CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 04/12/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti MARZIALE GIUSEPPE e TOTARO Parte_1
PATRIZIA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA CESARIO CONSOLE N. 3
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
VE TO e TR AT e con gli stessi elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA DUOMO 152 C/O AVV. PIETRO PACE Appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' AVV. LEMBO LAURA CP_2 elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA NUOVO POGGIOREALE
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello, depositato il 16.03.2023, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 5350/2022, pubblicata in data 26.10.2022 non notificata, con la quale veniva solo parzialmente accolta la sua domanda volta al risarcimento dei danni biologico, morale, esistenziale, professionale, alla carriera, da perdita di emolumenti retributivi, tutti derivati dal demansionamento posto in essere dalla ai suoi danni, per avere Controparte_1
1 la società costretto esso istante - inquadrato come manager responsabile della struttura Access
Team - ad una completa inattività dal luglio 2018 al febbraio 2020 e, successivamente, per averlo adibito a mansioni dequalificanti.
Censurava la sentenza nella parte in cui – pur accertando la sussistenza di un danno alla professionalità del ricorrente, patito dal mese di luglio 2018 sino al mese di gennaio 2020 e per l'effetto, condannando la società al risarcimento del suddetto danno, determinato CP_1 equitativamente in € 55.792,66, aveva: a) rigettato, senza attività istruttoria e peritale alcuna, la domanda di risarcimento del danno biologico da porsi, come richiesto in via principale, a carico di e, in via subordinata, a carico della predetta società in solido con l' o, in CP_1 CP_2 via ulteriormente subordinata, a carico soltanto dell'istituto previdenziale;
b) ridotto al 75% della retribuzione globale il parametro impiegato per la quantificazione del risarcimento del danno alla professionalità; c) respinto, per asserita genericità delle allegazioni, la domanda di risarcimento dei danni alla carriera, esistenziale e all'immagine; d) rigettato la domanda di pagamento dell'emolumento MBO;
e) affermato la non sussistenza di dequalificazione professionale e/o demansionamento dopo il gennaio 2020 dichiarando, altresì, la legittimità dell'adibizione del dott. da parte di , dal febbraio 2020 in poi, a mansioni Pt_1 CP_1 riconducibili all'inferiore sesto livello contrattuale.
L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: a) in relazione alla domanda proposta nei confronti dell' ritenuta dal giudice di primo grado improponibile e comunque CP_2
“abbandonata” da parte ricorrente, l'errore giudiziale risiederebbe nel non aver considerato che il termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso era già trascorso alla data di prima udienza e che il relativo esperimento integrava solo una condizione di procedibilità e non di proponibilità dell'azione; b) in relazione alla domanda risarcitoria del danno biologico, il
Tribunale avrebbe errato sia nella valutazione della prova documentale in atti, idonea a dimostrare i danni subiti ed il nesso di causalità tra gli stessi ed il demansionamento, sia nel non ammettere una CTU;
c) in ordine alla quantificazione del danno alla professionalità, il giudice di prime cure avrebbe immotivatamente ridotto il risarcimento al 75% della retribuzione, non considerando che l'esautoramento dalle mansioni era stato totale sino a gennaio 2020 sì da meritare un risarcimento pari al 100% della retribuzione;
d) circa le ulteriori voci di danno reclamate, il Tribunale avrebbe errato nel valutare come generiche le corrispondenti deduzioni di cui al ricorso ex art. 414 cpc, essendo invece sufficienti e circostanziate;
e) in merito alla perdita dell'emolumento MBO, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere che essa fosse riconducibile al demansionamento;
f) circa l'ulteriore danno alla professionalità subito
2 dal ricorrente a partire dal febbraio 2020, il giudice avrebbe malvalutato le prove testimoniali e fornito un'inesatta interpretazione dell'art. 2103 cc.
Per tali motivi, l'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza con integrale accoglimento delle domande proposte.
Ricostruito il contraddittorio, si costituiva la società appellata la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, ribattendo punto per punto sui motivi di gravame e chiedendone il rigetto;
proponeva, altresì, appello incidentale relativamente alla parte della sentenza di primo grado che aveva, erroneamente, ritenuto sussistente un demansionamento per il periodo di 18 mesi a partire dal luglio 2018, sul presupposto che fosse priva di significatività la partecipazione del al progetto denominato “Afiniti”. Pt_1
Si costituiva, infine, l' , insistendo, in via preliminare, sull'improcedibilità della domanda CP_2 proposta dal nei confronti dell'istituto, non avendo questi esperito l'opposizione Pt_1 amministrativa ex art. 104 T.U. 1124/1965 avverso il provvedimento di rigetto del 17.8.2021 con il quale veniva esitata la denuncia di malattia professionale, pervenuta all'istituto in data
23.3.2021 e non avendo neppure atteso il decorso del termine di 120 gg. prima di proporre l'azione giudiziaria;
nel merito, ribadiva l'assenza del nesso di causalità tra la patologia e le vicende lavorative ed invocava il proprio diritto di rivalsa. Concludeva per il rigetto dell'appello.
La causa, istruita mediante CTU, veniva trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc e, acquisite le note scritte delle parti, veniva decisa con la presente sentenza all'esito della camera di consiglio.
***
Per ragioni di ordine logico-giuridico delle questioni devolute all'esame di questa Corte, è necessario esaminare prioritariamente l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
1. Si sostiene che nel periodo da luglio 2018 a gennaio 2020 non vi sia stata alcuna dequalificazione e/o inattività del a torto ravvisata dal Tribunale, essendo stata dimostrata Pt_1
l'assegnazione del ricorrente al progetto denominato “Afiniti” - che consisteva nella gestione dei rapporti con una società di consulenza esterna - ed, in particolare, nell'attività diretta ad organizzare la fase di allestimento del predetto progetto, avvalendosi anche del personale operativo per l'esecuzione delle operazioni di raccolta dati.
