ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 ((41)) -------------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio - 10 giugno 2021 n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/2021 n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge".