CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29051 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PERRINO TERESA INCORONATA, nata il [...] LIBERATORE IMMACOLATA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria dell'Avv. DARIO ANDREOLI, in difesa di ER OR RI e di LA TO, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/12/2022, il Tribunale di Campobasso rigettava la richiesta di riesame presentata da ER OR RI e da LA TO contro il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del 11/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Campobasso, confermando, di conseguenza, lo stesso decreto, avente a oggetto, in via diretta, cinque immobili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29051 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 Il decreto di sequestro era stato emesso nell'ambito di un procedimento relativo a: a) diciannove reati di appropriazione indebita pluriaggravata (ex art. 61, n. 7 e n. 11 cod. pen.; capi 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 43, 45 e 46 dell'imputazione provvisoria); b) un reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 48 dell'imputazione provvisoria); c) sedici reati di riciclaggio (capi 2, 5, 9, 12, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 47 e 50 dell'imputazione provvisoria); d) quattordici reati di autoriciclaggio (capi 1, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 41 e 49 dell'imputazione provvisoria). Secondo i menzionati capi d'imputazione provvisoria, i reati con essi contestati sarebbero consistiti: a) quelli di appropriazione indebita pluriaggravata, nell'essersi impossessati, mediante bonifici o l'emissione di assegni, di denaro delle tre cooperative "San EL, "Saltatempo" e "San Nicola", del quale avevano il possesso, impiegandolo per l'acquisto, da parte di LA TO, di uno degli immobili sequestrati e per l'acquisto, da parte della fondazione "Messere", degli altri quattro immobili sequestrati;
b) quello di trasferimento fraudolento di valori, nell'avere fittiziamente attribuito a UC LA la titolarità di un conto corrente, ritenuto nella disponibilità dell'altro indagato OM EL;
c) quelli di riciclaggio e di autoriciclaggio, nell'avere compiuto, in relazione al denaro oggetto delle menzionate appropriazioni indebite, operazioni in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso denaro. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Campobasso, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, ER OR RI e LA TO, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione di legge perché il sequestro preventivo «non poteva essere emesso in quanto i reati presupposti di appropriazione indebita non erano astrattamente configurabili». Le ricorrenti rappresentano che, nelle fattispecie a esse contestate, difetterebbe «l'elemento della antigiuridicità» giacché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Campobasso, le condotte a esse contestate erano idonee a soddisfare, anche indirettamente, l'interesse delle tre menzionate cooperative, atteso che furono poste in essere nell'ambito di «un gruppo di enti», tutti operanti nel campo dell'assistenza agli anziani e ai disabili, come risultava dall'esame dei rispettivi statuti, e tutti «face[nti] capo» agli indagati - i quali, in particolare, «avevano ritenuto di dare un assetto complessivo per effetto del quale le strutture fossero intestate alla Fondazione Messere, strutture che venivano poi utilizzate in comodato ovvero in locazione, a prezzi non di mercato dalle Cooperative, per il concreto svolgimento della loro attività sociale» - con la conseguenza che «le operazioni di acquisizioni di immobili, effettuate utilizzando, per la corresponsione 2 di una parte del prezzo, fondi delle Cooperative furono effettuate nell'ambito di una logica strettamente correlata allo svolgimento dell'attività sociale», segnatamente, di una «"logica di gruppo"». Quanto al denaro delle cooperative che fu utilizzato per l'acquisto dell'immobile da parte non della fondazione "Messere" ma di LA TO, le ricorrenti rappresentano che tale immobile «fu comprato dalla Sig.ra TO che utilizzò, in parte, dei fondi che le furono dati in prestito dalla Cooperativa "San EL, prestito che la stessa restituì integralmente, in modo rateizzato, nell'ambito di una movimentazione regolarmente contabilizzata nel bilancio della predetta Cooperativa, in cui sono state annotate le restituzioni con la causale "rimborso prestito"»; evenienze che non sarebbero state «in alcun modo considerate dal Giudice a quo». Secondo le ricorrenti, il «difetto di antigiuridicità» delle condotte a esse contestate discenderebbe anche dai fatti che le stesse condotte: a) «sono state attuate con il consenso di tutti gli interessati»; b) erano state preventivamente autorizzate dai consigli di amministrazione delle cooperative, mentre non rileverebbe, sul piano penalistico, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Campobasso, la mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci;