1.1. Il motivo di gravame è ai limiti dell'inammissibilità, non esprimendo una specifica confutazione del ragionamento e della valutazione delle prove come operata dal giudice e sfociata nell'accertamento conclusivo della sussistenza del demansionamento, limitandosi piuttosto alla tautologica affermazione che le deposizioni testimoniali - le medesime già
3 impiegate dal giudice per addivenire a conclusioni opposte a quelle dell'appellante – confermerebbero l'adibizione del al detto progetto. Pt_1
1.2. In ogni caso, anche volendo superare il predetto vizio, la doglianza si appalesa infondata.
La valutazione nel merito del motivo in esame impone di precisare la distribuzione tra le parti dei rispettivi oneri di allegazione e prova, come chiarita dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che: “In tema di demansionamento e relativo onere probatorio, il lavoratore può reagire al potere direttivo che assume esercitato illegittimamente prospettando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di allegazione di elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio, mentre il datore di lavoro, convenuto in giudizio,
è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda (art. 416 c.p.c.) e può allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 5454 del 06/03/2009).
Ciò chiarito, le valutazioni giudiziali in ordine alla prova fornita dalla società già affrontano compiutamente la questione della partecipazione del al progetto Afiniti e sono Pt_1 correttamente argomentate, escludendone la rilevanza significativa, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione che l'attività in questione abbia impedito il sostanziale svuotamento delle mansioni del ricorrente nel periodo in questione.
Se, infatti, è vero, come sostiene l'appellante – ma il dato era chiaramente riportato anche nella sentenza di primo grado – che è risultato provato che il ricorrente fosse stato coinvolto nel progetto in questione, è altrettanto vero che, ciononostante, altre ed ulteriori considerazioni hanno indotto il giudicante ad affermare la sussistenza di un demansionamento ai danni del
Pt_1
Invero, il teste citato dalla società, , che questa Corte ritiene particolarmente Testimone_1 qualificato a riferire in proposito – in quanto addetto alla direzione generale ed incaricato di sviluppare il progetto AFINITI – ha dichiarato di aver proposto il progetto alla risorse presenti sul territorio nazionale;
di essere stato coadiuvato dal suo staff avente sede a Roma, di aver egli stesso contattato il ricorrente. Ha, altresì, aggiunto: “L'incarico affidato al ricorrente consisteva nell'organizzare la fase di allestimento del progetto, ovvero raccogliere tutte le informazioni necessarie per redigere il contratto con la società AFINITI. Non so riferire quanto tempo è durato l'apporto fornito dal ricorrente nella raccolta delle informazioni, posso solo riferire che
l'esecuzione del contratto con AFINITI è durata diversi mesi ed è stato chiuso a luglio 2019. A quanto ricordo, il ricorrente cambiò attività in nel 2018, dopo un certo tempo, CP_1 per cui la raccolta delle informazioni dopo la sua fuoriuscita fu fatta da altro personale,
4 incaricato al posto suo di effettuare le analisi dei dati da riversare nel contratto stipulato con
AFINITI. A domanda di V.S. non so riferire se l'attività del ricorrente nel progetto AFINITI sia durata 2 mesi….”.
Ebbene, è palese la genericità dell'espressione usata dal teste nel riferire l'attività demandata al di cui non offre alcuna compiuta descrizione contenutistica;
dunque, non v'è prova né Pt_1 dell'impegno qualitativo richiesto al né della conformità dello stesso alla professionalità Pt_1 acquisita – non trapelando dalla deposizione circostanze all'uopo significative - e neppure v'è prova della durata dell'attività svolta dall'istante in esecuzione del compito affidatogli, che, anzi pare essere stata poco durevole e nemmeno portata a compimento, essendo stato sostituito da altro personale.
Dunque, la società non ha assolto, con i propri testi, all'onere di dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni ex art. 2103 cc nei confronti del lavoratore;
all'opposto, gli elementi offerti dal quadro istruttorio in atti confermano il sostanziale stato di inerzia in cui è stato posto il lavoratore, come chiaramente emerge dalle deposizioni dei colleghi e , CP_3 CP_4 correttamente valutate dal giudice di primo grado.
2. Non miglior sorte spetta al secondo motivo di cui si duole l'appellante incidentale, laddove sostiene che sia errato il riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della sussistenza di un danno alla professionalità conseguente al demansionamento. In particolare, il giudicante non avrebbe rispettato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, dopo aver ribadito il definitivo superamento della concezione del danno in re ipsa, ha osservato che le specifiche allegazioni e gli elementi di prova idonei a comprovare di aver sofferto un pregiudizio risarcibile in conseguenza dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro devono cadere su circostanze diverse ed ulteriori rispetto alla fattispecie di dequalificazione;
circostanze che il mai avrebbe allegato né provato. Pt_1
2.1. L'infondatezza del motivo discende, innanzitutto, dalle considerazioni di cui al punto 1 della presente sentenza.
La fattispecie in esame, infatti, si connota in termini non di assegnazione di mansioni non confacenti alla qualifica posseduta, ma di sostanziale privazione delle mansioni;
la differenza ontologica tra le due ipotesi, pur accomunabili nella categoria descrittiva del demansionamento, incide, certamente, sull'evidenza fenomenologica del danno alla professionalità.
A tal proposito, la giurisprudenza della Cassazione ha graniticamente affermato che l'assegnazione a mansioni inferiori rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale.
Innanzitutto, l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della
5 professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (ex aliis vedi Cass. 12/6/2015 n.12253, Cass. 10/6/2004 n.
11045). Invero la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro.
Nell'ottica descritta è stato affermato (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 31182 del 02/11/2021) che:
“la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (vedi Cass. 2/1/2002 n.10). Se, infatti, l'art. 2103 cod. civ., nella formulazione pro tempore vigente, riconosce esplicitamente il diritto del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte, deve ritenersi sussistente 'a fortiori' il diritto del lavoratore a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché in mancanza di conseguenze sulla retribuzione;
in capo al lavoratore sussiste, dunque, non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino. Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio, viola, dunque, l'art.2103 cod. civ. - nei sensi innanzi descritti - oltre ad essere lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché della professionalità del dipendente (vedi Cass. 18/5/2012 n.7963, cui adde, quanto ai pregiudizi scaturenti sul versante patrimoniale e non patrimoniale, dalla forzosa ed illegittima collocazione del lavoratore in uno stato di inattività (Cass.28/9/2020 n.20466)”
Muovendo da tali preliminari premesse sulla categoria del danno alla professionalità la
Cassazione, con riferimento ai risvolti processuali sul piano assertivo e asseverativo, ha affermato: “pur dovendosi escludere tout court l'applicazione di alcun procedimento, di tipo automatico, nell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in connessione alla
6 prospettata dequalificazione professionale, e nella liquidazione del pregiudizio che ne deriva, non può sottacersi l'importanza del ruolo rivestito dall'abbandono del lavoratore in uno stato di totale inattività, nella dinamica degli oneri probatori che governano la materia e che ne consentono la determinazione anche in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità
e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. ordinanza n. 31182 del 02/11/2021)
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi presuntivi sufficienti a comprovare il danno alla professionalità del sono stati allegati e provati: la pregressa pluriennale esperienza Pt_1 lavorativa del e l'elevata professionalità acquisita, da ultimo di tipo manageriale, Pt_1 costituiscono circostanze documentate oltre che non contestate;
l'azzeramento delle mansioni dal luglio 2018 è stato provato a mezzo istruttoria orale, così come la sua protrazione per ben
18 mesi.
Pertanto, va respinto l'appello incidentale sul punto.
3. In ordine al consequenziale motivo d'appello – comune ad entrambe le parti, sia pure per ragioni opposte - concernente l'esatta quantificazione del danno alla professionalità, la sentenza va parzialmente riformata.
Il giudice di prime cure, al riguardo, ha concluso ritenendo che la marginale attività residuata in capo al giustificasse una parametrazione del risarcimento alla misura del 75% della Pt_1 retribuzione goduta dal ricorrente.
Innanzitutto, osserva il Collegio, che non v'è appello sul criterio equitativo prescelto dal
Tribunale ovvero quello di ancorare la misura del danno al parametro delle retribuzioni, piuttosto che ad altro.
La Suprema Corte ha giudicato non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103
c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicchè essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione;
l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica (Cass. n. 9228 del 2001; cfr. pure Cass. n. 7967 del 2002 e Cass. n. 835 del
2001).
7 Tuttavia, ad avviso di questa Corte, la misura del 75% della retribuzione, impiegata dal giudice di prime cure, appare eccessiva e non proporzionata alla gravità del danno subito dal Pt_1
Ciò, ove si consideri che il livello di inquadramento del lavoratore non era apicale;
che le mansioni proprie della qualifica di quadro, precedentemente svolte dal non risultano Pt_1 connotate da una rapida obsolescenza (posto che nulla è stato sul punto allegato né dimostrato)
e che, conseguentemente, il bagaglio professionale del lavoratore non può ritenersi gravemente compromesso dal periodo di inattività di 18 mesi nè che l'impoverimento delle conoscenze che
è derivato dalla privazione delle mansioni sia insuscettibile di recupero configurandosi quale danno irreversibile.
Pertanto, considerato che il demansionamento ha prodotto un danno di media gravità, questa
Corte ritiene equa una quantificazione del risarcimento nella misura del 50% dell'ultima retribuzione mensile netta di euro 4.132,79 (euro 1.653,11) x n. 18 mesi;
per un totale di euro
37.195,11 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 cpc.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il risarcimento del danno alla professionalità va riquantificato nella suddetta misura, oltre interessi come per legge.
4. Procedendo nell'esame dei motivi di gravame attinenti le ulteriori voci di danno sofferto in conseguenza della mortificazione professionale, il lamenta un'errata valutazione del Pt_1
Tribunale circa la prova della sussistenza del danno biologico, che il ricorrente ha assunto essersi concretizzato nell'insorgere della patologia del “Disturbo depressivo persistente, moderato grave, con correlati somatici”.
In atti, il ricorrente aveva depositato una perizia medico legale ed una serie di certificazioni sanitarie, anche di struttura pubblica.
Partendo da tale dato documentale, questa Corte ha ritenuto necessario un approfondimento peritale, all'esito del quale, previa acquisizione dell'ulteriore documentazione sanitaria supplementare (copia Cartella Clinica DSM di competenza;
Test MMPI-2) richiesta dal nominato CTU, dr. è risultato che: Persona_1
- il è effettivamente affetto da un “disturbo dell'adattamento cronico”. Pt_1
Sul punto, vanno respinte le osservazioni del CTP della società, dovendosi riconoscere la validità scientifica dei TEST MMPI-2, disposti dal CTU, per le ragioni chiarite dall'ausiliario in replica alle controdeduzioni, alle quali ci si riporta integralmente ed, altresì, tenuto conto della consonanza del risultato con la diagnosi già documentata dalle certificazioni in atti;
- la predetta patologia psichica va posta in relazione di concausalità con le vicende lavorative sub iudice.
