Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 2
In tema di esercizio del gioco d'azzardo, l'apparecchio elettronico riproducente il gioco del poker va considerato d'azzardo, e come tale vietato ai sensi dell'art. 110, comma quinto, del R.D. 18 giugno 1931 n. 733, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, a condizione che consenta la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita.
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, L. 23 dicembre 2005 n. 266, nella parte in cui sono state escluse dalla depenalizzazione le violazioni dell'art. 110 TULPS commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., attesa la assenza della costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole, con la conseguenza che l'esclusione in questione non contrasta con l'art. 25 Cost., e che il fatto che si applichi una sanzione diversa a seconda del tempo in cui la violazione è stata commessa non è di per sé idoneo a configurare un dubbio di contrasto con il principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2006, n. 24059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24059 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/04/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 731
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 3519/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI RM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 9 novembre 2005 dalla corte d'appello di Torino;
udita nella Pubblica udienza del 27 aprile 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 luglio 2004 il giudice del tribunale di Cuneo dichiarò GA RM colpevole dei reati di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e artt. 718 e 719 cod. pen. per avere installato presso un pubblico esercizio tre apparecchi videopoker di genere vietato e riproducenti il giuoco d'azzardo e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia.
La corte d'appello, con sentenza del 9 novembre 2005, assolse l'imputato dal reato di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. perché il fatto non sussiste e confermò nel resto la sentenza di primo grado rideterminando la pena per il residuo reato in Euro 2.667,00 di ammenda.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre una nuova consulenza tecnica ed in ordine all'accoglimento delle conclusioni peritali. Osserva che la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle conclusioni della consulenza tecnica disposta in primo grado, la quale però, come eccepito con l'atto di appello, conteneva numerosi errori ed approssimazioni, non avendo tenuto conto della normativa vigente al momento del fatto, e non avendo esaminato approfonditamente le caratteristiche degli apparecchi. Si è così erroneamente ritenuta la aleatorietà del giuoco solo perché gli apparecchi riproducevano il giuoco del poker, senza considerare che questo tipo di apparecchi all'epoca del fatto non era vietato.
b) mancanza di motivazione nella parte in cui viene addebitato all'imputato il fatto che gli apparecchi erano attivati con una moneta di Euro 1,00 anziché con quella di cent. 50, mentre il giudice di primo grado aveva escluso qualsiasi responsabilità in proposito da parte del GA, il quale aveva prontamente inviato un dipendente per modificare gli apparecchi a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Con articolata memoria del 3 aprile 2006, il difensore dell'imputato ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., in relazione all'art. 2 c.p., comma 2, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547, nella parte in cui sono state escluse dalla depenalizzazione le violazione commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, disponendosi che ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo di commissione della violazione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati di reati identici in ragione di una evenienza meramente occasionale e non predeterminata dalla legge, quale la data di commissione della violazione, e sotto il profilo della costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 2 c.p., comma 2, che integra il principio di cui all'art. 25 Cost., e non può essere disatteso dal legislatore senza un ragionevole motivo. Con altra memoria del 6 aprile 2006, il difensore eccepisce che il reato si è comunque prescritto in data 16 gennaio 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547, nella parte in cui sono state escluse dalla depenalizzazione le violazione commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., ed in relazione all'art. 2 c.p., comma 2. La eccezione è manifestamente infondata sotto entrambi i profili proposti.
Per quanto riguarda il profilo della violazione del principio di cui all'art. 2 c.p., comma 2, che sarebbe stato costituzionalizzato ed integrerebbe il principio di cui all'art. 25 Cost., e non potrebbe pertanto essere disatteso dal legislatore senza un ragionevole motivo, è sufficiente ricordare che tale pretesa costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole è stata costantemente negata dalla Corte Costituzionale. La Corte ha infatti più volte dichiarato che la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 nella parte in cui sanciva la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, non contrastava con il principio costituzionale di eguaglianza in quanto l'applicazione delle sanzioni penali più favorevoli al reo può subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario, ne' con il principio di cui all'art. 25 Cost. giacché questo "vieta la retroattività della legge penale, ma non concerne l'ultrattività che è disciplinata dall'art. 2 del codice penale" (sent. n. 164 del 1974; sent. n. 74 del 1980; ordd. n. 279 del 1974, n. 89 del 1975, n. 182 del 1975, n. 245 del 1975, n. 62 del 1976, n. 231 del 1976, n. 134 del 1977, n. 158 del 1977, n. 6 del 1978, n. 166 del 1980, n. 256 del 1985).
