Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2006, n. 24059
CASS
Sentenza 27 aprile 2006

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In tema di esercizio del gioco d'azzardo, l'apparecchio elettronico riproducente il gioco del poker va considerato d'azzardo, e come tale vietato ai sensi dell'art. 110, comma quinto, del R.D. 18 giugno 1931 n. 733, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, a condizione che consenta la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita.

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, L. 23 dicembre 2005 n. 266, nella parte in cui sono state escluse dalla depenalizzazione le violazioni dell'art. 110 TULPS commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., attesa la assenza della costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole, con la conseguenza che l'esclusione in questione non contrasta con l'art. 25 Cost., e che il fatto che si applichi una sanzione diversa a seconda del tempo in cui la violazione è stata commessa non è di per sé idoneo a configurare un dubbio di contrasto con il principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2006, n. 24059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24059
    Data del deposito : 27 aprile 2006

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