8 Al riguardo, va precisato in replica alle doglianze della , che se è vero – come CP_1 rimarca la società – che, impropriamente, l'ausiliario qualifica gli antecedenti fattuali come mobbing, è altrettanto vero che tale errore resta sullo sfondo ed è irrilevante ai fini della validità
e correttezza dell'accertamento peritale che è, pur sempre fondato sulla corretta valutazione, in fatto, delle effettive vicende lavorative vissute dal e comprovate dall'istruttoria, mentre Pt_1 la relativa qualificazione giuridica è operazione che compete all'interprete e che non influenza la valutazione medico-legale;
- alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale il danno biologico permanente che ne consegue è pari al 7%. A tale conclusione il CTU è pervenuto, nella bozza della consulenza inviata alle parti, partendo da una valutazione del danno biologico del 15% (“Il disturbo dell'adattamento cronico può trovare equa valutazione alla luce dei di Per_2 usuale consultazione medico-legale nella misura del 15%; la suddetta valutazione è più che equa visto che i “Disturbi dell'adattamento complicati” sono tabellati con una percentuale dell'11-15%”), poi ridotto al 7% ritenendo che la patologia, in quanto multifattoriale, potrebbe essere stata influenzata da predisposizione organica, aspetti caratteriali e vissuto del Pt_1 sicchè, non essendo possibile stabilire con esattezza la quota parte di efficienza causale di tali fattori extralavorativi, il CTU ha ritenuto doverla stabilire in egual misura rispetto alle vicende lavorative.
Sul punto, la difesa dell'appellante ha sollevato un duplice ordine di contestazioni, alle quali si
è riportato anche nelle note di trattazione scritta odierne:
a) in merito alle tabelle impiegate dal CTU, ha rilevato trattarsi di quelle contenute nella “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” Giuffrè Editore 2023; Società
Linee per la valutazione medico- Controparte_5 CP_6 legale del danno alla persona in ambito civilistico. Ha, dunque, eccepito che le stesse vanno applicate nella versione aggiornata dalla a marzo 2025, pubblicata sul sito del Ministero Pt_2 della Salute. In tali tabelle il disturbo dell'adattamento complicato (diagnosi attribuita dal CTU al presenta una valutazione non dall'11% al 15%, ma dal 13% al 19%; Pt_1
b) in merito alla relazione di concausalità tra la patologia ed il demansionamento, ha contestato che la stessa non risulta suffragata, in forza delle stesse operazioni e risultanze peritali, da nessuna concreta e specifica circostanza di fatto e, dunque, avrebbe dovuto essere esclusa.
4.1. Ebbene, in ordine alla rilevanza di fattori concausali – e con ciò respingendo anche le censure del CTP di parte appellata volte ad escludere la natura professionale della malattia proprio alla luce della compresenza di altri fattori causali - questa Corte ritiene necessario ricostruire alcuni capisaldi. Va chiarito che:
9 a) la giurisprudenza ritiene applicabile in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali il principio della equivalenza delle condizioni: «Anche in materia di responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti (sia contrattuale, come nella specie, sia extracontrattuale) trova applicazione la regola (di cui all'articolo 41 codice penale), secondo cui – essendo il rapporto causale, tra condotta ed evento, governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni – deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, anche in maniera
(indiretta o remota e, comunque) concausale, salvo il temperamento (previsto dallo stesso articolo 41 c.p., cit.), in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore, da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Ne consegue che l'efficienza causale della condotta del datore di lavoro
è, da sola, sufficiente a radicarne la responsabilità civile per l'intero danno che ne consegua, nonostante il concorso di concause (fatto salvo, tuttavia, il ridimensionamento proporzionale del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato)». (Cass. 17022/2006);
b) la quantificazione del danno biologico ascrivibile all'illecito datoriale non subisce
«riduzioni proporzionali» per la presenza di concause naturali preesistenti, in considerazione del fatto che «a circoscrivere la responsabilità datoriale non rileva una concausa naturale antecedente, in quanto una comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile
(cfr. Cass., 1° febbraio 1991, n. 981; Cass., 27 maggio 1995, n. 5924; Cassazione, sezione lavoro 5 novembre 1999, n. 12339; Cass., sez. lav., 9 aprile 2003 n. 5539; Cass., sez. lav., 26 luglio 2006 n. 17022);
c) un'operazione riduzionistica in chiave proporzionale dell'integrale misura del danno biologico (a monte) e della misura della responsabilità risarcitoria (a valle) a carico del danneggiante, può ritenersi legittima – oltreché nel caso di concorso colposo del danneggiato, sopraenunciato - solo nel caso in cui la vittima sia già stata sofferente della patologia, poi aggravata dal comportamento aziendale. A tale riguardo, si legge nella sentenza della
Cassazione, 8 giugno 2007 n. 13400:« in un caso in cui il comportamento vessatorio del datore di lavoro (che pure é stato riconosciuto, e ritenuto non privo di effetti dannosi) é sopravvenuto in una situazione già compromessa, innestandosi non soltanto su un tessuto già fragile e predisposto, ma anche su una patologia depressiva sicuramente già incidente e responsabile di buona parte del successivo notevole aggravamento dello stato del soggetto (…) il danno era
10 preesistente, e si é sviluppato naturalmente generando per forza propria ulteriori contraccolpi pregiudizievoli, che - proprio perché conseguenza di patologia già in atto - si sarebbero verificati in ogni caso indipendentemente dalla condotta del datore. Quest'ultima, anche nel concorso delle altre circostanze, ha generato soltanto un aggravamento ulteriore, una quota addizionale di danno, che poteva essere addebitata, soltanto essa, al datore di lavoro. Di conseguenza, il datore era tenuto al risarcimento soltanto di questo danno aggiuntivo, non dell'intero».
4.2. Applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi che – non essendo stata rilevata in atti prova di una concausa della patologia psichica accertata dal CTU che sia ascrivibile a fatto colposo del né essendo stata acclarata la preesistenza della stessa rispetto al Pt_1 demansionamento subito nel 2018 - deve escludersi che possa giustificarsi una riduzione della percentuale invalidante, solo in ragione della multifattorialità eziologica della patologia.
