Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza competente a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia, i quali abbiano fruito della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., va individuato nel tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione, in base alla specifica disciplina derogatoria di tale disposizione, volta a garantire un collegamento funzionale tra tribunale di sorveglianza ed organi competenti a provvedere sulla sospensione ed esecuzione della pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2005, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/12/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4372
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 032084/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI SORV. DI CATANIA;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA;
con ORDINANZA del 20/07/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto determinarsi la competenza del Trib. Sorv. di Catania. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 20/7/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha sollevato, in relazione alla richiesta di detenzione domiciliare avanzata da TO LE, conflitto di competenza nei confronti del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere in merito.
Il Giudice rimettente, pur preso atto della sentenza n. 47881/2004 di questa Corte che diversamente statuiva in merito, ha ripercorso lo stato della legislazione in materia di competenza territoriale della Magistratura di Sorveglianza e rilevato come le generali regole attributive della competenza tenessero conto della situazione giuridica del condannato (se detenuto o libero) al momento della richiesta, della proposta ovvero dell'inizio di ufficio del procedimento e come le deroghe previste (fra esse compresa quella relativa ai collaboratori di Giustizia) fossero funzionali al soddisfacimento di determinati interessi, ritenuti di pari o maggiore rilevanza rispetto all'interesse perseguito con l'osservanza delle regole stabilite in via generale. Sulla base di tale analisi il Tribunale ha sottolineato come l'esigenza di un efficace coordinamento funzionale tra l'operato della Magistratura di Sorveglianza e gli organi amministrativi che si interessano dei collaboratori di Giustizia conducesse ad individuare nel Tribunale di Sorveglianza di Roma l'autorità deputata a decidere in materia di applicazione di misure alternative per i soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, sia se in stato di detenzione sia se in stato di libertà.
Osserva:
Ritiene il Collegio, pur valutate le considerazioni espresse dal Giudice rimettente, che non vi siano ragioni per dissentire da quanto già esplicitato con la sentenza n. 47881/2004 di questa Corte e che il denunciato conflitto debba risolversi in senso difforme da quanto propugnato dal Giudice rimettente.
Se infatti non può dubitarsi della valenza generale, in materia di competenza territoriale della Magistratura di Sorveglianza, di quanto disposto dall'art. 677 c.p.p. e della possibilità, peraltro, che le regole generali stabilite da siffatta norma possano subire deroghe funzionali al soddisfacimento di interessi ulteriori - di pari o maggiore rilevanza - rispetto a quello perseguito con le generali regole attributive della competenza, deve nel contempo tenersi presente la necessità di una interpretazione rigorosa di quanto da altre norme viene stabilito in difformità da tali generali regole, ciò imponendolo la natura stessa e le ragioni della "deroga" nonché il suo ambito necessariamente limitato (diversamente e contraddittoriamente assurgendo la deroga a "regola generale"). Ciò posto ed individuate - in condivisione con il Giudice rimettente - nell'esigenza di un collegamento funzionale tra Tribunale di Sorveglianza ed organi competenti a provvedere sulla sospensione ed esecuzione della pena detentiva le ragioni della deroga di cui all'art. 656 c.p.p., comma 6 e nell'esigenza di garantire condizioni di sicurezza e di riservatezza a coloro che collaborano con la Giustizia le ragioni della deroga di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, comma 8 (come introdotto dalla L. n. 45 del 2001, art. 14), deve - ad avviso del Collegio - escludersi che la speciale competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma operi per ogni soggetto che sia sottoposto alle speciali misure di protezione di cui alla L. n. 82 del 1991, assumendo di contro rilievo la regola, anch'essa derogatoria ma di ambito maggiore, per la quale ogni qual volta trattasi di condannati in regime di sospensione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5 debba osservarsi l'iter procedimentale di cui al successivo comma 6, individuante nel Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero l'organo deputato alla decisione. Impongono siffatta interpretazione non solo le argomentazioni svolte nella citata sentenza di questa Corte n. 47881 del 2004 e richiamate nel provvedimento denunciarne il conflitto (il legislatore del 2001, pur consapevole di quanto disposto dall'art. 656 c.p.p. come sostituito dalla L. n. 124 del 1998, nel riproporre la speciale competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma non fa riferimento alcuno all'istituto della sospensione della pena ed alle regole in merito stabilite;
inoltre accomuna le misure alternative alla detenzione a misure concedibili solo a chi trovasi in stato di detenzione) ma soprattutto le esigenze sottese alla normativa derogatoria di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies. Ed invero, ove anche si intendessero non univoci i dati letterali delle due norme in questione - art. 656 c.p.p., comma 6 e L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, comma 8 - la sopra sottolineata necessità di una interpretazione contenuta della normativa derogatoria e soprattutto la necessità di una interpretazione della medesima alla luce delle esigenze che ne hanno imposto l'introduzione non consentono di addivenire alla soluzione propugnata dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. L'intentio legis di garantire massima sicurezza e riservatezza a chi collabora con la Giustizia non viene, infatti, in alcun modo vanificata dalla procedura ex art. 656 c.p.p., comma 6, rilevando per la determinazione della competenza un luogo "neutro" collegato con chi deve procedere all'esecuzione ed assolutamente svincolato dal luogo ove effettivamente trovasi il condannato;
ne consegue che, determinandosi il Tribunale di Sorveglianza competente alla luce del disposto di cui all'art. 656 c.p.p., comma 6, viene soddisfatta non solo l'esigenza di collegamento funzionale che vuole perseguire siffatta procedura ma altresì viene garantita, con l'individuazione di un Tribunale di Sorveglianza "neutro" rispetto al luogo in cui si trova di fatto il condannato sottoposto a misure di protezione, l'esigenza di sicurezza e riservatezza che sola giustifica la regola derogatoria di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, comma 8. Nè vale a diversamente opinare la considerazione circa la necessità di assicurare un collegamento stretto tra l'organo decidente e gli uffici preposti alla tutela ed al controllo dei soggetti sottoposti a misure di protezione, attesi il rilievo da doverosamente attribuire all'esigenza derogatoria stabilita per tutta la categoria di soggetti in regime di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5 e la consentita possibilità, comunque, di instaurare i contatti necessari ad assicurare la conoscenza del sistema di sicurezza adottato per il singolo soggetto sottoposto a misure di protezione, ben potendo al proposito il Tribunale di Sorveglianza avvalersi delle facoltà di cui all'ultima parte dell'art. 656 c.p.p., comma 6. Alla stregua di quanto sopra deve risolversi il conflitto individuando nel Tribunale di Sorveglianza di Catania il Giudice competente a decidere sull'istanza presentata da LE TO.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Catania cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006