c) erano state «di fatto ratificate dalle Cooperative», atteso che «dagli atti di indagine non è emerso alcun atto di contestazione e men che mai di impugnazione, da parte di alcuno dei soci rispetto alle disposizioni di fondi in favore della Fondazione Messere. Anche a voler prescindere dal fatto che nessuna querela è mai stata sporta». Le ricorrenti rappresentano ancora che il Tribunale di Campobasso sarebbe anche incorso in «radicali vizi motivazionali» in quanto: a) nell'escludere la validità del menzionato argomento difensivo incentrato sulla sussistenza, nella specie, di un'asserita «logica di gruppo», avrebbe erroneamente valutato il riferimento, operato dalla stessa difesa, alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (in particolare, a Sez. 5, n. 8429 del 21/01/2020), dalla quale sarebbe emerso che, «qualora non vi sia un fallimento (e di conseguenza una bancarotta), [...] le operazioni infragruppo restano nell'ambito della libertà d'impresa»; b) sempre nell'escludere la validità dello stesso argomento difensivo, avrebbe erroneamente ritenuto che i principi in materia di "gruppi" sarebbero applicabili solo alle società di capitali, in quanto «è agevole rilevare come sia frequente nella prassi che fondazioni operino all'interno di un gruppo come ad esempio accade nel caso di primari istituti bancari»; c) avrebbe erroneamente ritenuto costituire un evento dannoso la sopravvenuta liquidazione delle menzionate cooperative, considerato che nessuna di queste «era stata posta in liquidazione coatta e/o comunque aveva subito un dissesto». 3 2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione di legge perché il sequestro preventivo «non poteva essere emesso in quanto il reato di trasferimento fraudolento di valori non era astrattamente configurabile». Le ricorrenti lamentano la «radicale carenza motivazionale» dell'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso «pre[so] posizione» sul motivo di riesame concernente la sussistenza del fumus del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 48) dell'imputazione provvisoria, avendo lo stesso Tribunale ritenuto che il sequestro non fosse stato richiesto né fosse stato disposto in relazione a tale reato. Le ricorrenti deducono che, in realtà, era vero il contrario, come era dimostrato dal fatto che, nel predetto capo d'imputazione provvisoria, veniva contestato che UC LA e OM EL avrebbero agito al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648-ter contestato nel successivo capo 49) dell'imputazione provvisoria, «in cui, tra l'altro si descrive l'utilizzazione di fondi provenienti da quel conto per il parziale pagamento di un immobile sito in Campobasso, Colle delle Alpi (acquistato in data 20.09.2017) e poi posto sotto sequestro», con la conseguenza che il Tribunale di Campobasso «avrebbe dovuto pronunciarsi sulla configurabilità del reato ex art. 512 bis c.p. di cui al capo 48), prendendo atto della non configurabilità della ipotesi accusatoria, se non altro ratione temporis», atteso che, solo con la novella di cui al d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, la previsione della sanzione penale sarebbe stata estesa anche a coloro che, attraverso intestazioni fittizie, avessero agito al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., mentre, secondo la contestazione, il reato di trasferimento fraudolento di valori sarebbe stato posto in essere dal 18 giugno 2006 al 19 settembre 2017. 2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono la violazione di legge perché il sequestro preventivo «non poteva essere emesso in quanto i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio non erano astrattamente configurabili». Le ricorrenti deducono anzitutto che dalla non configurabilità dei reati presupposti di appropriazione indebita e di trasferimento fraudolento di valori, risultante dalla fondatezza dei due precedenti motivi, discenderebbe la non configurabilità anche dei contestati delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio. Dopo avere evidenziato come il Tribunale di Campobasso abbia rigettato il motivo di riesame incentrato sul rilievo che tutte le operazioni che avrebbero integrato i predetti delitti «erano state attuate in modo tracciabile e non occulto», le ricorrenti lamentano tuttavia il «radicale vizio motivazionale» dell'ordinanza impugnata per avere il Tribunale di Campobasso completamente omesso di considerare l'altro motivo di riesame con il quale era stato dedotto «l'errore di diritto in cui era incorso il GIP, nell'identificare i beni acquistati con denaro di ritenuta provenienza illecita con il: "profitto del reato di autoriciclaggio"». 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ER OR RI è inammissibile per difetto di legittimazione in ragione della carenza di interesse della ricorrente a presentare richiesta di riesame in proprio e, di conseguenza, ricorso per cassazione contro l'ordinanza che rigetti tale richiesta, in quanto non titolare degli immobili sequestrati. 