4.3. Invece, appaiono correttamente motivate le nuove valutazioni conclusive, rielaborate dal
CTU in riscontro alle controdeduzioni dell'appellante sulle quali nessun appunto è stato Pt_1 mosso.
Difatti, l'ausiliario da un lato si è uniformato ai baremes aggiornati ed, al contempo, ha calibrato la percentuale invalidante ivi espressa (19%) tenendo conto della scala di rilevanza degli eventi psico-traumatici e coefficienti di taratura del danno biologico tabellare, riportati nella “Tabella
1. e . Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno CP_7 CP_8 biologico di natura psichica, Giuffrè Editore, 2014, pag. 42.”
In particolare, il CTU ha affermato che: “il danno biologico da riconoscere nel caso de quo, anche volendo applicare per ipotesi la percentuale delle nuove tabelle riportate dai suddetti legali e volendo riconoscere, il massimo ammesso da tale tabella e cioè il 19%, il suddetto valore, deve essere corretto per il coefficiente di taratura dello 0,3-0,4 così da addivenire ad un valore finale di: 19 x 0,4 =7,6%, mentre 19x0,3 = 5,7, quindi il totale sarà: 7,6+5,7/2 =
6,65 e per arrotondamento al 7%.”.
Tali conclusioni appaiono meritevoli di condivisione, in quanto l'applicazione del correttivo è giustificata nel caso concreto, come riportato dal CTU “alla luce della documentazione sanitaria agli atti allegata e delle risultanze dell'esame obiettivo eseguito in occasione delle operazioni peritali”.
In particolare, nella suddetta tabella, all'evento “cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità o di mansioni lavorative” (cui è certamente riconducibile la vicenda sub iudice) viene riconosciuta una portata psico-lesiva “lieve” ed un coefficiente di taratura dello 0,4%.
11 L'applicazione di tale coefficiente alla percentuale del 19% di invalidità dà un risultato del 7,6
%, e, per arrotondamento, pari all'8%. Tale è, dunque, la percentuale di danno biologico subito dal Pt_1
5. Prima di procedere alla liquidazione del valore monetario del predetto danno biologico e di stabilire l'entità del risarcimento che cade a carico del datore di lavoro, si premette che l'ordinamento costruisce un sistema composito di tutela della salute del lavoratore, di natura indennitaria e risarcitoria.
Va al riguardo rilevato che l'art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 circoscrive la propria portata limitandola
"ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". In particolare, nella nuova disciplina (art. 13 comma 1° Decreto citato) la nozione del danno biologico viene espressa come "la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona".
La tutela indennitaria a carico dell' è “selettiva” perché non copre tutti i danni CP_2 potenzialmente risarcibili, ma solo quelli che rientrano nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria ovverosia, innanzitutto, il danno biologico permanente a partire da un grado di invalidità pari al 6%.
A ristoro, viene corrisposto un indennizzo: a) in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %; b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16 %
(art. 13 comma 2 lett. a). La rendita, nella sua unitarietà, è composta di una seconda componente che indennizza il danno patrimoniale.
La Suprema Corte ha escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano CP_2 di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (Cass.
n. 777 del 2015; successive conformi: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; in precedenza v. Cass. n. 18469 del 2012; Cass. n. 5437 del 2011; tutte in motivazione). Stante il principio di integralità del risarcimento del danno, se il medesimo pregiudizio è suscettibile di un risarcimento in misura maggiore in sede civile (c.d. danno differenziale quantitativo) il lavoratore avrà diritto alla relativa differenza di valore.
La ragione della forbice di valore è ben chiarita dalla Suprema Corte laddove afferma che il danno differenziale “è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità CP_2 permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità”(Cass. sent. 9166/2017).
12 5.1. Ai fini della liquidazione del danno differenziale, la Suprema Corte è giunta all'adozione del criterio dello scomputo per poste omogenee;
così Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con
Cass. n. 13222 del 2015, ha affermato il principio secondo cui: "in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del CP_2 danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicchè, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_2 forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale".
5.2 Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del danno differenziale non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro, accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile.
Per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda il solo ambito in cui opera la copertura assicurativa.
5.3 Restano fuori dalla copertura dell'assicurazione i cd. danni complementari (o CP_2 differenziali qualitativi), quali il danno biologico in franchigia (le cd. lesioni micropermanenti), che non raggiunge la soglia minima del 6 %; il danno biologico temporaneo (a differenza di quello temporaneo patrimoniale, coperto dall'indennità giornaliera di cui all'art. 66, comma 1,
TU per l'inabilità temporanea); il danno patrimoniale per le menomazioni inferiori al 16%, per le quali l'indennizzo copre solo il danno biologico in forma capitale;
il danno morale, il CP_2 danno esistenziale, il danno biologico/morale terminale ed il danno non patrimoniale invocato iure proprio dai superstiti, in caso di eventi mortali, (Cass. ord. 17655/2020).
Per tali voci di danno opera, invece, la tutela risarcitoria secondo i canoni della responsabilità civile.
La nozione di danni complementari e la loro autonoma risarcibilità nel sistema della tutela emerge pacificamente nella giurisprudenza di legittimità: “Le somme eventualmente versate dall a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi CP_2 integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto
13 infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal
d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile ... (Cass. n. 9166/2017).
Per tali voci di danno, il datore soffre l'intero risarcimento siccome non opera la regola dell'esonero dalla responsabilità civile di cui all'art. 10 del T.U. 1124/1965. I danni complementari non costituiscono mai oggetto di esonero perché, ab origine, sono estranei alla copertura dell'assicurazione ; pertanto, sono integralmente risarcibili dal datore secondo CP_2
i comuni principi della responsabilità civile di tipo contrattuale.