Questo costante orientamento non può poi ritenersi superato dalla sent. n. 277 del 1990, la quale si è solo limitata ad alcune affermazioni di carattere teorico peraltro non strettamente connesse con la decisione adottata (la quale ha ritenuto irrilevante nella specie qualsiasi richiamo al principio di cui all'art. 2 c.p., comma 2, perché non si trattava di un mutamento favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, ma solo della introduzione del rito del giudizio abbreviato) e comunque non ha in alcun modo statuito che sarebbe costituzionalizzato il "principio di retroattività della posteriore legge penale favorevole all'imputato" (anzi ha espressamente rilevato che non era consentito in quella sede "addentrarsi nell'esame del tema dell'appartenenza o meno, alla Costituzione, del principio" stesso: v. punto 3 del considerato in diritto).
In ogni modo, l'orientamento richiamato è stato successivamente espressamente confermato dalla sent. n. 80 del 1995, la quale ha dichiarato che il principio della cd. ultrattività fissato dalla L. n. 4 del 1929, art. 20, in base al quale si applica sempre la legge in vigore al momento del fatto, anche se sia successivamente abrogata o modificata, "pur rappresentando una deroga a quello della retroattività della legge più favorevole al reo stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2 c.p., comma 3, non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2, in quanto, in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario è vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattività della legge incriminatrice". In particolare, nella motivazione la citata sentenza costituzionale ha osservato che "affinché possa ritenersi vulnerato il parametro costituzionale invocato, è necessario dimostrare che la regola della retroattività della legge penale favorevole sia stata elevata al rango di principio costituzionale. Dalla lettura dell'art. 25 Cost., comma 2, emerge, al contrario, che solo il principio della irretroattività della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza costituzionale ma non quello della retroattività della legge più favorevole al reo. Da ciò consegue che, come deve essere ritenuto conforme al richiamato disposto costituzionale il principio della retroattività della disposizione più favorevole, alla stessa conclusione dovrà pervenirsi in ordine alla legge che preveda la irretroattività delle norme favorevoli. In altri termini, in tema di successione nel tempo della legge penale, il legislatore ordinario è vincolato solo al principio della irretroattività della legge incriminatrice. Con particolare riguardo alla ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato, sancita dall'impugnato art. 20 Cost., questa Corte ha già avuto modo di affermare che essa non contrasta con il principio costituzionale dell'art. 3 Cost., e tanto meno, deve essere ora ribadito, con l'art. 25 Cost., comma 2, poiché tale norma impone solo il divieto della retroattività di nuove norme incriminatrici".
Ne deriva che la citata disposizione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione le violazioni al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 commesse in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, sicuramente non contrasta, alla stregua del costante orientamento seguito dalla Corte costituzionale, con l'art. 25 Cost.. Per quanto concerne il secondo profilo - pretesa ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati di reati identici in ragione di una evenienza meramente occasionale e non predeterminata dalla legge, quale la data di commissione della violazione - è sufficiente ricordare che la Corte costituzionale, con un orientamento anche su questo punto costante e consolidato, ha affermato che:
- "rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina e, ricorrendo questa evenienza, non contrasta con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, giacché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sè elemento differenziatore" (ord. n. 150 del 2002, con riferimento specifico alla depenalizzazione di sanzioni penali);
- "a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sè, a differenziare le situazioni soggettive" (ord. n. 108 del 2002);
- "il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive e non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina ratione temporis" (sent. n. 376 del 2001);
- "il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato, non contrasta con il principio di eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce già di per sè un elemento differenziatore" (sent. n. 18 del 1994; sent. n. 409 del 1998). Il fatto quindi che, alla stregua della disposizione in esame, si applichi una sanzione diversa a seconda del tempo in cui la violazione è stata commessa, non è di per sè idoneo a configurare un dubbio di contrasto col principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento.
Nel merito il ricorso è infondato.