2. La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tuttavia, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del Libro IX del codice di procedura penale sulle impugnazioni e, in particolare, nel Titolo I sulle "Disposizioni generali", quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, comprese quelle cautelari. A tale proposito, si deve rilevare che la Corte di cassazione ha superato il proprio indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava - valorizzando la lettera dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice - che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di tale provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Secondo tale orientamento, non si potrebbe contestare la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (tale le tante: Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Chiriaco, Rv. 251091-01; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Ventrone, Rv. 231374-01; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Fiorentini, Rv. 192089- 01). In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412-01, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante: Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di UC, Rv. 281098-01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231-01; 5 Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672-01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799-01); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601-01). Nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. - ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare, l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e l'art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Tali norme generali non si possono ritenere derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, le quali, indicando tre categorie di "legittimati" («l'imputato [...], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come evidenziato dall'uso della congiunzione «e» - e non necessariamente sovrapponibili;
le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione stessa va dichiarata inammissibile. In altri termini, l'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali - le quali impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale e imprescindibile dell'interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713-01). Si deve inoltre precisare che la sussistenza dell'interesse a impugnare non si può presumere dalla legittimazione a impugnare. È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse a impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto 6 che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. 3. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si deve ritenere il difetto di interesse della ricorrente ER OR RI a proporre in proprio richiesta di riesame e, quindi, ricorso per cessazione contro l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che ha rigettato tale richiesta, atteso che, da tale ordinanza e dal provvedimento di sequestro, risulta che la stessa RI è indagata per numerosi reati di riciclaggio (quelli di cui ai capi 2, 5, 9, 12, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 44 e 50 dell'imputazione provvisoria) ma non è titolare di nessuno dei cinque immobili in sequestro, di cui sono invece titolari, quanto a quattro di essi, la fondazione "Messere", e, quanto a quello sito in Tavenna, viale Regina Margherita, n. 48, LA TO;
soggetti, questi ultimi, ai quali competerebbe, nel caso di accoglimento dell'impugnazione, la restituzione di tali beni in sequestro, la quale connoterebbe l'interesse concreto e attuale a impugnare degli stessi soggetti. ER LA RI non ha dedotto - né, tanto meno, ha provato - una relazione con i beni in sequestro suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione degli stessi, il quale neppure può coincidere, ai fini dell'impugnazione del "vincolo reale", in un interesse di rilevanza penale con riguardo alla sussistenza del fumus dei menzionati reati di riciclaggio (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, cit.). La conclusione del difetto di interesse della ricorrente a proporre il gravame non può mutare in ragione del fatto che la RI, come risulta dall'ordinanza impugnata, era stata legale rappresentante della fondazione "Messere" al momento dell'acquisto degli immobili in sequestro, atteso che, da un lato, tale veste non appare più attuale e, dall'altro, lato - e in ogni caso - il ricorso è stato presentato dalla RI in proprio e non quale legale rappresentante della menzionata fondazione (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, cit., la quale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio). 4. Passando al ricorso di LA TO, si deve anzitutto rilevare, sempre in applicazione dei principi che si sono esposti sopra e per ragioni analoghe a quelle che sono state ritenute a proposito del ricorso di ER OR RI, il difetto di legittimazione della stessa TO, in ragione della carenza di interesse della ricorrente, con riguardo al vincolo reale apposto sui quattro immobili di cui è titolare la fondazione "Messere". 7 La TO non ha infatti dedotto né, tanto meno, ha provato, una relazione con tali beni in sequestro, di cui non è titolare, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione degli stessi. Il ricorso di LA TO è, invece, ammissibile con riguardo al vincolo reale apposto sull'immobile sito in Tavenna, viale Regina Margherita, n. 48, di cui la ricorrente è titolare. Ne discende che i motivi di ricorso dovranno essere esaminati esclusivamente nella parte in cui si riferiscono a tale immobile e non anche nella parte in cui si riferiscono ai quattro immobili intestati alla fondazione "Messere". 3. Ciò premesso, il primo motivo - relativo al fumus dei reati di appropriazione indebita - non è consentito. 3.1. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119- 01). 3.2. Rammentati tali principi, quanto alla doglianza secondo cui il menzionato immobile in Tavenna sarebbe stato «comprato dalla Sig.ra TO che utilizzò, 8 in parte, dei fondi che le furono dati in prestito dalla Cooperativa "San EL, prestito che la stessa restituì integralmente, [...] nell'ambito di una movimentazione regolarmente contabilizzata», si deve osservare come detta doglianza evidenzi una ragione in fatto, per giungere a una conclusione differente in ordine alla sussistenza del fumus dei presupposti reati di appropriazione indebita (di cui al capi 45 e 46 dell'imputazione provvisoria), e non un vizio di violazione di legge, nei termini che sono previsti e consentiti dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Ciò detto, quanto al fumus dei reati di appropriazione indebita, la Corte di cassazione ha chiarito che integra tale reato la condotta dell'amministratore di una società di capitali che versi somme di denaro della società a terzi, per il perseguimento di un interesse estraneo a quello dell'ente e in mancanza di un formale assenso dei soci al compimento di tali erogazioni (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268090-01). Nel caso in esame, il Tribunale di Campobasso ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto la sussistenza del fumus del reato di appropriazione indebita nella condotta del rappresentante legale della cooperativa "San EL PP EL e del rappresentante di fatto della stessa cooperativa OM EL, per avere gli stessi richiesto l'emissione di due assegni circolari, tratti su un conto intestato alla predetta cooperativa, all'ordine della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli di Tavenna, e consentito l'utilizzo degli stessi assegni, da parte della TO, per il parziale pagamento del prezzo di acquisto, dalla predetta Parrocchia, del menzionato immobile sito in Tavenna, in assenza di un qualsiasi interesse della cooperativa "San EL a tale operazione e di un assenso alla stessa da parte dei soci della medesima cooperativa. Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza o no del reato di appropriazione indebita, appare poi la circostanza che la successiva messa in liquidazione della cooperativa "San EL sia stata o no determinata dal compimento di tale operazione (e delle altre in favore della fondazione "Messere"). 4. Il secondo motivo - relativo al fumus del reato di trasferimento fraudolenti di valori (di cui al capo 48 dell'imputazione provvisoria) - non è consentito. La ricorrente TO non è infatti indagata per tale reato (per il quale sono indagati i soli OM EL e UC LA), il quale attiene a una vicenda del tutto estranea alle fattispecie di reato (quella di riciclaggio di cui al capo 47 dell'imputazione provvisoria e quelle relative ai presupposti reati di appropriazione indebita di cui ai capi 45 e 46 dell'imputazione provvisoria) in relazione alla quale è stato disposto il sequestro dell'immobile in Tavenna di cui è titolare la TO. 5. Il terzo motivo è parzialmente fondato, nei termini che seguono. 9 Si deve premettere che il sequestro preventivo dell'immobile in Taveggia di cui è titolare la TO è stato disposto in quanto profitto del reato di riciclaggio, essendone prevista la confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. 5.1. Ciò premesso, il motivo non può essere accolto là dove si basa sulla ritenuta fondatezza dei due precedenti motivi di ricorso, relativi al fumus dei reati presupposto del riciclaggio, atteso che, come si è visto, gli stessi motivi sono stati ritenuti non consentiti. 5.2. Il motivo è invece fondato là dove lamenta l'errore di diritto commesso dal Tribunale di Campobasso con ritenere che l'immobile in Taveggia «rappresenta[...] esattamente il profitto de[I] delitt[o] di riciclaggio». A tale proposito, si deve infatti rammentare che la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni "riciclatorie", difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364-01. Nella specie, la Corte ha demandato al giudice di rinvio di individuare in che misura gli imputati si siano avvantaggiati dell'attività di riciclaggio, in ossequio ai principi eurounitari di proporzionalità e di corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato). Il motivo deve quindi essere accolto nella parte in cui, con esso, si lamenta che il Tribunale di Campobasso abbia ritenuto che l'immobile in Taveggia costituisse il profitto del delitto di riciclaggio contestato alla TO. In sede di rinvio, lo stesso Tribunale di Campobasso dovrà quindi individuare in che misura l'indagataésia avvantaggiata dell'attività di riciclaggio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente a TO LA