6. Così chiariti i limiti oggettivi della responsabilità datoriale, occorre quantificare il risarcimento spettante al Pt_1
A tale fine, la Corte intende fare applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia milanese, visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri, quale criterio paranormativo ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc. del danno non patrimoniale (Cass.14402/2011, 12408/2011).
Vanno, in particolare, impiegate le tabelle in vigore al momento della decisione (cfr. Cass.
18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Cass.
n. 25485 del 2016 e n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.".).
Le tabelle formate nell'anno 2024 dall'Osservatorio di Milano comprendono un'apposita tabella per la liquidazione del danno biologico differenziale, comprensivo: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
14 Orbene, tenendo conto di un danno biologico dell'8% e dell'età del lavoratore (52 anni) al tempo del primo accertamento medico della patologia del “Disturbo dell'adattamento” (Visita
Psichiatrica eseguita presso l'U.O.C. di Salute Mentale - Distretto Sanitario n. 25 e 26 – A.S.L.
Napoli 1 Centro, in data 01.12.2020), le tabelle predette quantificano il danno non patrimoniale, per la sola componente relativa alla lesione dell'integrità psico-fisica, in € 13.494,00.
Da tale importo andrebbe, in linea di principio secondo quanto sopra illustrato, decurtata l'indennità che sarebbe stata erogabile dall' secondo il criterio delle poste omogenee. CP_2
Tuttavia, considerato che il CTU ha accertato che il danno biologico arrecato al valutato Pt_1 secondo le tabelle , sarebbe pari al 4% e rilevato che tale lesione cd. micropermanente CP_2 non rientra nell'ambito della copertura assicurativa, l'intero risarcimento cade a carico della e nulla può esser decurtato. Controparte_1
6.1. Su tale danno non va operata alcuna personalizzazione – pure oggetto di domanda in termini di cd. “danno esistenziale” e, poi, di motivo di gravame – siccome il lavoratore non ha provato nessun peculiare riflesso, sulla propria vita di relazione, cagionatogli dalla lesione della sua integrità psico-fisica, che sia ulteriore rispetto a quelli comunemente riconducibili alle patologie verificatesi a seguito dell'infortunio.
Difatti, solo se le proiezioni negative patite divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris.
Dunque, l'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. Ciò non ricorre nell'ipotesi di specie.
6.2. Diversamente deve concludersi in ordine alla riconoscibilità del risarcimento del danno morale, inteso come sofferenza comune che qualsiasi uomo medio subirebbe nelle medesime condizioni.
La prova di siffatto danno morale può ritenersi conseguita per fatto notorio, tenendo conto delle caratteristiche e dei sintomi delle patologie conseguenti alla malattia psichica del come Pt_1 confermati dal CTU.
Rilevano all'uopo, in via inferenziale, i seguenti dati di fatto provati documentalmente: la persistenza pluriennale della patologia, il grado di invalidità permanente che ne è conseguito, la necessità di sottoposizione a visite specialistiche periodiche e l'assunzione di terapie farmacologiche.
Difatti, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale
è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
15 della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, correttamente allegato.
La Suprema Corte ha affermato: “La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre
a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.” (Cass. ord. n. 20661 del 24/07/2024)
In applicazione delle Tabelle Milanesi, il criterio di liquidazione, avuto riguardo ad una percentuale di danno biologico dell'8% e all'età del è pari al 25% del valore del punto di Pt_1 danno biologico e, complessivamente, ammonta ad euro 3.373,00.
7. In ordine agli accessori sulle somme liquidate, va precisato che le stesse sono state attualizzate secondo gli indici ISTAT del costo della vita alla data dell'01.1.2024, data di rivalutazione alla quale si arrestano le tabelle milanesi, sicché a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria, se non appunto dal 1° gennaio 2024, mentre certamente vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dell'infortunio e sino all'effettivo soddisfo.
Siffatti interessi, tuttavia, andranno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici ISTAT. E difatti, secondo i principi espressi dalla Cassazione (sentenza n. 14507/2011): “questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 3213 del 18/2/2004) che "la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 c.c., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori dei credito dall'art. 429 c.p.c., comma 2; ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art.16, comma 6". Tra l'altro, già in precedenza si era affermato (Cass., sez. lav., 08-04-2002, n. 5024) che "nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui è applicabile l'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, è compreso
16 anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'infortunio dipendente dalla mancata predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.), essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro”.
8. Procedendo nell'esame degli ulteriori motivi di gravame, va respinto l'appello principale nella parte in cui si duole che la sentenza abbia rigettato la domanda di risarcimento dei danni
“alla carriera, esistenziale e all'immagine”.
Quanto al cd. danno esistenziale si è già detto sopra con riguardo alla personalizzazione del danno biologico.
Anche per le altre poste di danno, nulla spetta al non avendone allegato i necessari Pt_1 elementi costituivi né offertone alcuna prova:
a) il danno patrimoniale da perdita di chance al quale va ricondotto (stando alle allegazioni attoree) l'invocato danno “alla carriera” richiede la dimostrazione dell'esistenza di concrete e non ipotetiche prospettive di carriera passibili di essere rimaste pregiudicate dal demansionamento (cfr. Cass. 4014/2016); prospettive che, invece, il ricorrente giammai Pt_1 ha finanche dedotto, limitandosi ad allegazioni di stile e astratte;
b) circa il danno all'immagine nulla è stato dedotto e chiarito, nel ricorso introduttivo, in ordine alla natura e alle caratteristiche del presunto danno all'immagine professionale in concreto subito, genericamente richiamato con formule di stile (al punto 69), prive di qualsiasi elemento utile a circostanziare le fumose circostanze dedotte, che in ogni caso non sono state provate.
Peraltro, nessun cenno è stato fatto dal ricorrente alla gravità del paventato pregiudizio.