La richiesta di disporre una nuova perizia di ufficio è stata infatti del tutto esattamente rigettata dalla corte d'appello in quanto chiaramente superflua ai fini del decidere, in quanto le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei videogiuochi risultavano già accertate sulla base della perizia espletata e del resto non erano contraddette, almeno nei punti realmente rilevanti ai fini del decidere, dalla stessa difesa dell'imputato. È infatti pacifico che si trattava di tre apparecchi cd. videopoker, ossia riproducenti il giuoco del poker, ed è stato accertato in punto di fatto dal giudice di primo grado, con congrua, specifica ed adeguata motivazione, che essi davano luogo ad un giuoco avente carattere di assoluta aleatorietà, in quanto l'abilità del giocatore era praticamente azzerata poiché la vincita dipendeva esclusivamente dalla scheda delle macchine, mentre tale aleatorietà non poteva certamente ritenersi esclusa dal fatto che - secondo un abituale quanto inutile espediente - all'inizio o alla fine della partita era presente anche il "giuoco delle due frecce" che costituiva una componente del tutto secondaria e marginale.
Vanno invero fatte due considerazioni preliminari. In primo luogo, nella specie si trattava di apparecchi videopoker, ossia di apparecchi nei quali - quand'anche non è insita la scommessa - è comunque di per sè assorbente l'elemento dell'alea, essendo apparecchi destinati a riprodurre il giuoco del poker nel quale le combinazioni sono interamente rimesse al caso, attraverso un codice di funzionamento ignoto al giocatore, sicché nessun effetto causale può praticamente ricondursi all'abilità di questi. In secondo luogo, il fatto è stato commesso il 16 gennaio 2003, sicché trova applicazione il testo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 come modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22
(a sua volta poi parzialmente modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, e quindi dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4).
Va quindi ricordato che la novella del 2002 aveva lasciato sostanzialmente invariata la definizione degli apparecchi per il giuoco d'azzardo (comma 5), avendo considerato tali quelli che, alternativamente: a) hanno insita la "scommessa", o b) pur non avendo insita la scommessa, consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio) o in natura (anche non concretizzante lucro, e che può quindi consistere anche nella semplice ripetizione o nel prolungamento della partita), o e) consentono vincite, anche solo relativamente aleatorie, "di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente" (ossia al comma 5), e cioè ad un Euro.
Era stata invece ritoccata la categoria degli apparecchi di abilità e di trattenimento idonei per il giuoco lecito. Secondo il nuovo testo, infatti, si consideravano "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da giuoco di abilità, come tali idonei per il giuoco lecito" quelli nei quali l'elemento dell'abilità o del trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio e che posseggono, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: a) siano attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica (escluso quindi il gettone); b) il costo della partita non sia superiore a 0,50 centesimi di Euro;
c) la durata di ciascuna partita non sia inferiore a dieci secondi (durata poi modificata); d) possano distribuire premi in danaro, esclusivamente in monete metalliche, erogati dalla macchina subito dopo la conclusione della partita, sempre che ciascuna vincita sia comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita (valore poi modificato); e) su un ciclo complessivo di 7.000 partite, le vincite devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate (limiti poi modificati). Era stato poi aggiunto un requisito negativo: in ogni caso i suddetti apparecchi, per essere idonei per il giuoco lecito, non potevano riprodurre il giuoco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 definiva poi altre due categorie di apparecchi idonei per il giuoco lecito: nella lettera a) erano definiti gli apparecchi nei quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, già previsti nel comma 6 del testo previgente, i quali devono rispettare alcune caratteristiche, tra cui quella di essere apparecchi elettromeccanici privi di monitor;
nella lettera b) erano precisati gli apparecchi di abilità o intrattenimento, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, i quali devono possedere le seguenti caratteristiche: aa) devono essere attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 0,50 centesimi di Euro;
bb) possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita stessa, fino a un massimo di dieci volte. Veniva poi introdotta per questi apparecchi una particolare disciplina applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2003. Nella lettera c) erano infine disciplinati gli apparecchi basati sulla mera abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, che non distribuiscono premi. Successivamente, peraltro, è stato inserito il comma 7 bis (dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 7 bis modificato dalla Legge Conversione n. 326 del 2003),
secondo cui gli apparecchi e congegni descritti nel precedente comma 7 (nelle lettere a), b) e c)) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. La L. n. 326 del 2003 non si applica alla fattispecie in esame, non ravvisandosi disposizioni più favorevoli che si riferiscano alla vicenda concreta. In particolare, non rilevano nel caso in esame le modifiche successive del comma 6, introdotte con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, comma 6, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, riguardanti la durata della partita, il valore della vincita pecuniaria erogabile, nonché la percentuale minima delle vincite rispetto alle somme giocate in un ciclo complessivo di partite. Parimenti non sono rilevanti le modifiche apportate al comma 7, dell'art. 110 dal comma 7 del succitato art. 39, riguardanti il termine oltre il quale non è più consentita la ripetizione o il prolungamento della partita per gli apparecchi da trattenimento o da abilità di cui alla lett. b) dell'art. 110, comma 7 (che è stato differito dal 01/01/2004 al 30/04/2004). Tuttavia, come più volte evidenziato da questa Corte, le previsioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, già nella formulazione introdotta dalla L. n. 289 del 2002:
- distinguono gli apparecchi "per il giuoco d'azzardo" sia da quelli "da trattenimento o da giuoco di abilità" sia da quelli "per il gioco lecito" e fondano la distinzione sugli elementi dell'abilità del giocatore e dell'aleatorietà della vincita "di un qualsiasi premio in denaro o in natura";
- riferiscono sia la possibilità di distribuzione di vincite in denaro sia la possibilità di distribuzione di beni di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, ovvero i limiti di prolungamento o ripetizione della partita, non agli apparecchi e congegni per il giuoco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al giuoco di abilità o al giuoco lecito, configurando tali possibilità quali caratteristiche ulteriori (rispetto alla fondamentale condizione del predominio dell'abilità o del trattenimento del giocatore sull'elemento aleatorio) eccezionalmente consentite ai fini della loro liceità.
Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5, riconduce, come si è detto, alla categoria degli apparecchi e congegni "per il giuoco d'azzardo" anche quelli che consentono "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6". Tale locuzione non pone alcuna eccezione all'illiceità assoluta dei giuochi aleatori, bensì si limita ad affermare che anche quei giuochi nei quali sono prevalenti gli elementi dell'abilità o del trattenimento (di cui al comma 6), qualora consentano vincite superiori a quelle che mantengono ad essi il carattere di liceità, devono considerarsi essi pure "di azzardo" e sono conseguentemente assoggettati, in quanto tali, alla sanzione penale.
Il prolungamento o la ripetizione della partita sono riferiti, nel successivo comma, soltanto ai videogiochi "per il giuoco lecito" e non riguardano in alcun modo quelli che hanno carattere di aleatorietà: essi costituiscono comunque un premio ed ai giuochi aleatori non può riconnettersi l'acquisibilità di alcun premio, poiché il legislatore ha inteso escludere ogni forma possibile di incentivazione.
Il giuoco ove è assorbente l'elemento dell'alea e vi sia un qualsivoglia tipo di vincita, in sostanza, deve considerarsi "d'azzardo" quale che sia il premio della vincita.
È vero che solo l'art. 110, comma 6, in esame - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003 - escludeva che gli apparecchi "da trattenimento o da giuoco di abilità" potessero "riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali" ma nel caso in esame la questione è in realtà irrilevante perché gli apparecchi sequestrati non avrebbero potuto comunque ricondursi alla categoria degli "apparecchi e congegni per il giuoco lecito", di cui al successivo comma 7, poiché anche in tali apparecchi - oltre alle altre condizioni poste dalla norma - gli elementi di abilità o trattenimento devono essere pur sempre "preponderanti rispetto all'elemento aleatorio". D'altra parte, secondo una corretta interpretazione logica e sistematica, il divieto di riproduzione del giuoco del poker, pur previsto dal testo previgente solo in relazione al comma 6, andava letto alla luce della disposizione di cui al comma 5, che definisce in genere gli apparecchi d'azzardo, tenendo presente altresì che il giuoco del poker è notoriamente governato dall'alea, e che quindi gli apparecchi che funzionano secondo le sue regole fondamentali, producono un risultato sottratto all'abilità del giocatore e affidato alla pura sorte. Più esattamente, se nel poker giocato tra persone l'elemento dell'abilità può aver un certo peso, perché il giocatore imposta la sua partita - oltre che sulle carte toccategli in sorte - anche sulla capacità di valutare le possibili combinazioni delle carte degli avversari, in base al numero di quelle scartate e all'entità delle relative "puntate", nel poker giocato tra utente e apparecchio elettronico questa abilità viene a mancare del tutto, posto che l'utente ha solo la facoltà di scartare (sostituire) o no un certo numero delle carte assegnatagli dall'apparecchio, senza neppure poter variare la sua "puntata", sicché il risultato di ogni partita dipenderà puramente dalla qualità delle carte che la scheda elettronica (inaccessibile all'utente) farà comparire nel monitor dell'apparecchio. Ed infatti, è stato più volte affermato (cfr., ad es., Sez. 3^, 18 giugno 2003, ric. Di Girolamo;
Sez. 3^, 16 gennaio 2004 Alimenti;
Sez. 3^, 3 giugno 2004, Iurino) che sia il comma 6 sia il comma 7, lett. b), dell'art. 110 si riferiscono a quegli apparecchi nei quali, oltre a sussistere le altre condizioni ivi previste, "gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio", e tale requisito è escluso di per sè (quasi per definizione) negli apparecchi che riproducono il giuoco del poker, e ciò sia per le caratteristiche proprie di tale giuoco, sia perché le combinazioni delle carte discendono dal codice di funzionamento dell'apparecchio, ignoto al giocatore e sul quale il giocatore stesso non può in alcun modo influire.