e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso di RI ER OR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria dell'Avv. DARIO ANDREOLI, in difesa di ER OR RI e di LA TO, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/12/2022, il Tribunale di Campobasso rigettava la richiesta di riesame presentata da ER OR RI e da LA TO contro il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del 11/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Campobasso, confermando, di conseguenza, lo stesso decreto, avente a oggetto, in via diretta, cinque immobili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29051 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 Il decreto di sequestro era stato emesso nell'ambito di un procedimento relativo a: a) diciannove reati di appropriazione indebita pluriaggravata (ex art. 61, n. 7 e n. 11 cod. pen.; capi 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 43, 45 e 46 dell'imputazione provvisoria); b) un reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 48 dell'imputazione provvisoria); c) sedici reati di riciclaggio (capi 2, 5, 9, 12, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 47 e 50 dell'imputazione provvisoria); d) quattordici reati di autoriciclaggio (capi 1, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 41 e 49 dell'imputazione provvisoria). Secondo i menzionati capi d'imputazione provvisoria, i reati con essi contestati sarebbero consistiti: a) quelli di appropriazione indebita pluriaggravata, nell'essersi impossessati, mediante bonifici o l'emissione di assegni, di denaro delle tre cooperative "San EL, "Saltatempo" e "San Nicola", del quale avevano il possesso, impiegandolo per l'acquisto, da parte di LA TO, di uno degli immobili sequestrati e per l'acquisto, da parte della fondazione "Messere", degli altri quattro immobili sequestrati;
b) quello di trasferimento fraudolento di valori, nell'avere fittiziamente attribuito a UC LA la titolarità di un conto corrente, ritenuto nella disponibilità dell'altro indagato OM EL;
c) quelli di riciclaggio e di autoriciclaggio, nell'avere compiuto, in relazione al denaro oggetto delle menzionate appropriazioni indebite, operazioni in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso denaro. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Campobasso, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, ER OR RI e LA TO, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione di legge perché il sequestro preventivo «non poteva essere emesso in quanto i reati presupposti di appropriazione indebita non erano astrattamente configurabili». Le ricorrenti rappresentano che, nelle fattispecie a esse contestate, difetterebbe «l'elemento della antigiuridicità» giacché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Campobasso, le condotte a esse contestate erano idonee a soddisfare, anche indirettamente, l'interesse delle tre menzionate cooperative, atteso che furono poste in essere nell'ambito di «un gruppo di enti», tutti operanti nel campo dell'assistenza agli anziani e ai disabili, come risultava dall'esame dei rispettivi statuti, e tutti «face[nti] capo» agli indagati - i quali, in particolare, «avevano ritenuto di dare un assetto complessivo per effetto del quale le strutture fossero intestate alla Fondazione Messere, strutture che venivano poi utilizzate in comodato ovvero in locazione, a prezzi non di mercato dalle Cooperative, per il concreto svolgimento della loro attività sociale» - con la conseguenza che «le operazioni di acquisizioni di immobili, effettuate utilizzando, per la corresponsione 2 di una parte del prezzo, fondi delle Cooperative furono effettuate nell'ambito di una logica strettamente correlata allo svolgimento dell'attività sociale», segnatamente, di una «"logica di gruppo"». Quanto al denaro delle cooperative che fu utilizzato per l'acquisto dell'immobile da parte non della fondazione "Messere" ma di LA TO, le ricorrenti rappresentano che tale immobile «fu comprato dalla Sig.ra TO che utilizzò, in parte, dei fondi che le furono dati in prestito dalla Cooperativa "San EL, prestito che la stessa restituì integralmente, in modo rateizzato, nell'ambito di una movimentazione regolarmente contabilizzata nel bilancio della predetta Cooperativa, in cui sono state annotate le restituzioni con la causale "rimborso prestito"»; evenienze che non sarebbero state «in alcun modo considerate dal Giudice a quo». Secondo le ricorrenti, il «difetto di antigiuridicità» delle condotte a esse contestate discenderebbe anche dai fatti che le stesse condotte: a) «sono state attuate con il consenso di tutti gli interessati»; b) erano state preventivamente autorizzate dai consigli di amministrazione delle cooperative, mentre non rileverebbe, sul piano penalistico, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Campobasso, la mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci;