Va rammentato che a partire dalle Sezioni Unite (sentenza n. 26972/2008), con specifico riferimento al danno non patrimoniale, la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Pertanto, il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile (cfr. anche Cass. sez lav.
n. 5237/2011).
9. La ricostruzione sistematica del sistema di tutela del lavoratore di cui al punto 6 della presente pronunzia determina, in parte, l'infondatezza del motivo di gravame proposto dall'appellante relativo all'erroneità della sentenza per aver rigettato la domanda (subordinata) di Pt_1
17 condanna solidale e, per altra parte, comporta – alla luce dell'esito dell'accertamento peritale –
l'assorbimento del predetto motivo nella parte in cui lamenta l'erroneità della declaratoria di improponibilità dell'azione nei confronti dell' CP_2
Cominciando da tale ultimo aspetto, è chiaro, difatti, che l'accertamento nel merito di un danno biologico, valutato secondo le tabelle , inferiore alla soglia minima di operatività della CP_2 copertura assicurativa (6%) esclude, in radice, la fondatezza della domanda di condanna dell'istituto a corrispondere la prestazione indennitaria a ristoro, così assorbendo la questione preliminare su cui si era arrestata la decisione di primo grado. Ferma restando la non condivisibilità di tale decisione, atteso che il trascorrere del termine di 180 giorni dalla domanda amministrativa consente l'esercizio dell'azione giudiziale.
Sotto altro aspetto, l'azione risarcitoria per il danno differenziale è proponibile anche nel caso in cui manchi la domanda all' . In tal caso, il giudice dovrà accertare, incidentalmente, CP_2
l'importo che sarebbe spettato al lavoratore a titolo di indennizzo ai fini della sua decurtazione.
Tuttavia, giammai, può ipotizzarsi una responsabilità solidale (come domandata dal Pt_1 dell' rispetto all'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro, data l'autonomia e la CP_2 distinzione ontologica delle obbligazioni di risarcimento e indennitaria, rispettivamente gravanti su ciascuno dei soggetti coinvolti, a diverso titolo, nel sistema di tutela della salute del lavoratore. A tal fine, si rimanda a quanto esposto al punto 6 della pronunzia.
10. In merito all'ulteriore motivo di gravame, sollevato dall'appellante principale, concernente l'erronea valutazione della insussistenza della fattispecie del demansionamento nel periodo decorrente da febbraio 2020, la Corte osserva che le doglianze non trovano conforto nel raffronto della declaratoria contrattuale di inquadramento del (7° livello - Quadro) con i Pt_1 caratteri delle mansioni di coordinatore TPC, per come emersi dall'istruttoria orale espletata in
I grado.
Il CCNL – Telecomunicazioni del 1.2.2013, art. 23, riconduce nel 7° LIVELLO, tra gli altri,
“… [omissis] … le lavoratrici/i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d'impresa. Tali funzioni sono esercitate con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza.
A tali lavoratrici/tori è attribuita la qualifica di “Quadro” di cui alla legge 3 maggio 1985
n.190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo capitolo C)… [omissis] …”
18 Dalla predetta declaratoria emergono, dunque, gli elementi significativi la cui ricorrenza occorre verificare in concreto;
in particolare, se le mansioni assegnate al nel periodo in Pt_1 esame, si connotino per avere un'importanza rilevante rispetto agli obiettivi di impresa;
presuppongano un elevato grado di capacità gestionale ed organizzativa;
siano esercitate mediante il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza.
10.1.Indubbiamente, come ritenuto dal primo giudice, il teste chiave in proposito è
[...]
coinvolta direttamente nella scelta del ruolo da assegnare al ricorrente. Tes_2
Ha riferito: “mi sono interfacciata con a gennaio 2020, come potenziale candidato da Pt_1 assumere per il ruolo di coordinatore dei TPC. Si è trattato di una funzione e di una struttura sorte ex novo, nata dalla confluenza delle figure di TAF (Top Agent Fibra), ossia venditori diretti non legati alla rete di negozi, con la figura dei TPC, ossia dei venditori diretti presso i punti vendita. I TPC, fino a tale data, erano diretti dal responsabile del canale commerciale, a cui appartenevano geograficamente;
tale responsabile era inquadrato nella categoria dei quadri e a quanto ricordo anche nella qualifica dirigenziale, in quanto si trattava di soggetti al vertice. Nell'ambito della mia competenza, ho avuto modo di riscontrare direttamente che i soggetti che hanno avuto l'incarico di coordinatori dei TPC, tra cui il inseriti nel mio Pt_1 ambito, hanno svolto una funzione sia operativa che gestionale, occupandosi quindi di definire
e di pianificare l'operatività del team coordinato, di fare scouting, ossia di ricerca di opportunità di implementazione delle vendite dirette in termini di risultati dell'attività commerciale. A domanda di V.S., trattandosi di attività, quella del team, già incentivata da un piano di incentivazione economica dei risultati, il loro coordinamento non necessita esclusivamente di attività di pressing, quanto piuttosto di attività di indirizzo in termini di scouting ed in termini di gestione della finalizzazione della loro attività. Nella mia funzione ho dato ai coordinatori, ivi compreso il le modalità di esecuzione degli obiettivi, delegando Pt_1
a loro la definizione;
il a quanto mi risulta, coordinava una ventina di TPC. Il a Pt_1 Pt_1 tutt'oggi, svolge l'incarico di coordinatore dei TPC, con le stesse modalità di coordinamento che ho sopra riferito, con responsabilità diretta dei risultati conseguiti dai TPC, anzi, la funzione organizzativo-gestionale del è nel tempo accresciuta qualitativamente, Pt_1 acquisendo la responsabilità dell'evoluzione dell'impiego delle risorse in termini di efficacia”.
