riconosciuto alle parti, determina, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia, in relazione ai quali la Corte di Appello non ha l'onere di motivare e i cui contenuti decisori e relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione. Gli effetti sistemici della rinunzia comportano, pertanto, che -allorché il ricorrente sollecita in questa sede il "riconoscimento" di una causa di non punibilità- devolve un profilo in ordine al quale la Corte adita non è in condizione di effettuare il sindacato di legittimità muovendo dal testo della sentenza impugnata poiché il giudice di appello, per effetto della rinuncia ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità, non aveva alcun obbligo di motivare al riguardo. Analogamente, in ipotesi di deduzione di nullità assolute concernenti l'inutilizzabilità di prove che si assumono illegittimamente acquisite, la legittima mancanza di un apparato motivazionale in relazione ai multiformi profili che concorrono al giudizio di penale responsabilità preclude ogni possibilità di saggiare la tenuta logica del discorso giustificativo secondo lo schema della c.d. prova di resistenza, che non può prescindere da una compiuta rappresentazione e dal conseguente esame critico di tutti gli elementi di prova acquisiti.
5. Analogamente destituito di pregio è il ricorso proposto nell'interesse di AN NI con il quale si lamenta la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91. Deve al riguardo precisarsi che gli imputati, ivi compreso il AN, dopo aver ammesso gli addebiti, hanno rinunziato a tutti i motivi proposti con la sola eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (per una fattispecie analoga a quella a giudizio, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 dei d.l. 13 maggio 1991, cfr Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone e altri, Rv. 271750; in termini, con riguardo alla recidiva, Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014 , Khribech, Rv. 259825). Pertanto, costituendo la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 un autonomo capo della sentenza, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, la rinunzia ai motivi formulata in appello deve ritenersi estesa anche a detto profilo di ci& gravame.
5.1 Deve aggiungersi, per completezza espositiva, che le doglianze difensive sono, comunque, manifestamente infondate alla luce dell'ampia motivazione resa sul punto dal primo giudice alle pag. 14 e 15, adesivamente richiamata dai giudici d'appello, che ha dato conto delle ragioni che fondano la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 nella duplice declinazione dell'agevolazione del gruppo criminale e del metodo. Il Gip ha evidenziato come le modalità delle condotte estorsive perpetrate per lunghi anni ai danni del AS, in ragione dell'attività imprenditoriale espletata e del contesto territoriale di riferimento,siano univocamente dimostrative sia della matrice che della finalità agevolatrice che muoveva gli imputati, come attestato dal fatto che la pretesa estorsiva veniva imposta in modo continuativo nonostante lo stato di detenzione cui Di MA RA e il padre UI furono successivamente sottoposti;
dal richiamo insistente alla necessità delle somme richieste per il sostentamento dei "carcerati"; dall'espresso riferimento del AN al fatto che "anche se GI è stato arrestato le cose rimangono uguali a prima"; dalla chiara enunciazione del BE di essere subentrato " a GI il profeta nella gestione degli affari", elementi sintomatici di un'unica provenienza delle richieste estorsive e funzionali a paventare alla p.o. di agire non come singoli ma come referenti di un gruppo radicato sul territorio e capace di esercitare un capillare controllo sullo stesso.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, camera