c) erano state «di fatto ratificate dalle Cooperative», atteso che «dagli atti di indagine non è emerso alcun atto di contestazione e men che mai di impugnazione, da parte di alcuno dei soci rispetto alle disposizioni di fondi in favore della Fondazione Messere. Anche a voler prescindere dal fatto che nessuna querela è mai stata sporta». Le ricorrenti rappresentano ancora che il Tribunale di Campobasso sarebbe anche incorso in «radicali vizi motivazionali» in quanto: a) nell'escludere la validità del menzionato argomento difensivo incentrato sulla sussistenza, nella specie, di un'asserita «logica di gruppo», avrebbe erroneamente valutato il riferimento, operato dalla stessa difesa, alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (in particolare, a Sez. 5, n. 8429 del 21/01/2020), dalla quale sarebbe emerso che, «qualora non vi sia un fallimento (e di conseguenza una bancarotta), [...] le operazioni infragruppo restano nell'ambito della libertà d'impresa»; b) sempre nell'escludere la validità dello stesso argomento difensivo, avrebbe erroneamente ritenuto che i principi in materia di "gruppi" sarebbero applicabili solo alle società di capitali, in quanto «è agevole rilevare come sia frequente nella prassi che fondazioni operino all'interno di un gruppo come ad esempio accade nel caso di primari istituti bancari»; c) avrebbe erroneamente ritenuto costituire un evento dannoso la sopravvenuta liquidazione delle menzionate cooperative, considerato che nessuna di queste «era stata posta in liquidazione coatta e/o comunque aveva subito un dissesto». 3 2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione di legge perché il sequestro preventivo «non poteva essere emesso in quanto il reato di trasferimento fraudolento di valori non era astrattamente configurabile». Le ricorrenti lamentano la «radicale carenza motivazionale» dell'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso «pre[so] posizione» sul motivo di riesame concernente la sussistenza del fumus del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 48) dell'imputazione provvisoria, avendo lo stesso Tribunale ritenuto che il sequestro non fosse stato richiesto né fosse stato disposto in relazione a tale reato. Le ricorrenti deducono che, in realtà, era vero il contrario, come era dimostrato dal fatto che, nel predetto capo d'imputazione provvisoria, veniva contestato che UC LA e OM EL avrebbero agito al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648-ter contestato nel successivo capo 49) dell'imputazione provvisoria, «in cui, tra l'altro si descrive l'utilizzazione di fondi provenienti da quel conto per il parziale pagamento di un immobile sito in Campobasso, Colle delle Alpi (acquistato in data 20.09.2017) e poi posto sotto sequestro», con la conseguenza che il Tribunale di Campobasso «avrebbe dovuto pronunciarsi sulla configurabilità del reato ex art. 512 bis c.p. di cui al capo 48), prendendo atto della non configurabilità della ipotesi accusatoria, se non altro ratione temporis», atteso che, solo con la novella di cui al d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, la previsione della sanzione penale sarebbe stata estesa anche a coloro che, attraverso intestazioni fittizie, avessero agito al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., mentre, secondo la contestazione, il reato di trasferimento fraudolento di valori sarebbe stato posto in essere dal 18 giugno 2006 al 19 settembre 2017. 2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono la violazione di legge perché il sequestro preventivo «non poteva essere emesso in quanto i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio non erano astrattamente configurabili». Le ricorrenti deducono anzitutto che dalla non configurabilità dei reati presupposti di appropriazione indebita e di trasferimento fraudolento di valori, risultante dalla fondatezza dei due precedenti motivi, discenderebbe la non configurabilità anche dei contestati delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio. Dopo avere evidenziato come il Tribunale di Campobasso abbia rigettato il motivo di riesame incentrato sul rilievo che tutte le operazioni che avrebbero integrato i predetti delitti «erano state attuate in modo tracciabile e non occulto», le ricorrenti lamentano tuttavia il «radicale vizio motivazionale» dell'ordinanza impugnata per avere il Tribunale di Campobasso completamente omesso di considerare l'altro motivo di riesame con il quale era stato dedotto «l'errore di diritto in cui era incorso il GIP, nell'identificare i beni acquistati con denaro di ritenuta provenienza illecita con il: "profitto del reato di autoriciclaggio"». 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ER OR RI è inammissibile per difetto di legittimazione in ragione della carenza di interesse della ricorrente a presentare richiesta di riesame in proprio e, di conseguenza, ricorso per cassazione contro l'ordinanza che rigetti tale richiesta, in quanto non titolare degli immobili sequestrati. 