Alla luce di questi criteri, appare quindi evidente che il legislatore, introducendo nel comma 6 l'espresso divieto di riprodurre il giuoco del poker, ha voluto solo precisare che gli apparecchi descritti nello stesso comma, ove riproducano il giuoco del poker, non possono in nessun caso qualificarsi come apparecchi da trattenimento o da abilità, anche se rispettano gli altri requisiti di costo, di durata e di vincita ivi previsti, proprio perché sono caratterizzati da assoluta aleatorietà.
È altrettanto evidente però che il divieto espresso introdotto nel comma 6 non esclude che gli apparecchi riproducenti il giuoco del poker debbano essere valutati alla luce dei divieti generali statuiti nel comma 5 per tutti gli apparecchi idonei al giuoco d'azzardo. In altri termini, l'apparecchio che riproduce il giuoco del poker, ove non rientri nel divieto di cui al comma 6 (perché non appartenente alla nuova categoria di apparecchi aventi i requisiti precisati in questo comma novellato), può rientrare nel divieto generale di cui al comma 5, come apparecchio che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura.
In conclusione si deve ritenere che l'apparecchio elettronico che riproduce il giuoco del poker, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, è considerato d'azzardo, e come tale è vietato, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5, purché consenta la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura (ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita). Per la stessa ragione, non può essere accolta la tesi secondo cui gli apparecchi da trattenimento o da abilità descritti nella lett. b) del comma 7 dovevano considerarsi leciti anche se riproducevano il giuoco del poker, perché non era per essi espressamente previsto un divieto analogo a quello contenuto nell'art. 110, comma 6. Questa tesi cozza chiaramente sia con la norma generale del comma 5, laddove vieta gli apparecchi connotati da assoluta aleatorietà che distribuiscano premi in natura (quali sono la ripetizione o il prolungamento della partita previsti nella lett. b) succitata), sia contro la stessa disposizione del comma 7, lett. b), atteso che un apparecchio che riproduce il giuoco del poker non può essere considerato tra quelli nei quali gli elementi di abilità o di trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio.
Nella specie i giudici del merito hanno accertato sia che gli apparecchi in questione riproducevano il giuoco del poker - e di conseguenza che le eventuali vincite erano caratterizzate dalla pura aleatorietà - sia che gli stessi consentivano in caso di vincita la ripetizione o il prolungamento della partita fino ad un massimo di dieci volte - e di conseguenza che consentivano una vincita in natura puramente aleatoria consistente nella ripetizione o nel prolungamento della partita. E anche se tale vincita - non costituendo lucro - non era sufficiente a configurare il reato di cui all'art. 718 cod. pen. (che esattamente è stato escluso dalla corte d'appello) essa tuttavia, costituendo pur sempre una vincita in natura puramente aleatoria, è sufficiente invece, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, a configurare la presenza di un apparecchio per il giuoco d'azzardo e quindi la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5. Trattandosi infatti di videopoker,
qualsiasi tipo di vincita, ivi compresa la semplice ripetizione o il prolungamento della partita, comportava la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5.
Dalle precedenti considerazioni emerge anche l'irrilevanza del secondo motivo, in quanto nella specie il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 è configurabile per il solo fatto che si trattava di apparecchi videopoker che consentivano una vincita puramente aleatoria consistente nella ripetizione o nel prolungamento della partita, a prescindere dal valore della moneta metallica necessaria per attivare la partita.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. È appena il caso di rilevare che, considerando il periodo di sospensione di 4 mesi e 23 giorni, dal 17/06/2005 all'8/11/2005, a causa del rinvio della udienza in appello disposto a richiesta della difesa, la prescrizione maturerà solo l'8 giugno 2006.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara manifestamente infondata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2006