La ha aggiunto: “Io sono inquadrata come quadro, come il mentre gli altri due Tes_2 Pt_1 coordinatori TPC sono inquadrati al 6° livello;
di costoro uno ha cambiato funzione e l'altro
è rimasto al 6° livello;
chi è subentrato al posto del fuoriuscito è inquadrato al 7° livello come quadro. Nelle altre strutture territoriali gli operatori sono inquadrati come quadri 7° livello o
19 6° livello. L'azienda predetermina in maniera precisa e dettagliata gli obiettivi incentivati, che vengono calati e ripartiti all'intero di ogni struttura, lasciando alla discrezionalità delle risorse assegnate a detta struttura, come coordinatori, di definire le modalità; il coordinatore, compreso il sceglie a sua discrezione, nell'ambito degli indirizzi organizzativi concertati Pt_1 con il responsabile del settore, i negozi da inserire nel portafogli delle risorse da lui gestite e li concorda con i TPC e con i referenti ”.
La deposizione lascia emergere come il sia stato posto a gestire una struttura organizzativa Pt_1 composta da una ventina di risorse umane, procedendo ad elaborare piani operativi, da somministrare alla rete di addetti alla commercializzazione dei prodotti aziendali, finalizzati ad indirizzarne l'operato per l'implementazione delle vendite, così concorrendo la sua attività al raggiungimento di un obiettivo primario aziendale. Risulta inoltre, che abbia agito con autonomia nell'ambito di una cornice di massima rappresentata dalla predeterminazione aziendale degli obiettivi da raggiungere.
10.2. Non pare, dunque, a questa Corte che difettino i tratti caratterizzanti l'inquadramento nel
7° livello quadro, posto che il patrimonio professionale da impiegarsi per l'espletamento delle mansioni in esame è da ritenersi equivalente a quello impiegato nella gestione della struttura
Access Team ove, pure, l'appellante (come dedotto in ricorso) svolgeva compiti di valorizzazione dell'attività commerciale dell'azienda, indirizzando e coordinando i suoi collaboratori e decidendo le migliori strategie per raggiungere gli obiettivi aziendali.
10.3. L'esito dell'operazione sussuntiva, come innanzi condotta, determina l'assorbimento della ulteriore censura relativa all'inesatta interpretazione giudiziale della portata applicativa dell'art. 2103, II comma cc nella parte in cui legittima, in caso di specifica modifica organizzativa degli assetti aziendali, l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori purchè rientranti nella medesima qualifica professionale;
circostanza quest'ultima da escludersi, nel caso di specie, secondo l'appellante.
11. Infine, va rigettato l'ultimo motivo di gravame inerente l'emolumento cd. MBO.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato che la perdita del predetto elemento retributivo sia conseguenza del demansionamento subito, pur avendo il
Tribunale riconosciuto trattarsi di emolumento collegato alle mansioni direttive, mansioni per l'appunto sottratte al Pt_1
Il lamentato errore valutativo è smentito dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. all.
(allegati 17 e da 28 a 32) da cui si evince che la percezione del MBO è cessata nell'anno 2016, allorquando il aveva ancora il ruolo di responsabile Access Team Sud con una posizione Pt_1
20 lavorativa direttiva in corso sicchè va escluso il nesso di derivazione causale tra il fatto illecito del demansionamento (risalente al 2018) e la perdita patrimoniale.
Quanto alla mancata percezione a far data dal 2019, anno in cui sarebbe stato ripristinato il detto
MBO, va riaffermata la medesima conclusione.
Innanzitutto, nessuna prova ha fornito il ricorrente del predetto ripristino, dei requisiti costitutivi del diritto e delle categorie dei beneficiari sicchè non può dirsi che la mancata percezione sia stata determinata dal protrarsi del demansionamento nell'anno in questione.
La società, dal canto proprio, costituendosi in giudizio ha affermato – riferendosi ai ruoli offerti al e da questi rifiutati, all'indomani della soppressione dell'Access Team di cui era Pt_1 responsabile - che “l'organizzazione aziendale ha poi previsto ad ottobre 2019
l'ufficializzazione delle responsabilità organizzative per tali ruoli attraverso ordine di servizio
e trattasi oggi di un ruolo che prevede l'attribuzione di incentivazione manageriale (MBO).”
Ne consegue che è da escludersi che sia provato, anche solo per non contestazione, che l'emolumento fosse generalizzato e che spettasse a tutti i Quadri di 7^ livello, titolari di qualsivoglia ruolo manageriale, apparendo invece specificamente (re)introdotto per determinati, precipui incarichi.
Né, infine, quanto alla percezione da parte del del cd. PIV – aspetto che il Tribunale ha Pt_1
Contr valorizzato per escludere la spettanza del predetto - coglie nel segno l'appellante, invocando un abnorme esercizio d'ufficio del potere del Tribunale di compensazione tra gli emolumenti.
Piuttosto, il Tribunale si è limitato ad un raffronto tra gli istituti economici, basato sull'identità della funzione premiante, al solo fine di affermare l'equivalenza degli stessi e, dunque, inferirne la sovrapponibilità della voce retributiva reclamata con quella già percepita.
12. Il governo delle spese del giudizio può esser regolato mediante la compensazione integrale delle stesse, attesa la reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, determinate dal superiore interesse di giustizia, si pongono in solido a carico del e della . Pt_1 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così decide, in parziale accoglimento dell'appello principale, dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma:
-condanna al pagamento in favore di del risarcimento dei danni CP_1 Parte_1 patiti, per i titoli di cui in motivazione, complessivamente pari alla somma di euro 54.062,11,
21 oltre accessori di legge come in motivazione, salva la restituzione in favore della società di quanto eventualmente già corrisposto in eccedenza, in esecuzione della gravata sentenza;
- compensa interamente le spese del presente grado.
Napoli, 04/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
22