2. La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tuttavia, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del Libro IX del codice di procedura penale sulle impugnazioni e, in particolare, nel Titolo I sulle "Disposizioni generali", quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, comprese quelle cautelari. A tale proposito, si deve rilevare che la Corte di cassazione ha superato il proprio indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava - valorizzando la lettera dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice - che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di tale provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Secondo tale orientamento, non si potrebbe contestare la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (tale le tante: Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Chiriaco, Rv. 251091-01; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Ventrone, Rv. 231374-01; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Fiorentini, Rv. 192089- 01). In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412-01, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante: Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di UC, Rv. 281098-01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231-01; 5 Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672-01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799-01); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601-01). Nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. - ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare, l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e l'art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Tali norme generali non si possono ritenere derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, le quali, indicando tre categorie di "legittimati" («l'imputato [...], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come evidenziato dall'uso della congiunzione «e» - e non necessariamente sovrapponibili;
le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione stessa va dichiarata inammissibile. In altri termini, l'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali - le quali impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale e imprescindibile dell'interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713-01). Si deve inoltre precisare che la sussistenza dell'interesse a impugnare non si può presumere dalla legittimazione a impugnare. È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse a impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto 6 che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. 3. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si deve ritenere il difetto di interesse della ricorrente ER OR RI a proporre in proprio richiesta di riesame e, quindi, ricorso per cessazione contro l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che ha rigettato tale richiesta, atteso che, da tale ordinanza e dal provvedimento di sequestro, risulta che la stessa RI è indagata per numerosi reati di riciclaggio (quelli di cui ai capi 2, 5, 9, 12, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 44 e 50 dell'imputazione provvisoria) ma non è titolare di nessuno dei cinque immobili in sequestro, di cui sono invece titolari, quanto a quattro di essi, la fondazione "Messere", e, quanto a quello sito in Tavenna, viale Regina Margherita, n. 48, LA TO;
soggetti, questi ultimi, ai quali competerebbe, nel caso di accoglimento dell'impugnazione, la restituzione di tali beni in sequestro, la quale connoterebbe l'interesse concreto e attuale a impugnare degli stessi soggetti. ER LA RI non ha dedotto - né, tanto meno, ha provato - una relazione con i beni in sequestro suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione degli stessi, il quale neppure può coincidere, ai fini dell'impugnazione del "vincolo reale", in un interesse di rilevanza penale con riguardo alla sussistenza del fumus dei menzionati reati di riciclaggio (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, cit.). La conclusione del difetto di interesse della ricorrente a proporre il gravame non può mutare in ragione del fatto che la RI, come risulta dall'ordinanza impugnata, era stata legale rappresentante della fondazione "Messere" al momento dell'acquisto degli immobili in sequestro, atteso che, da un lato, tale veste non appare più attuale e, dall'altro, lato - e in ogni caso - il ricorso è stato presentato dalla RI in proprio e non quale legale rappresentante della menzionata fondazione (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, cit., la quale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio). 4. Passando al ricorso di LA TO, si deve anzitutto rilevare, sempre in applicazione dei principi che si sono esposti sopra e per ragioni analoghe a quelle che sono state ritenute a proposito del ricorso di ER OR RI, il difetto di legittimazione della stessa TO, in ragione della carenza di interesse della ricorrente, con riguardo al vincolo reale apposto sui quattro immobili di cui è titolare la fondazione "Messere". 7 La TO non ha infatti dedotto né, tanto meno, ha provato, una relazione con tali beni in sequestro, di cui non è titolare, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione degli stessi. Il ricorso di LA TO è, invece, ammissibile con riguardo al vincolo reale apposto sull'immobile sito in Tavenna, viale Regina Margherita, n. 48, di cui la ricorrente è titolare. Ne discende che i motivi di ricorso dovranno essere esaminati esclusivamente nella parte in cui si riferiscono a tale immobile e non anche nella parte in cui si riferiscono ai quattro immobili intestati alla fondazione "Messere". 