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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il giudice onorario del Tribunale di CU in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2656/2021 R.G., promossa da
, nato in [...] il [...] (Cod. Fisc: Parte_1
) ed residente a Carlentini in c.da Casazza snc elettivamente C.F._1 domiciliato in CU , viale Santa Panagia n. 136/P presso lo studio dell'avv.to Maurizio
Papa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1
CP_ in CU Corso Gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv.
VA AR , giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2021 il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentire dichiarare il riconoscimento della sua attività di “bracciante agricolo”
a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola Parte_2
e conseguentemente beneficiare della disoccupazione agricola in relazione a tale periodo, beneficio prima riconosciuto dall' ma successivamente revocato a seguito di CP_1
Pagina 1 Contr accertamento ispettivo che ha interessato la ditta di cui sopra, Si costituiva in giudizio l il quale in via preliminare eccepiva la decadenza del ricorrente dalla impugnazione in giudizio del provvedimento di cancellazione di giornate in agricoltura, in ragione della mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di 120 giorni, secondo l'art. 22 D.L 7/1970, conv in L 83/70 ritenuta applicabile in materia di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura, e la conseguente proponibilità della domanda in giudizio.
Infatti norma dell'art. 38, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella
G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111,all'epoca vigente, la notifica degli elenchi, annuali e di variazione, avviene infatti mediante pubblicazione telematica sul sito INTERNET dell'Istituto, avente valore di notifica ad ogni effetto di legge. La pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco annuale ha dunque, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata.
Nel merito deduceva che la revisione delle posizioni contributive del ricorrente in esito all'accertamento ispettivo n. 2017024123 DDL del 28.05.2018, eseguito nei confronti della suddetta azienda agricola, dalla cui attività di verifica è emersa la carenza dei presupposti per ritenere effettivamente esistenti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato formalmente denunciati, tra cui quello riferibile al sig. . In particolare, come Parte_1 documentato nel verbale ispettivo, gli ispettori accertavano che: 1)l'azienda non risultava essere in possesso di capi bovini, secondo quanto emerso dalla banca dati VETINFO;
2) per quanto riguarda gli ovicaprini, era stato registrato lo smarrimento di 165 capi (94 ovini e 71 caprini) alla data del 27.05.2013, senza successiva prova di reintegro del patrimonio zootecnico;
3) mancava documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di un'attività agricola effettiva e organizzata: in particolare, risultavano prodotte solo cinque fatture relative all'intero arco temporale considerato;
4) l'azienda non aveva istituito il Libro Unico del Lavoro
(LUL), obbligatorio ai sensi della normativa vigente per ogni datore di lavoro;
5)l'attività agricola dichiarata non trovava riscontro nei registri di carico e scarico ovicaprini né nei titoli di proprietà o di disponibilità dei fondi agricoli, risultando unicamente un contratto di locazione temporaneo (14.11.2014 – 14.11.2015) e un contratto di acquisto non trascritto e subordinato a condizione sospensiva (diritto di prelazione della Soprintendenza). Ne conseguiva che, alla luce di tali risultanze, l'ente previdenziale aveva ritenuto non sussistenti e non provati i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati, negli anni, dall'azienda, tra cui il . Ne deriva quindi il disconoscimento delle giornate di lavoro Parte_1
Pagina 2 denunciate dalla ditta agricolo, procedendo, quindi , ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/1998
e dell'art. 42 della legge n. 88/1989, alla cancellazione delle stesse dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con conseguente disconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola e attivazione della procedura di recupero dell'indebito.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
CP_ Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di decadenza formulata dall' in quanto l' non ha fornito alcuna prova documentale circa la data di pubblicazione degli elenchi CP_3 di cancellazione, elemento essenziale per poter accertare il decorso del termine di decadenza previsto dalla norma richiamata. L'onere probatorio circa la tempestività dell'impugnazione incombe su chi invoca la decadenza, sicché la mera allegazione non è sufficiente a fondare l'eccezione. In assenza di prova certa e documentata circa la data in cui si sarebbe perfezionata la decadenza, non può ritenersi che il termine per proporre l'impugnazione sia già spirato, né che la domanda giudiziale del ricorrente sia preclusa.
Nel merito in il ricorso, però, è infondato deve essere, in ogni caso, rigettato per i seguenti motivi. Nel caso di specie, l' ha versato in atti un articolato corredo documentale a CP_1 supporto della legittimità del provvedimento impugnato, costituito dal verbale ispettivo n.
2017024123 DDL del 28.05.2018 e dalla documentazione allegata, da cui emergono dati oggettivi e verificabili relativi all'assenza di una reale attività imprenditoriale agricola da parte della ditta datrice di lavoro, nonché l'inesistenza di presupposti minimi per ritenere realmente sussistenti i rapporti di lavoro formalmente denunciati. A fronte di tale quadro probatorio il ricorrente non ha versato prova documentale contraria, essendo la prova testimoniale, la cui ammissione in giudizio era stata richiesta dal ricorrente era di per sé inidonea, a sovvertire quanto documentato in via ufficiale e certificata dall'ente previdenziale. Invero, secondo la
Corte di Cassazione, “in tema di disoccupazione agricola, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato deve essere provata dal lavoratore anche in caso di iscrizione negli elenchi agricoli, allorquando l' ne contesti la veridicità a seguito di accertamenti ispettivi” (Cass. civ., sez. CP_1 lav., ord. n. 26230/2019). La stessa Corte ha altresì chiarito che “l'erogazione della prestazione in assenza dei presupposti normativi integra un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con diritto dell'ente al recupero delle somme versate sine titulo” (Cass. civ., sez. lav., sent. n.
1294/2023).
Pagina 3 Inoltre, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di merito, “la cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli costituisce atto di accertamento negativo dell'esistenza del rapporto di lavoro agricolo, con effetto ex tunc ai fini del diritto alla prestazione previdenziale, salvo prova contraria offerta dal ricorrente” (Trib. Reggio Calabria, sent. n. 563/2025; Trib. Catania, sent. n. 2493/2025).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova documentale o testimoniale ( così come diversamente dimostrato con la prova per testi, in altro caso richiamato) idoneo a sovvertire le risultanze dell'accertamento ispettivo, né ha dimostrato, in via alternativa, la sussistenza di una effettiva attività agricola alle dipendenze della ditta datrice di lavoro.
Tali circostanze, unitamente all'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente per la fruizione della disoccupazione agricola, rendono pienamente legittimo il provvedimento di annullamento delle giornate e il conseguente recupero dell'indebito da parte dell CP_1
Deve pertanto rigettarsi il ricorso, confermando la piena legittimità dell'operato dell'ente previdenziale resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Rigetta il ricorso.
2) Dichiara irripetibili le spese processuali, atteso che parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c., stante la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
CU 14.10.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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