CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36884 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Società Marie SPV S.r.l. avverso l'ordinanza del 31/01/2023 del Tribunale di AD visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36884 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2023 il Tribunale di AD rigettava la richiesta di ammissione al credito vantato da Marte SPV S.r.l. nei confronti di CL CA, che era l'intestatario dei beni immobili sottoposti a confisca, sui quali erano state costituite ipoteche a garanzia di contratti di mutuo fondiario conclusi tra il 2008 e il 2011 tra RLS S.r.l. e Soleluna S.r.l. -- che erano società riconducibili allo stesso CA - e la Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, successivamente ceduti pro soluto alla società ricorrente. Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull'assunto che Marte SPV S.r.l. non aveva osservato l'obbligo di provare la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento dei diritti di credito vantati nei confronti di CL CA e che si riteneva dimostrato il nesso di strumentalità, rilevante ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tra le attività illecite svolte dal prevenuto e i due mutui ipotecari che gli erano stati concessi dalla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, alla quale era subentrata la società ricorrente quale terza cessionaria. 2. Avverso questa ordinanza Marte SP' I/ S.r.l., a mezzo dell'avv. Davide Pessi, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del nesso di strumentalità esistente tra il diritto di credito vantato da Marte SPV S.r.l. - quale terza subentrante alla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC - e l'attività illecita posta in essere da CL CA, la cui dimostrazione si rendeva necessaria non avendo la società ricorrente preso parte al procedimento di prevenzione a conclusione del quale i beni controversi erano stati confiscati. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, rappresentandosi che la Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, alla quale era subentrata quale terza cessionaria Marte SPV S.r.l., aveva erogato i mutui ipotecari controversi dopo avere effettuato tutti gli accertamenti funzionali a verificare le condizioni reddituali e la solvibilità del mutuatario, che si erano rivelati inadeguati soltanto ex post, a seguito dell'attivazione del procedimento di prevenzione nei confronti di CL CA, all'esito del quale i beni venivano confiscati. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da Marte SPV S.r.l. è infondato. 2. Osserva il Collegio che l'inquadramento sistematico della vicenda in esame postula il richiamo preliminare dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nel cui primo comma si recita: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella cie ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata con quella del secondo comma della stessa norma, a tenore della quale: «I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5». Tanto premesso, deve rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui: «In materia di misure patrimoniali di prevenzione, il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo formato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso, in quanto, non avendo egli preso parte al procedimento applicativo della misura di prevenzione (celebrato, nel caso di specie, prima della modifica dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge :L7 ottobre 2017, n. 161), risulterebbe altrimenti leso il suo diritto a difendersi in giudizio» (Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, CA.RI.GE ., Rv. 276849 - 01; si veda, in senso 3 sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. :39148 del 13/04/2017, De CA, Rv. 271190 - 01). Ne discende che il tribunale investito dell'opposizione proposta dal terzo creditore avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo è tenuto ad accertare, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività di allegazione dell'istante, il fondamento giuridico della sua domanda sulla base delle risultanze acquisite al processo, nel rispetto della previsione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 — a tenore della quale: «Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto délle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi» —, tranne che si tratti di eccezioni che possono essere proposte in giudizio solo dalla parte interessata. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nel caso in cui venga rigettata la domanda del creditore per ragioni diverse da quelle affermate nel provvedimento opposto, tenuto conto dei poteri devoluti al giudice dell'opposizione. Al contempo, la verifica giurisdizionale sulla condizione di buona fede del creditore deve essere eseguita attraverso l'intero arco temporale nel quale si è sviluppato il rapporto economico tra il prevenuto e il soggetto finanziatore, che comporta una valutazione complessiva, che deve riguardare sia il momento della concessione del finanziamento presupposto, sia il momento dell'eventuale modifica delle condizioni contrattuali, sia il momento in cui il rapporto creditizio si è concluso. Ne consegue che il creditore, per potere beneficiare della tutela riconosciutagli dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, deve dimostrare di avere posto in essere un comportamento diligente, rapportato alle circostanze del caso concreto, lungo tutto il periodo in cui si è sviluppato il rapporto creditizio di cui si invoca la tutela, rispetto al quale si impone una «analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio» (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Unicredit s.p.a., Rv. 274807 - 01). 3. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del nesso di strumentalità esistente tra il diritto di credito vantato da Marte SPV S.r.l. — quale terza subentrante alla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC — e l'attività illecita posta in essere da CL CA, la cui 4 dimostrazione si rendeva necessaria non avendo la società ricorrente preso parte al procedimento di prevenzione a conclusione del quale i beni controversi erano stati confiscati. Osserva il Collegio che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AD si soffermava correttamente sulle risorse finanziarie di cui disponeva CA al momento della stipula dei contratti di mutuo ipotecario controversi, che costituiscono un elemento altamente sintomatico e, come tale, logicamente considerato dai giudici di merito nell'ambito di un giudizio plausibile e razionale, dell'assenza di redditi leciti sufficienti e dell'obiettivo di reimmettere nel circuito legale i fondi derivanti dalle attività illecite del contraente. Non è, del resto, dubitabile che la strumentalità di un diritto di credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto o a un soggetto collegato allo stesso, come nel caso in esame, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari è idonea ad agevolare, in modo indiretto, la realizzazione di attività illecite. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui in tema «di tutela di diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite» (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, Deutsche Bank Rv. 282734 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, rappresentandosi che la Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, alla quale era subentrata quale terza cessionaria Marte SPV S.r.l., aveva erogato i mutui ipotecari controversi dopo avere effettuato tutti gli accertamenti funzionali a verificare le condizioni reddituali e la solvibilità del mutuatario, che si erano rivelati inadeguati soltanto successivamente, a seguito dell'attivazione del procedimento di prevenzione nei confronti di CL CA, all'esito del quale i beni immobili controversi venivano confiscati. 5 Non può, invero, non rilevarsi che, con riferimento alla condizione di buona fede, Marte SPV S.r.l. omette di confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che evidenziava l'assenza di adeguate allegazioni sul valore dei beni e sulle altre condizioni ordinarie dei finanziamenti erogati dalla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC a RLS S.r.l. e Soleluna S.r.l., che erano società riconducibili a CL CA, rendendo indimostrata la conoscenza o la conoscibilità della situazione finanziaria del mutuatario, invocata dalla difesa della società ricorrente. L'assenza di adeguate allegazioni documentali, la cui produzione incombeva sulla società ricorrente, induce a ritenere altamente probabile che l'erogazione del credito non era stata preceduta da un'adeguata istruttoria bancaria, essendo stata basata sulla documentazione depositata da CL CA nell'interesse di RLS S.r.l. e Soleluna S.r.l. e sprovvista, ai presenti fini, di idonea valenza dimostrativa. Tali elementi di valutazione assumono un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce della contemporaneità tra l'espressione della pericolosità sociale di CA e l'erogazione dei mutui da parte della Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, che inducono a escludere ulteriormente la condizione di buona fede dell'istituto bancario al quale subentrava la società ricorrente. Queste conclusioni, a ben vedere, appaiono rispettose delle emergenze probatorie e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui in tema «di disciplina relativa alla tutela dei terzi nelle misure di prevenzione reali, la buona fede di un creditore in forza di titolo avente data certa anteriore al sequestro si commisura ad un onere di ordinaria diligenza, dovendosi escludere che il medesimo sia tenuto a conoscere ed interpretare le motivazioni di atti giudiziari concernenti il debitore [...]» (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Credito Siciliano, Rv. 273671 - 01). Per converso, la buona fede necessaria per l'ammissione allo stato passivo di un istituto bancario titolare di un diritto di credito, rilevante ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, non può «essere esclusa soltanto in ragione della erogazione del mutuo ipotecario non preceduta dall'acquisizione di garanzie da parte della società destinataria, quando tra quest'ultima e la banca preesista da tempo un complesso di rapporti creditizi, connotato dalla regolarità della condotta contrattuale della parte affidataria e dalla costante proroga e ampliamento dell'affidamento da parte della parte concedente in presenza di un effettivo progetto imprenditoriale» (Sez. 1, n. 26356 del 08/061.2016, dep. 2017, Mazzara, Rv. 270444 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 6 ( 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato il ricorso proposto da Marte SPV S.r.I., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36884 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2023 il Tribunale di AD rigettava la richiesta di ammissione al credito vantato da Marte SPV S.r.l. nei confronti di CL CA, che era l'intestatario dei beni immobili sottoposti a confisca, sui quali erano state costituite ipoteche a garanzia di contratti di mutuo fondiario conclusi tra il 2008 e il 2011 tra RLS S.r.l. e Soleluna S.r.l. -- che erano società riconducibili allo stesso CA - e la Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, successivamente ceduti pro soluto alla società ricorrente. Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull'assunto che Marte SPV S.r.l. non aveva osservato l'obbligo di provare la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento dei diritti di credito vantati nei confronti di CL CA e che si riteneva dimostrato il nesso di strumentalità, rilevante ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tra le attività illecite svolte dal prevenuto e i due mutui ipotecari che gli erano stati concessi dalla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, alla quale era subentrata la società ricorrente quale terza cessionaria. 2. Avverso questa ordinanza Marte SP' I/ S.r.l., a mezzo dell'avv. Davide Pessi, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del nesso di strumentalità esistente tra il diritto di credito vantato da Marte SPV S.r.l. - quale terza subentrante alla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC - e l'attività illecita posta in essere da CL CA, la cui dimostrazione si rendeva necessaria non avendo la società ricorrente preso parte al procedimento di prevenzione a conclusione del quale i beni controversi erano stati confiscati. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, rappresentandosi che la Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, alla quale era subentrata quale terza cessionaria Marte SPV S.r.l., aveva erogato i mutui ipotecari controversi dopo avere effettuato tutti gli accertamenti funzionali a verificare le condizioni reddituali e la solvibilità del mutuatario, che si erano rivelati inadeguati soltanto ex post, a seguito dell'attivazione del procedimento di prevenzione nei confronti di CL CA, all'esito del quale i beni venivano confiscati. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da Marte SPV S.r.l. è infondato. 2. Osserva il Collegio che l'inquadramento sistematico della vicenda in esame postula il richiamo preliminare dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nel cui primo comma si recita: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella cie ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata con quella del secondo comma della stessa norma, a tenore della quale: «I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5». Tanto premesso, deve rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui: «In materia di misure patrimoniali di prevenzione, il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo formato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso, in quanto, non avendo egli preso parte al procedimento applicativo della misura di prevenzione (celebrato, nel caso di specie, prima della modifica dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge :L7 ottobre 2017, n. 161), risulterebbe altrimenti leso il suo diritto a difendersi in giudizio» (Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, CA.RI.GE ., Rv. 276849 - 01; si veda, in senso 3 sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. :39148 del 13/04/2017, De CA, Rv. 271190 - 01). Ne discende che il tribunale investito dell'opposizione proposta dal terzo creditore avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo è tenuto ad accertare, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività di allegazione dell'istante, il fondamento giuridico della sua domanda sulla base delle risultanze acquisite al processo, nel rispetto della previsione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 — a tenore della quale: «Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto délle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi» —, tranne che si tratti di eccezioni che possono essere proposte in giudizio solo dalla parte interessata. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nel caso in cui venga rigettata la domanda del creditore per ragioni diverse da quelle affermate nel provvedimento opposto, tenuto conto dei poteri devoluti al giudice dell'opposizione. Al contempo, la verifica giurisdizionale sulla condizione di buona fede del creditore deve essere eseguita attraverso l'intero arco temporale nel quale si è sviluppato il rapporto economico tra il prevenuto e il soggetto finanziatore, che comporta una valutazione complessiva, che deve riguardare sia il momento della concessione del finanziamento presupposto, sia il momento dell'eventuale modifica delle condizioni contrattuali, sia il momento in cui il rapporto creditizio si è concluso. Ne consegue che il creditore, per potere beneficiare della tutela riconosciutagli dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, deve dimostrare di avere posto in essere un comportamento diligente, rapportato alle circostanze del caso concreto, lungo tutto il periodo in cui si è sviluppato il rapporto creditizio di cui si invoca la tutela, rispetto al quale si impone una «analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio» (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Unicredit s.p.a., Rv. 274807 - 01). 3. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del nesso di strumentalità esistente tra il diritto di credito vantato da Marte SPV S.r.l. — quale terza subentrante alla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC — e l'attività illecita posta in essere da CL CA, la cui 4 dimostrazione si rendeva necessaria non avendo la società ricorrente preso parte al procedimento di prevenzione a conclusione del quale i beni controversi erano stati confiscati. Osserva il Collegio che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AD si soffermava correttamente sulle risorse finanziarie di cui disponeva CA al momento della stipula dei contratti di mutuo ipotecario controversi, che costituiscono un elemento altamente sintomatico e, come tale, logicamente considerato dai giudici di merito nell'ambito di un giudizio plausibile e razionale, dell'assenza di redditi leciti sufficienti e dell'obiettivo di reimmettere nel circuito legale i fondi derivanti dalle attività illecite del contraente. Non è, del resto, dubitabile che la strumentalità di un diritto di credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto o a un soggetto collegato allo stesso, come nel caso in esame, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari è idonea ad agevolare, in modo indiretto, la realizzazione di attività illecite. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui in tema «di tutela di diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite» (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, Deutsche Bank Rv. 282734 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, rappresentandosi che la Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, alla quale era subentrata quale terza cessionaria Marte SPV S.r.l., aveva erogato i mutui ipotecari controversi dopo avere effettuato tutti gli accertamenti funzionali a verificare le condizioni reddituali e la solvibilità del mutuatario, che si erano rivelati inadeguati soltanto successivamente, a seguito dell'attivazione del procedimento di prevenzione nei confronti di CL CA, all'esito del quale i beni immobili controversi venivano confiscati. 5 Non può, invero, non rilevarsi che, con riferimento alla condizione di buona fede, Marte SPV S.r.l. omette di confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che evidenziava l'assenza di adeguate allegazioni sul valore dei beni e sulle altre condizioni ordinarie dei finanziamenti erogati dalla Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC a RLS S.r.l. e Soleluna S.r.l., che erano società riconducibili a CL CA, rendendo indimostrata la conoscenza o la conoscibilità della situazione finanziaria del mutuatario, invocata dalla difesa della società ricorrente. L'assenza di adeguate allegazioni documentali, la cui produzione incombeva sulla società ricorrente, induce a ritenere altamente probabile che l'erogazione del credito non era stata preceduta da un'adeguata istruttoria bancaria, essendo stata basata sulla documentazione depositata da CL CA nell'interesse di RLS S.r.l. e Soleluna S.r.l. e sprovvista, ai presenti fini, di idonea valenza dimostrativa. Tali elementi di valutazione assumono un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce della contemporaneità tra l'espressione della pericolosità sociale di CA e l'erogazione dei mutui da parte della Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di AC, che inducono a escludere ulteriormente la condizione di buona fede dell'istituto bancario al quale subentrava la società ricorrente. Queste conclusioni, a ben vedere, appaiono rispettose delle emergenze probatorie e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui in tema «di disciplina relativa alla tutela dei terzi nelle misure di prevenzione reali, la buona fede di un creditore in forza di titolo avente data certa anteriore al sequestro si commisura ad un onere di ordinaria diligenza, dovendosi escludere che il medesimo sia tenuto a conoscere ed interpretare le motivazioni di atti giudiziari concernenti il debitore [...]» (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Credito Siciliano, Rv. 273671 - 01). Per converso, la buona fede necessaria per l'ammissione allo stato passivo di un istituto bancario titolare di un diritto di credito, rilevante ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, non può «essere esclusa soltanto in ragione della erogazione del mutuo ipotecario non preceduta dall'acquisizione di garanzie da parte della società destinataria, quando tra quest'ultima e la banca preesista da tempo un complesso di rapporti creditizi, connotato dalla regolarità della condotta contrattuale della parte affidataria e dalla costante proroga e ampliamento dell'affidamento da parte della parte concedente in presenza di un effettivo progetto imprenditoriale» (Sez. 1, n. 26356 del 08/061.2016, dep. 2017, Mazzara, Rv. 270444 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 6 ( 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato il ricorso proposto da Marte SPV S.r.I., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023.