3. Ciò premesso, il primo motivo - relativo al fumus dei reati di appropriazione indebita - non è consentito. 3.1. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119- 01). 3.2. Rammentati tali principi, quanto alla doglianza secondo cui il menzionato immobile in Tavenna sarebbe stato «comprato dalla Sig.ra TO che utilizzò, 8 in parte, dei fondi che le furono dati in prestito dalla Cooperativa "San EL, prestito che la stessa restituì integralmente, [...] nell'ambito di una movimentazione regolarmente contabilizzata», si deve osservare come detta doglianza evidenzi una ragione in fatto, per giungere a una conclusione differente in ordine alla sussistenza del fumus dei presupposti reati di appropriazione indebita (di cui al capi 45 e 46 dell'imputazione provvisoria), e non un vizio di violazione di legge, nei termini che sono previsti e consentiti dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Ciò detto, quanto al fumus dei reati di appropriazione indebita, la Corte di cassazione ha chiarito che integra tale reato la condotta dell'amministratore di una società di capitali che versi somme di denaro della società a terzi, per il perseguimento di un interesse estraneo a quello dell'ente e in mancanza di un formale assenso dei soci al compimento di tali erogazioni (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268090-01). Nel caso in esame, il Tribunale di Campobasso ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto la sussistenza del fumus del reato di appropriazione indebita nella condotta del rappresentante legale della cooperativa "San EL PP EL e del rappresentante di fatto della stessa cooperativa OM EL, per avere gli stessi richiesto l'emissione di due assegni circolari, tratti su un conto intestato alla predetta cooperativa, all'ordine della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli di Tavenna, e consentito l'utilizzo degli stessi assegni, da parte della TO, per il parziale pagamento del prezzo di acquisto, dalla predetta Parrocchia, del menzionato immobile sito in Tavenna, in assenza di un qualsiasi interesse della cooperativa "San EL a tale operazione e di un assenso alla stessa da parte dei soci della medesima cooperativa. Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza o no del reato di appropriazione indebita, appare poi la circostanza che la successiva messa in liquidazione della cooperativa "San EL sia stata o no determinata dal compimento di tale operazione (e delle altre in favore della fondazione "Messere"). 4. Il secondo motivo - relativo al fumus del reato di trasferimento fraudolenti di valori (di cui al capo 48 dell'imputazione provvisoria) - non è consentito. La ricorrente TO non è infatti indagata per tale reato (per il quale sono indagati i soli OM EL e UC LA), il quale attiene a una vicenda del tutto estranea alle fattispecie di reato (quella di riciclaggio di cui al capo 47 dell'imputazione provvisoria e quelle relative ai presupposti reati di appropriazione indebita di cui ai capi 45 e 46 dell'imputazione provvisoria) in relazione alla quale è stato disposto il sequestro dell'immobile in Tavenna di cui è titolare la TO. 5. Il terzo motivo è parzialmente fondato, nei termini che seguono. 9 Si deve premettere che il sequestro preventivo dell'immobile in Taveggia di cui è titolare la TO è stato disposto in quanto profitto del reato di riciclaggio, essendone prevista la confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. 5.1. Ciò premesso, il motivo non può essere accolto là dove si basa sulla ritenuta fondatezza dei due precedenti motivi di ricorso, relativi al fumus dei reati presupposto del riciclaggio, atteso che, come si è visto, gli stessi motivi sono stati ritenuti non consentiti. 5.2. Il motivo è invece fondato là dove lamenta l'errore di diritto commesso dal Tribunale di Campobasso con ritenere che l'immobile in Taveggia «rappresenta[...] esattamente il profitto de[I] delitt[o] di riciclaggio». A tale proposito, si deve infatti rammentare che la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni "riciclatorie", difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364-01. Nella specie, la Corte ha demandato al giudice di rinvio di individuare in che misura gli imputati si siano avvantaggiati dell'attività di riciclaggio, in ossequio ai principi eurounitari di proporzionalità e di corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato). Il motivo deve quindi essere accolto nella parte in cui, con esso, si lamenta che il Tribunale di Campobasso abbia ritenuto che l'immobile in Taveggia costituisse il profitto del delitto di riciclaggio contestato alla TO. In sede di rinvio, lo stesso Tribunale di Campobasso dovrà quindi individuare in che misura l'indagataésia avvantaggiata dell'attività di riciclaggio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente a TO LA e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso di RI ER OR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/2023.