TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa LA NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 18823/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. ALBERTO TURRISI che conclude riportandosi alle difese di cui ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. l'avv. MARY CLAIRE ACCARDI per l' che si riporta CP_1 alle difese ed eccezioni già ampiamente esposte in memoria di costituzione.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 8.40
********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LA NT, nella causa iscritta al n° 18823/ 2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GULOTTA Parte_1
ON AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Palermo, via N. Turrisi n°38/a, giusta procura in atti.
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , via Laurana CP_1
59, con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. ADRIANA GIOVANNA
RIZZO che lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti, giusta procura in atti
- resistente -
OGGETTO: INDEBITO
All'udienza del 3 dicembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
Dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art 100 cpc.
2 ❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
• d'essere erede di in virtù di testamento Parte_1
olografo;
• che il de cuius, deceduto il 3 giugno 2023, aveva ricevuto provvedimento dell' datato 3.3.2023 con cui gli veniva contestata l'illegittima CP_1 erogazione dell'importo 6.270,29 sulla prestazione allo stesso riconosciuta
Cat. AS n° 0403840;
• che detto provvedimento era illegittimo perché non adeguatamente motivato;
• che, in ogni caso, le somme richieste erano irripetibili (all'uopo venivano richiamati i principi che governano l'indebito previdenziale sottolineando l'affidamento incolpevole del;
Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 03.03.2023 e di eventuali ulteriori CP_1
provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di € 6.270,29 del defunto Sig. e, per l'effetto, disapplicarli, con Parte_1
declaratoria di irripetibilità della somma di € 6.270,29 richiesta da parte di e CP_1 restituzione da parte di degli importi eventualmente già trattenuti”, con CP_1
vittoria delle spese di lite
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale eccependo la carenza di interesse ad agire giacché “l'indebito per il cui accertamento negativo il ricorrente agisce è stato annullato in autotutela con
Disposizione n° 550000-23-0356 dell'11/07/2023 mentre nessun provvedimento di contestazione del debito all'erede risulta essere stato emesso nei confronti dell'odierno ricorrente. Giova evidenziare che il ricorso è stato presentato in data
24.12.2024 e non è stato preceduto da alcuna richiesta di informazioni in via amministrativa che avrebbe ben potuto evitare l'introduzione del contenzioso”.
3 La causa istruita solo documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico
La domanda è infondata.
Appare, infatti, assorbente d'ogni altra questione l'eccezione sollevata dall'ente previdenziale.
E' documentato (e non contestato) che l'ente previdenziale con provvedimento in autotutela n° 550000-23-0356 dell'11/07/2023 ha annullato l'indebito in questione con la seguente motivazione: “Si tratta di provvedimento di recupero dell'indebito derivante da ricostituzione con cui l' ai sensi dell'art.35, comma CP_1
10 bis, del D.L. 207/2008, ha sospeso la prestazione collegata ai redditi del 2017, per mancata comunicazione reddituale ed ha accertato un debito sulla prestazione
AS n. 04038405, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, pari ad € 6.270,32.
Parte ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto il l'avviso di sospensione ed il successivo preavviso di sospensione. Le doglianze meritano accoglimento. E, infatti, parte ricorrente ha mutato indirizzo con decorrenza 29/01/2019 (come da estratto e ConsANPR) e, ciononostante, l' ha continuato ad CP_2 CP_3
inoltrare le relative richieste di comunicazioni reddituali al precedente indirizzo [..]
Si rappresenta, inoltre, che per gli anni in cui i redditi sono stati dichiarati, gli stessi risultano di importo pari ad € 0,00. Dunque, la mancata comunicazione reddituale non pare il frutto della volontà di omettere dati reddituali rilevanti. Sulla scorta di quanto precede, considerato che non è stato osservato l'iter normativo che prevede che la revoca vada preceduta dall'avviso di sospensione - al fine di consentire alla parte di sanare eventuali omissioni reddituali - la prestazione non può essere revocata, in assenza degli atti prodromici alla revoca medesima”.
E' di palmare evidenza, pertanto, che, visto che il suddetto provvedimento è intervenuto anteriormente all'introduzione del presente giudizio, nella fattispecie in esame, difetta il presupposto dell'azione giudiziaria di cui all'art 100 cpc.
La fattispecie scrutinata, infatti, non può rientrare in una ipotesi di cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti non sussistendo ab origine alcuna utilità pratica nell'adire l'autorità giudiziaria, avendo potuto agevolmente il ricorrente tramite consultazioni con l' verificare che l'indebito non era più CP_1 dovuto. 4 L'interesse ad agire di cui all'art. 100 cpc si concreta, infatti, nell'esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice e, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, esso dev'essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione d'incertezza che renda insicuro il godimento di un bene.
Pertanto, l'interesse ad agire è condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica.
Con particolare riferimento alle azioni di accertamento, come quella in esame, che tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Orbene, nel caso in scrutinio non sussiste alcuna situazione di incertezza giacché, come sopra ribadito, il provvedimento in autotutela di annullamento dell'indebito a carico del de cuius è intervenuto nel mese di luglio 2023 mentre il ricorso depositato il 24.12.2024.
Assorbita ogni altra questione, dunque, la domanda non può trovare accoglimento in quanto inammissibile.
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 3 dicembre 2025
Il Giudice
LA NT 5